Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3039 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 08/02/2011), n.3039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.V., V.S. C.G.,

I.C., V.N.A. (n. q. di erede di

S.V.), T.G., A.G., T.

C., tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato DE MARCO VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

R.E.S.A.I.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 87,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IELO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DELL’OTRI MASSIMO, giusta delega in atti; – ASSESSORATO

ALL’INDUSTRIA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1249/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/11/2007 R.G.N. 810/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

Udito l’Avvocato DELL’UTRI MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per: inammissibilità per cessazione

della materia del contendere per i concilianti, rigetto per i

restanti ( A. ed eredi S.).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4/10/07 la Corte d’Appello di Palermo confermò la sentenza n. 1087/04 resa l’11/5/04 dal giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, con la quale era stata respinta la domanda del 19/12/03 degli odierni ricorrenti diretta a sentir dichiarate efficaci nei confronti dell’Assessorato Regionale all’Industria e della Resais spa, nelle more succeduti all’Ente Minerario Siciliano, le sentenze pronunziate dal Pretore del lavoro di Casteltermini a carico di quest’ultimo ente, con condanna dello stesso alla corresponsione in loro favore degli aumenti percentuali Istat calcolati sull’indennità di prepensionamento di cui alla L. R. n. 42 del 1975, art. 6 ad essi attribuita a decorrere dal 25/1/95.

La Corte palermitana addivenne a tale convincimento dopo aver verificato che a seguito di ricorso in Cassazione dell’Ente minerario siciliano avverso la decisione del Tribunale di Agrigento, che lo aveva dichiarato sprovvisto della legittimazione per impugnare le suddette sentenze pretorili, era stato disposto il rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Caltanisetta, senza che nessuna delle parti avesse, però, provveduto a riassumerlo innanzi al giudice designato, con conseguente estinzione di tale giudizio e caducazione delle sentenze pretorili, per cui, non essendosi formato il giudicato nei confronti dell’EMS, più nulla poteva essere opposto a titolo di presunto giudicato agli enti che gli erano succeduti per legge (Assessorato Regionale all’Industria e Resais spa) e che non avevano nemmeno preso parte al precedente giudizio. Inoltre, la Corte d’appello di Palermo rilevò che l’aumento Istat invocato dagli appellanti non poteva operare a loro vantaggio, posto che la L.R. 15 maggio 1991, n. 23, art. 6, aveva previsto un tale aumento solo per le indennità erogate al maggio del 1991 e per un massimo di tre anni, mentre essi ricorrenti avevano iniziato a fruire dell’indennità in esame in epoca successiva al 1993 (prepensionamenti iniziati nel 1995); infine, nemmeno potevano essere applicati gli aumenti previsti in misura forfettaria dal richiamato accordo sindacale dell’8/3/00, stipulato tra la Regione Sicilia, l’E.M.S e le OO.SS, posto che l’operatività di tale accordo era subordinata alla sottoscrizione di una transazione da parte degli interessati, con rinunzia al contenzioso pendente, atti, questi, della cui esistenza non era stata fornita la relativa prova.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso i ricorrenti di cui in epigrafe, affidando l’impugnazione a tre motivi di censura.

Resistono la Resais spa e l’Assessorato all’Industria della Regione Siciliana con distinti controricorsi. La Resais spa deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra la Resais s.p.a ed i ricorrenti A.G., I.C., T.G., C.G., T. C. e V.S. per effetto della intervenuta conciliazione della lite tra le parti nelle more del giudizio, così come chiesto in memoria dalla difesa della Resais spa, la quale si è riportata ai relativi verbali, prodotti in copia, redatti presso la sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo con l’assistenza dei rispettivi rappresentanti sindacali. Ne consegue che il ricorso va esaminato limitatamente alle doglianze formulate da A. V. e da V.N.A., quest’ultima nella sua qualità di coniuge superstite di S.V..

1. Col primo motivo questi ultimi ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. e art. 2909 c.c. nonchè l’arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie, oltre che l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Secondo la tesi dei ricorrenti l’Assessorato all’Industria della Regione Sicilia, succeduto per legge all’Ente Minerario Siciliano, aveva prestato acquiescenza alle sentenze emesse in loro favore dal Pretore del lavoro di Casteltermini in quanto non le aveva impugnate, facendole così passare in giudicato, a nulla rilevando, pertanto, che l’impugnativa fosse stata esperita dall’E.M.S. in liquidazione, tra l’altro in maniera inammissibile per il tramite di soggetto non legittimato, quale il Dirigente all’Assessorato, in luogo del Presidente dell’Ente. A completamento del motivo essi pongono il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se in applicazione dell’art. 111 c.p.c. e art. 2909 c.c., qualora l’attore abbia chiesto in giudizio nei confronti del convenuto, successore a titolo particolare nel diritto controverso, l’efficacia del contenuto di una sentenza intervenuta con il suo dante causa, laddove il successore abbia partecipato al giudizio acquista la qualità di parte processuale con tutti gli oneri collegati a tale posizione, compreso quello di proporre l’impugnazione della sentenza, resa anche nei suoi confronti al fine di evitarne il passaggio in giudicato, se, invece, tale posizione non abbia assunto gli effetti della sentenza possono prodursi nei suoi confronti nei limiti in cui si producono nei confronti del dante causa e ciò in base all’art. 111 c.p.c., ult.

