Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30386 del 19/12/2017
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30386 Anno 2017
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA
ORDINANZA
sul ricorso 2913-2016 proposto da:
ROMA CAPITALE 02438750586, in persona del Commissario
straordinario pro-tempore, S.E. Prefetto FRANCESCO
PAOLO TRONCA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAllA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RODOLFO
MURRA giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
GIULIA APPALTI SRL, in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore, Sig. AUGUSTO TALONE,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO
Data pubblicazione: 19/12/2017
CHELINI 9, presso lo studio dell’avvocato LUISA
FREDIANI che la rappresenta e difende giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrente contro
– intimato –
avverso la sentenza n. 20258/2015 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 25/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
GRAZIOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
l’estinzione;
udito l’Avvocato DANIELA GAMBARDELLA;
2
ARDUINI RAIMONDO;
2913/2016
Rilevato che Roma Capitale ha proposto ricorso avverso sentenza d’appello del Tribunale di
Roma del 2-9 ottobre 2015, che aveva riformato la sentenza di primo grado tra l’altro
condannando l’attuale ricorrente a rifondere le spese del due gradi di giudizio agli appellati
Raimondo Arduini e Giulia appalti Srl;
rilevato che Roma Capitale ha poi tempestivamente depositato atto di rinuncia, e che l’unica
P.Q.M.
visto l’articolo 390 c.p.c. dichiara l’estinzione del processo per rinuncia. Nulla spese.
controricorrente Giulia Appalti Srl ha aderito;