Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3039 del 08/02/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 3039 Anno 2013
Presidente: PREDEN ROBERTO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 6275-2012 per regolamento di giurisdizione
proposto d’ufficio da::
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PARMA con
ordinanza n. 20/4/12 depositata il 03/02/2012 nella
2013

causa tra:

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UGHINI ROBERTO, PUNTO GIOCHI S.R.L.;
– ricorrenti non costituitisi in questa fase contro

Data pubblicazione: 08/02/2013

AMMINISTRAZIONE MONOPOLI DI STATO;
– resistente non costituitosi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/01/2013 dal Consigliere Dott.
RAFFAELE BOTTA;

Generale dott. Ennio Attilio SEPE, il quale chiede che
la Corte di cassazione, a sezioni unite, in camera di
consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice
ordinario, con le conseguenze di legge.

lette le conclusioni scritte dei Sostituto Procuratore

La controversia concerne l’impugnazione proposta innanzi al giudice
di pace di Piacenza avverso l’ingiunzione notificata
dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Sezione
distaccata di Parma) alla società Punto Giochi s.r.l. per sanzioni
conseguenti alle violazioni amministrative consistite nell’aver
installato in luogo aperto al pubblico due apparecchi non rispondenti
alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nell’art. 110, comma
6, TULPS.

Commissione Tributaria Provinciale di Parma. Quest’ultima, adita in
riassunzione, con l’ordinanza in epigrafe ha proposto ex officio
innanzi a queste Sezioni regolamento di giurisdizione ritenendo che
la controversia, non concernendo l’esatto adempimento di obblighi
tributari, resti esclusa dall’area della giurisdizione del giudice
tributario.
Si tratta, quindi, di un conflitto negativo di giurisdizione che deve
essere risolto con l’affermazione della giurisdizione del giudice
ordinario, in coerenza con quanto già affermato da queste Sezioni
Unite in analoghe vicende.
Hanno, infatti, affermato queste Sezioni Unite che la controversia
relativa all’opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa
dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) per
violazione dell’art.110, commi 6 e 7, del r.d.18 giugno 1931 n. 773
del 1931 (TULPS), per installazione di apparecchi da intrattenimento
irregolari, a seguito della sentenza della Corte cost. 14 maggio
2008, n. 130, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale
dell’art.2, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, appartiene
alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice tributario,
non avendo alcun rilievo che la predetta sanzione sia stata inflitta da
un ufficio finanziario e dovendosi invece, accertare la sua natura
tributaria o meno su di un piano meramente oggettivo; la predetta
sanzione consegue, infatti, alla contestata violazione di una norma
volta a garantire un corretto svolgimento, negli esercizi pubblici,
della gestione dei citati apparecchi, al fine di reprimere, nel pubblico
interesse, attività illecite che possano pregiudicare la regolarità delle
giocate (Cass. S.U. n. 2700 del 23 febbraio 2012, n. 25933 del 5
dicembre 2011, n. 10872 del 18 maggio 2011, n. 23107 del 16
novembre 2010).
Pertanto deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario
con rimessione delle parti innanzi al giudice di pace competente per

3

Il giudice adito negava la propria giurisdizione indicando quella della

territorio. Non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato
svolgimento di attività difensiva da parte della società Punto Giochi
s.r.l. e dell’Amministrazione dei Monopoli.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice
ordinario e rimette le parti innanzi al giudice di pace competente per
territorio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dei 15 gennaio 2013.

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