Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30388 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22999-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G. in proprio e quale erede di S.V.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRIGGERI 82, presso lo studio

dell’avv. MARIO FIANDANESE, rappresentato e difeso dall’avv.

LABATTAGLIA ANTONIO, giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

e contro

S.G.N., S.E. in proprio ed in

qualità di ererdi di S.V.;

– intimati –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 59/9/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di BARI del 9.6.08, depositata l’11/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO

POMPEO VIOLA.

Fatto

LA CORTE

– rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 59/9/08 la CTR della Puglia accoglieva l’appello principale proposto dai contribuenti avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dagli eredi di S.V. nei confronti dell’avviso di accertamento emesso ai fini dell’imposta di registro e di successione 1990, e con il quale l’Ufficio aveva rettificato il valore iniziale e finale di alcuni cespiti caduti in successione, nonchè rivisto il valore di avviamento dichiarato per all’azienda individuale del de cuius. Con la medesima pronuncia, la CTR rigettava, altresì, l’appello incidentale proposto dall’Ufficio.

Il giudice di appello riteneva, invero, che l’Ufficio avesse fondato l’accertamento su una stima dell’UTE, documento di parte, in guanto tale sfornito del valore probatorio di atto pubblico, e riteneva altresì inadeguata la motivazione addotta dai giudice di prime cure nella rideterminazione del valore dell’avviamento, poichè carente di riferimenti concreti alla specifica realtà aziendale del dante causa dei contribuenti.

Avverso la sentenza n. 59/9/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando tre motivi, ai quali gli intimati hanno replicato con controricorso, contenente altresì, ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate appare inammissibile, dovendo, pertanto, ritenersi assorbito il ricorso incidentale condizionato dei resistenti.

L’amministrazione ricorrente – la quale ha dedotto con i tre motivi di ricorso vizi della motivazione dell’impugnata sentenza – ha, invero, del tutto omesso di formulare un’indicazione riassuntiva e sintetica, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2, a tenore del quale la formulazione della censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve contenere un momento di sintesi omologo del quesito di diritto, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo operata dalla ricorrente (Cass. 8897/08, Cass. S.U. 11652/08).

L’amministrazione si è limitata, per contro, ad esporre una serie di ragioni per le quali la sentenza sarebbe affetta dai denunciati vizi motivazionali, talune delle quali, tra l’altro, palesemente attinenti a questioni di merito, indeducibili in questa sede. Di conseguenza, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

-che non sono state depositate conclusioni scritte dal P.M., mentre ha depositato memoria la ricorrente; considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria. Ed invero, va ulteriormente ribadita, per quanto concerne il dedotto vizio di motivazione, la mancata formulazione di un’indicazione riassuntiva e sintetica, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo operata dalla ricorrente (Cass. 8897/08, Cass. S.U. 11652/08);

– che pertanto, riunito il ricorso principale e quello incidentale, e riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso principale va rigettato, assorbito l’incidentale, con conseguente condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

riunisce il ricorso principale e quello incidentale; rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale;

condanna l’amministrazione ricorrente al rimborso delle spese sostenute dagli intimati nel presente giudizio, che liquida in Euro 1.600,00, oltre spese generale e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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