comma e art. 2909 c.c., secondo cui il giudicato fa stato nei confronti delle parti, i loro eredi e aventi causa. E che, pertanto, la sentenza emessa nel giudizio ante svolto, notificata al successore a titolo particolare e da quest’ultimo non impugnata fa stato sullo stesso e, dunque, è idonea a passare in giudicato. “Il motivo è palesemente infondato in quanto i ricorrenti omettono di considerare il dato dirimente rappresentato dalla mancata riassunzione del giudizio innanzi al giudice designato dalla Corte di Cassazione a seguito dell’annullamento, in sede di legittimità, della sentenza che aveva erroneamente affermato il difetto di legittimazione dell’Ente Minerario Siciliano ad impugnare le sentenze pretorili.

Infatti, l’art. 393 c.p.c., prescrive che se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all’art. 392 c.p.c., o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di Cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di pronunziarsi (Cass. sez. 5, n. 17372 del 6/12/2002) affermando che “la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell’art. 393 cod. proc. civ., l’estinzione non solo di quel giudizio ma dell’intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato (in quanto non impugnate), restando inapplicabile al giudizio di rinvio l’art. 338 c.p.c., che regola gli effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione. Pertanto, la sentenza riformata in appello resta anch’essa definitivamente caducata, senza possibilità di reviviscenza a seguito della cassazione della sentenza di appello”.

Nella fattispecie la mancata riassunzione del giudizio di rinvio innanzi al giudice di Caltanisetta determinò, dunque, il travolgimento delle precedenti statuizioni emesse fino ad allora nel corso dell’intero procedimento, ivi comprese quelle pretorili favorevoli ai lavoratori; inoltre, non essendosi formato il giudicato nei confronti dell’EMS, che da parte sua aveva proposto ricorso in cassazione, vincendolo, (a nulla potevano rilevare eventuali inammissibilità dell’impugnazione da parte di soggetto non avente la legale rappresentanza dell’ente, posto che un tale vizio di nullità si convertiva in motivo di impugnazione che poteva essere fatto valere nella sede competente), nulla poteva essere opposto a titolo di giudicato, mai formatosi, dagli ex dipendenti agli enti succeduti all’E.M.S, vale a dire l’Assessorato regionale, dapprima, e la Resais s.p.a., dopo.

2. Col secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e della falsa applicazione della L.R. 15 maggio 1991, n. 23, art. 6 e delle norme ad essa collegate e deducono che, non avendo il legislatore regionale indicato un limite di efficacia temporale della norma in questione, nè, tantomeno, una particolare categoria di prepensionati destinatari dei suoi effetti, la stessa non può che avere una applicazione generalizzata per tutti i prepensionati. In pratica, secondo tale test, il riferimento legislativo ad un aumento scaglionato della percentuale Istat di cui trattasi nell’arco temporale di un determinato triennio (dal 1991 al 1993) non doveva essere inteso come un limite frapposto ai destinatari dell’aumento stesso, ma semmai come espediente contabile destinato ad incidere sul piano delle modalità attuative di copertura degli introdotti aumenti A conclusione del motivo essi pongono il seguente quesito di diritto:

“Dica la suprema Corte di Cassazione se a seguito della L. R. siciliana 15 maggio 1991, n. 23, art. 6, l’indennità di cui alla L.R. 6 giugno 1975, n. 42 art. 6, e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata in misura percentuale pari all’incremento dell’indice ISTAT, relativo all’aumento del costo della vita verificatosi nell’anno precedente, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e successivamente dall’1 gennaio di ogni anno per un massimo di tre anni. Se tale incremento ISTAT, pertanto, trova applicazione solo a favore del personale posto in prepensionamento nell’arco del triennio 1991-1993, ovvero se la norma è generale ed astratta e trova applicazione a favore della categoria dei prepensionati che saranno esodati nel tempo anche successivo al triennio 1991-1993.” Il motivo è infondato.

Invero, come questa Corte ha già avuto modo di statuire in siffatta materia (v. Cass. sez. lav. n. 7014 del 5/04/2005), “l’aumento della misura base della indennità di prepensionamento prevista dalla L.R. siciliana 6 giugno 1975, n. 42, art. 6, in favore del personale dell’Ente minerario siciliano in liquidazione, commisurato all’incremento dell’indice Istat, spetta soltanto ai dipendenti che avessero già maturato il diritto all’indennità di prepensionamento alla data di entrata in vigore della legge istitutiva dell’aumento stesso (legge della Regione siciliana 15 maggio 1991, n. 23, art. 6) e per un massimo di tre anni, e non alla generalità del personale in possesso dei requisiti per godere del prepensionamento.” In senso conforme a tale precedente si è pronunziata, altresì, la Sezione lavoro di questa stessa Corte con sentenza n. 8178 del 7/4/06, per cui si può registrare, al riguardo, un preciso orientamento, basato su di una interpretazione letterale e logica della norma regionale assolutamente condivisa, dal quale questo collegio non ha motivo alcuno di discostarsi.

