Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30386 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 21/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10095-2011 proposto da:

OC&M OPPORTUNITY COMUNICATION & MARKETING SRL, domiciliata in

ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato FABIO PACE (avviso postale ex

art. 135);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 20/2010 della COMM. TRIB. REG. della

Lombardia, depositata il 19/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2018 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

All’esito di controllo automatizzato della dichiarazione presentata da OC&M (Opportunity Communication & Marketing) s.r.l. per l’anno di imposta 2003, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, vennero recuperate a tassazione, con cartella di pagamento, IVA, IRPEG e IRAP, per complessivi Euro 40.627,56, e ciò per mancato riconoscimento dei crediti d’imposta maturati in anni precedenti.

Proposto ricorso dalla contribuente, la C.T.P. di Milano lo respinse con sentenza del 7.4.2008, confermata dalla C.T.R. di Milano – dalla stessa società adita in appello – con decisione del 19.2.2010. Rilevò il secondo giudice che, per quanto concernente l’IVA, dalla dichiarazione relativa all’anno 2003 emergeva un credito di Euro 12.442,00, ma in essa si riportava anche un credito dell’anno precedente pari ad Euro 42.399,00, non risultante però dalla dichiarazione relativa all’anno 2002. Rilevò poi la C.T.R. che l’affermazione della società di aver condonato le erronee compensazioni effettuate nel 2001 era rimasta indimostrata, così come l’asserito pagamento, ed ha concluso affermando che la stessa società non aveva conclusivamente dimostrato alcunchè dell’asserito credito, così confermando la prima decisione.

La OC&M s.r.l. ricorre ora per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. L’Agenzia delle Entrate s’è costituita al solo fine di partecipare eventualmente alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 28 e del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8. Osserva la ricorrente che la C.T.R. ha ritenuto, senza spiegarne il motivo, che la emersione del credito IVA maturato nel corso del 2001 nella dichiarazione per l’anno 2003 non abbia prodotto alcun effetto. In realtà, difetterebbe nella specie una norma che espressamente preveda la decadenza o preclusione, perchè il credito in questione (pari ad Euro 42.399,00) è stato evidenziato entro il secondo anno successivo a quello in cui è maturato, come prescritto dalla normativa in rubrica.

1.2 – Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2. La ricorrente, richiamando il noto principio per cui la dichiarazione dei redditi integra una mera dichiarazione di scienza (e non di atto negoziale), come tale modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi, evidenzia che in seguito alla modifica al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, apportata dal D.P.R. n. 435 del 2001, con l’introduzione del comma 8-bis, è consentito al contribuente correggere errori e omissioni che abbiano comportato l’indicazione di un maggior reddito, di un maggior debito d’imposta, ovvero di un minor credito d’imposta, integrando la dichiarazione errata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, senza irrogazione di sanzione. La ricorrente, tuttavia, censura l’interpretazione data dall’Agenzia delle Entrate nella prassi sul punto, perchè il ritenere che la possibilità di rettifica entro il suddetto termine operi nel solo caso di modifica a favore del contribuente, mentre l’ipotesi di cui al comma 8 (con il più ampio termine dei quattro periodi d’imposta successivi) riguarderebbe la sola ipotesi di rettifica a sfavore del contribuente, sarebbe lesivo dei principi generali e di quello della capacità contributiva ex art. 53 Cost..

Andrebbe quindi affermato che, anche in un caso come quello che occupa, il termine per la rettifica della dichiarazione errata non può essere inferiore al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della stessa dichiarazione. La C.T.R., dunque, sarebbe incorsa in un errore di sussunzione, in quanto non avrebbe correttamente proceduto alla ricognizione astratta della norma da applicare nella fattispecie.

1.3 – Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si denuncia omessa o insufficiente motivazione su punto controverso e decisivo per il giudizio. Alla luce della materia devoluta in appello, secondo la ricorrente costituivano punti centrali stabilire la natura della dichiarazione tributaria e individuare il momento entro il quale poter correggere l’errore della omessa indicazione del credito. Al riguardo, la C.T.R. avrebbe omesso di dimostrare di aver raggiunto il proprio motivato convincimento: la motivazione sarebbe quindi omessa o almeno insufficiente, perchè la C.T.R. ha dapprima affermato che il contribuente nel 2003 aveva presentato la dichiarazione evidenziando il credito maturato nel 2001, e poi ha concluso che la società non aveva dimostrato la sussistenza del credito.

