Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30389 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 23/11/2018), n.30389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7506-2014 proposto da:

B.L.N., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

TARVISIO 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CANONACO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 1, EQUITALIA SUD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 512/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 18/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. B.L.N. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 512/14/13 del 18 settembre 2013, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, a conferma della prima decisione, ha ritenuto tardivo (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21) il ricorso da lui proposto avverso varie cartelle di pagamento 2001/2006 per Irpef, ILOR ed altro.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che il ricorso introduttivo del B., recante anche domanda di ripetizione di quanto da lui medio tempore pagato, fosse tardivo (18 maggio 2009) tanto con riguardo alla data di notificazione delle cartelle (regolarmente eseguita, come già rilevato dal primo giudice) quanto, ed in ogni caso, con riguardo alla data (10 febbraio 2008) dell’ordinanza di vendita emessa dal giudice dell’esecuzione presso il tribunale di Roma nell’ambito della procedura espropriativa immobiliare da altri creditori intentata nei confronti del B. medesimo; e dalla quale – come da sua stessa ammissione – questi era venuto a piena conoscenza del credito vantato dall’agente per la riscossione (intervenuto nella espropriazione) con le cartelle opposte.

Resiste con controricorso Equitalia Sud, mentre nessuna attività difensiva è stata posta in essere dall’agenzia delle entrate.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso il B. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e dell’art. 156 c.p.c., nonchè omessa motivazione. Per avere la commissione tributaria regionale confermato la decisione di primo grado in ordine alla sua decadenza per tardiva presentazione del ricorso introduttivo (oltre 60 giorni dalla piena conoscenza del debito tributario, come risultante dall’ordinanza di vendita GE 10 febbraio 2008), nonostante che la conoscenza di tale ordinanza non implicasse piena conoscenza delle cartelle, nè equivalesse a regolare notifica delle stesse nelle forme prescritte dalla legge.

Con il secondo motivo di ricorso il B. deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – violazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2 e degli artt. 1175 e 1375 c.c. Per non avere la commissione tributaria regionale disposto la sua rimessione in termini nonostante la sua buona fede, data dal fatto che mai egli aveva ricevuto la notifica delle cartelle in questione; tanto da venire a conoscenza del debito tributario solo con la menzionata ordinanza di vendita.

p. 2.2 I due motivi di ricorso – suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle questioni giuridiche dedotte non possono trovare accoglimento.

Il giudice regionale ha basato il proprio convincimento (confermativo del primo grado) di tardività del ricorso introduttivo su una duplice ratio decidendi: la prima, fondata sulla data di conoscenza della citata ordinanza di vendita del GE del tribunale di Roma; la seconda, autonomamente fondata sulla (antecedente) data dell’avvenuta regolare notificazione delle cartelle opposte.

Ora, se è vero – quanto al primo aspetto – che la notificazione dell’ordinanza di vendita in questione non poteva equivalere a notificazione delle cartelle di pagamento, in quanto del tutto estranea alle finalità ed alle modalità tassativamente prescritte dal D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26 (v. Cass. SSUU 16412/07), altrettanto indubbio è che – quanto al secondo aspetto – il giudice di merito abbia accertato che, del tutto indipendentemente dall’ordinanza di vendita, le cartelle in questione erano effettivamente state notificate al B. “nell’osservanza della corretta procedura (…) come peraltro aveva già osservato il primo giudice”. Si tratta di affermazione con la quale il giudice di appello ha recepito l’accertamento già svolto dalla commissione tributaria provinciale, la quale aveva osservato che “le parti resistenti hanno fornito prova dell’avvenuta notifica delle impugnate cartelle esattoriali”.

Orbene, il B. non censura in maniera specifica, circostanziata ed autosufficiente questa seconda ed assorbente ratio decidendi, limitandosi a soltanto genericamente ripetere che le cartelle non gli erano state notificate. Affermazione, quest’ultima, che non è tuttavia di per sè in grado di adeguatamente censurare l’opposta valutazione invece offerta da entrambi i giudici di merito.

I motivi di ricorso appaiono dunque, sotto questo profilo, finanche inammissibili perchè: – non riproducono la documentazione postale (versata in atti) dalla quale il giudice di merito ha tratto il proprio convincimento di regolare notificazione; – non evidenziano per quale ragione tale documentazione non potesse dal giudice di merito essere posta a base della formazione di tale convincimento; – neppure censurano espressamente la motivazione con la quale il giudice di appello ha ritenuto provato che, nella fattispecie, venne pienamente osservata la procedura notificatoria di legge.

Da tutto ciò deriva, al contempo, l’evidente insussistenza dei presupposti di rimessione in termini; aspetto sul quale è da ritenere che il giudice di merito abbia provveduto mediante rigetto implicito – meramente consequenziale al convincimento di regolare notificazione delle cartelle e di insussistenza, in concreto, di qualsivoglia causa di non imputabilità del ritardo ex art. 153 c.p.c., comma 2 – della relativa istanza.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida a favore dell’agente per la riscossione in Euro 9.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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