Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30389 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23051-2009 proposto da:

B.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato VANNICELLI

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato alle liti a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/1/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di PERUGIA del 30.1.08, depositata il 18/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Silvia Maria Cinquemani (per

delega avv. Francesco Vannicelli) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO

POMPEO VIOLA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

LA CORTE

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione;

“Con sentenza n. 51/1/08, la CTR dell’Umbria rigettava l’appello proposto da B.B. avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta dal contribuente nei confronti dell’avviso di liquidazione, emesso dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Perugia, con il quale era stata negata al medesimo la sussistenza dei requisiti (qualità di coltivatore diretto) per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali, ex L. n. 604 del 1954, relative all’effettuato acquisto di appezzamenti di terreno con annessi fabbricati rurali.

Avverso la sentenza n. 51/1/08 ha proposto ricorso per cassazione il B., articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 2, 3 e 4.

Il ricorso appare inammissibile.

Il ricorrente ha, invero omesso di formulare il quesito di diritto da sottoporre a questa Corte, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (Cass. 22390/08, S.U. 194444/09), temporalmente applicabile alla fattispecie, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata in data 18. 7.08, ossia dopo il 2.3.06, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha introdotto tale norma (abrogata, poi, con effetto dal 4.7,09, per le controversie nelle quali il provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è stato pubblicato dopo tale data).

Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

-che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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