1.4 – Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. Sostiene la ricorrente che la C.T.P., nel rigettare il ricorso, aveva comunque ritenuto provata l’esistenza del credito in parola, ma aveva escluso di poter effettuare la compensazione a causa della omessa indicazione del credito per l’anno 2001 e per l’anno 2002. E poichè l’ufficio, nel costituirsi in appello, non aveva censurato tale (implicita) statuizione con l’impugnazione incidentale, la C.T.R. avrebbe dovuto soltanto verificare l’invocata corretta applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 28 e del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, e non altro. Avendo essa invece affermato – in contrasto con quanto ritenuto dal primo giudice – che la società appellante non aveva “… dimostrato alcunchè del credito da lei vantato…”, ne derivava il vizio di extrapetizione.

2.1 – Va affrontato anzitutto il quarto motivo, logicamente pregiudiziale. Esso è infondato.

La C.T.R., a seguito del rigetto del ricorso della contribuente, era stata investita dell’intera controversia, almeno quanto alla questione dell’IVA e del diritto della società di esporre il credito in questione nella dichiarazione relativa al 2003. Essa ha sostanzialmente integrato il percorso motivazionale del primo giudice, ritenendo che la contribuente – più che aver soltanto esposto tardivamente il credito nella dichiarazione IVA per l’anno 2003 – non ne avesse dato prova tout court, questione su cui la stessa Agenzia, costituendosi in appello, si era specificamente soffermata, richiamando la contribuente all’assolvimento del relativo onere (v. sentenza impugnata). Dallo stesso tenore del ricorso, poi, si evince che l’Agenzia delle Entrate sin dal primo grado aveva contestato in senso ampio la sussistenza dei presupposti dell’utilizzo del credito d’imposta, sicchè, nella specie, l’effetto devolutivo dell’appello in relazione all’esistenza del credito stesso non può che essere stato pieno.

E’ pertanto evidente che alcun giudicato può essersi formato sulla stessa questione dell’esistenza del credito, come preteso dalla società, nè conseguentemente può ritenersi sussistere alcun onere di impugnazione incidentale dell’Agenzia, totalmente vittoriosa in primo grado. Sul punto, è stato condivisibilmente affermato da Cass. n. 12855/2005che “Nel caso in cui il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda per carenza di una delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento del diritto, il giudice di appello è legittimato a rilevare la carenza di altri elementi costitutivi del diritto stesso, non potendosi ritenere formato, sul punto, alcun giudicato interno ove la parte appellata, per altro verso vittoriosa, abbia in primo grado contestato ‘tout court’ la sussistenza dei requisiti di legge (la cui ricorrenza, dunque, non poteva dirsi implicitamente ammessa e doveva essere verificata d’ufficio) e sempre che tra la questione posta dall’appellante e quella in concreto decisa in primo grado non sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, in presenza del quale si verifica il giudicato implicito”. Il che è, appunto, quanto avvenuto nella specie.

Nè può farsi ora questione – come pure prospettato dalla società con la memoria – circa la presunta violazione del principio di non contestazione e dell’art. 115 c.p.c., non essendo stata essa tempestivamente denunciata.

3.1 – I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono conseguentemente inammissibili per difetto d’interesse ex art. 100 c.p.c..

Con essi non viene infatti svolta alcuna censura circa la descritta ratio decidendi, perchè si appuntano (primo e secondo) su una pretesa valutazione di irrilevanza che la C.T.R. avrebbe effettuato circa l’esposizione del credito in questione nella dichiarazione 2003, nonchè (il terzo) sulla mancata indicazione del motivo di detta irrilevanza e sul preteso vizio motivazionale circa il momento entro il quale poter correggere la dichiarazione erronea. Pertanto, a fronte dell’intervenuto giudicato circa l’inesistenza del credito in discorso (perchè non provato dalla contribuente), è evidente che la ricorrente non conserva l’interesse ad impugnare la decisione riguardo ai cennati profili, che costituiscono un posterius sotto il profilo logico-giuridico, e non sono quindi affrontabili in questa sede una volta risolta negativamente, per la stessa società, la questione della prova del credito stesso. Non senza evidenziare che, comunque, la questione profilata con il secondo motivo risulta essere stata proposta per la prima volta in questa sede di legittimità, sicchè essa è inammissibile anche per tal verso.

4.1 – Il ricorso è quindi rigettato. In assenza di attività difensiva dell’intimata, nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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