Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30387 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30387
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9479-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
e contro
P.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 10/29/2008 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 25/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/12/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;
udito l’Avvocato De Stefano che si riporta ai propri scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VIOLA Alfredo Pompeo, il quale nulla osserva.
Fatto
LA CORTE
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. Con sentenza n. 10/29/08, depositata il 25.2.2008, la CTR del Lazio ha riconosciuto il diritto di P.G., quale erede di G.A., già dirigente Enel in quiescenza, al rimborso delle trattenute operate, in misura eccedente il 12,50%, dal sostituto d’imposta in occasione della liquidazione, sotto forma di capitale, del trattamento di previdenza integrativa aziendale, qualificando l’erogazione come reddito da capitale dipendente da contratto di assicurazione, stipulato in epoca antecedente la data di entrata in vigore della L. n. 124 del 1993.
2. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, sulla scorta di tre motivi, corredati da idonei quesiti, con cui denuncia: a) falsa applicazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, co 5, convertite in L. n. 30 del 1997; del D.P.R. 22 dicembre 1986, art. 42, comma 4, e della L. n. 482 del 1985, art. 6; del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17; violazione o falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., nn. 2, 3, e 4, artt. 882 e 1919 c.c., del D.P.R. n. 449 del 1959, artt. 1 e 33 e segg.; b) violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47 lett. H bis e conseguente violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, lett. a e art. 42, comma 4 violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2; c) omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. L’intimata non ha svolto difese.
3. Il ricorso appare manifestamente fondato, in considerazione del principio statuito dalle SU di questa Corte con la sentenza n. 13642 del 2011, resa in controversia analoga, secondo la quale: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (TUIR), solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, cit. TUIR”.
4. In conclusione si ritiene che il ricorso possa esser deciso in camera di consiglio.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla ricorrente che ha depositato memoria, mentre non sono state depositate conclusioni scritte;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, dovendo ribadirsi che la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6 va applicata, solo, sulle somme rinvenienti dalla liquidazione del cd. rendimento, per tale dovendo intendersi, in base al citato arresto delle SU n. 13642 del 2011, “il rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”.
ritenuto che, pertanto, il ricorso principale va, in parte, accolto con rinvio alla CTR del Lazio, per gli accertamenti conseguenti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lazio.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011