Tra l’altro, come è stato puntualmente evidenziato nella sentenza impugnata, la previsione della decorrenza degli aumenti previsti dalla suddetta legge a partire dal mese successivo alla sua entrata in vigore, la limitazione della loro erogazione ad un periodo massimo di tre anni e l’incremento della dotazione finanziaria del fondo solo per gli anni 1992-1993, rappresentano dei dati testuali che assumono un significato logico solo se rapportati alle indennità già erogate al maggio del 1991; invece, la Corte territoriale accertò che i ricorrenti avevano iniziato a fruire dell’indennità in esame in epoca successiva al 1993, essendo i loro prepensionamenti iniziati nel 1995, per cui correttamente li considerò esclusi dal beneficio.

3. Con l’ultimo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e la falsa applicazione dell’accordo sindacale “inter partes” dell’8 marzo 2000, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddico ria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio. Attraverso tale censura essi evidenziano che la Corte d’appello aveva ritenuto infondata la loro doglianza in quanto non avevano fornito la prova della intervenuta transazione, con rinunzia al contenzioso pendente, prevista quale condizione di operatività del suddetto accordo, omettendo, però, ogni motivazione sulla domanda diretta alla dichiarazione del loro diritto a veder, comunque, applicato tale accordo, dal momento che, una volta instaurata la relativa procedura, la stessa era rimasta sospesa in attesa delle determinazioni dell’ente gestore del fondo.

Al riguardo essi pongono il seguente quesito di diritto: “Dica la suprema Corte se a seguito dell’accordo sindacale dell’8 marzo 2000, stipulato tra la Regione Siciliana, l’EMS e le Organizzazioni Sindacali che estende, con carattere di generalità, gli incrementi previsti dalla L.R. 15 maggio 1991, n. 23, determinati in misura forfettaria, lo stesso trova applicazione o meno a favore di quei prepensionati che, antecedentemente alla data dell’accordo, avevano richiesto in sede giudiziaria il riconoscimento del diritto, tenuto conto che l’accordo in questione dichiara di fare “salvi gli effetti delle sentenze in materia della L.R. n. 23 del 1991, art. 6, già passate in giudicato”, nonchè “le sentenze di primo grado non ancora definitive e/o appellate dall’ente minerario siciliano verranno applicate riconoscendo agli interessati (…) l’8O% della rispettiva sorte capitale.”.

Rileva la Corte che il motivo è inammissibile in quanto non risulta prodotto l’accordo dell’8 marzo 2000 alla cui stregua questo collegio è chiamato a verificare l’esattezza o meno dell’interpretazione oggi fornita dai ricorrenti in ordine alla operatività dello stesso anche nei confronti di quei prepensionati che ne avevano fatto richiesta di applicazione in sede giudiziaria, tutto ciò ad onta della rilevata mancanza di prova della intervenuta transazione, ritenuta dalla Corte territoriale come condizione di operatività dell’accordo stesso. Nè la mancata produzione del suddetto accordo può ritenersi superata dal generico richiamo, in calce al ricorso, agli altri documenti indicati (in modo altrettanto generico) nell’indice.

Invero, si è già avuto modo di stabilire (Cass. sez. lav. n. 15495 del 2/07/2009) che “l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 – non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 cod. civ. e seguenti e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 cod. civ., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa.”.

Tale principio è stato più di recente ribadito (Cass. sez. lav. n. 4373 del 23/02/2010) attraverso l’affermazione che “l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato già effettuato il deposito di detti atti”. E’ stato, da ultimo (Cass. sez. lav. Ordinanza n. 11614 del 13/5/2010), ribadito che l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato effettuato il deposito di detti atti o siano state allegate per estratto le norme dei contratti collettivi. In tal caso, ove pure la S.C. rilevasse la presenza dei contratti e accordi collettivi nei fascicoli del giudizio di merito, in ogni caso non potrebbe procedere al loro esame, non essendo stati ritualmente depositati secondo la norma richiamata”.

Pertanto, il ricorso proposto da A.V. e da V. N.A., quest’ultima quale coniuge superstite di S. V., va rigettato.

Motivi di equità, dovuti alla natura della questioni trattate ed alla posizione di prepensionati di tali ricorrenti, inducono la Corte a ritenere compensate tra i medesimi e gli enti intimati le spese del presente giudizio.

Eguale statuizione di compensazione va adottata tra i ricorrenti addivenuti all’accordo conciliativo di cui in premessa e gli altri enti intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di A.G., I.C., T.G., C. G., T.C. e V.S.. Compensa le spese tra tali ricorrenti e gli altri enti intimati. Rigetta il ricorso proposto da A.V. e da V.N.A., quale coniuge superstite di S.V., e compensa tra tutte le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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