Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30385 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 30385 Anno 2017
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: POSITANO GABRIELE

ORDINANZA

sul ricorso 8236-2016 proposto da:
ERCULEO LUIGI, in qualità di procuratore speciale di
ROTARU IULIA, ROTARU LUCIAN, ROTARE ANGELA, VASILIU
STEFAN NICOLAE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA GIULIANA 70, presso lo studio dell’avvocato
MAURIZIO MASSATANI, che lo rappresenta e difende
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI,

in persona del legale

rappresentante pro-tempore Dott.ssa ANNA ROSA
CAVICCHI, considerata domiciliata ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

1

Data pubblicazione: 19/12/2017

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA GRAZIOSI
giusta procura in atti;
– controricorrente nonchè contro

CONTI FABRIZIO;

avverso la sentenza n. 86/2016 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 15/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/11/2017 dal Consigliere Dott./. 7
GABRIELE POSITANO;

2

– intimato –

Rilevato che:

Luigi Erculeo quale procuratore speciale di Iulia, Angela e Lucian Rotaru e
di Stefan Nicolae Vasiliu, rispettivamente, i primi tre, sorelle e fratello del
defunto Gheroghe Ciobotaru e l’ultimo nipote dello stesso, evocava in giudizio
il 15 maggio 2013 davanti al Tribunale di Bologna Fabrizio Conti e
l’assicuratore Unipol Sai rilevando che il giorno 4 aprile 2012, sulla strada

vita il Ciobotaru che, dopo aver accostato il veicolo sul quale viaggiava,
fermandolo nella corsia di emergenza e segnalata la propria presenza tramite
l’accensione delle quattro luci di posizione, disceso dalla propria autovettura,
avendo intenzione di segnalare la propria presenza ai veicoli in transito, si era
posizionato sulla carreggiata in corsia di sorpasso ed era stato investito dal
Conti che sopraggiungeva alla guida di un autoarticolato. In conseguenza di ciò
gli attori, nella qualità dedotta, richiedevano il risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditatis. Costituitisi
i convenuti contestavano le pretese avversarie, sia con riferimento alla
legittimazione attiva, che in ordine alla dinamica;
con sentenza del 16 luglio 2014 il Tribunale di Bologna rigettava le
domande rilevando la mancanza di prova della legittimazione ad causam degli
attori e, nel merito, dichiarando l’esclusiva responsabilità della vittima nella
causazione del sinistro, con condanna degli attori al pagamento delle spese di
lite;
avverso tale decisione proponevano appello gli originari attori, con atto
notificato il 28 novembre 2014 deducendo l’erroneità della dichiarazione di
carenza di prova della legittimazione, la contraddittorietà della motivazione
nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che la difesa degli appellanti
avrebbe dovuto contestare espressamente la valenza probatoria della perizia
effettuata dal consulente del Pubblico Ministero, la mancata considerazione
della violazione sostanziale dell’articolo 141 del codice della strada e l’omessa ,
istruzione della causa;

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statale Umbro-Laziale si era verificato un incidente nel quale aveva perso la

con sentenza del 15 gennaio 2016 la Corte d’Appello di Bologna accoglieva
parzialmente il primo capo di impugnazione dichiarando la legittimazione ad
causam delle sorelle e dei fratelli della vittima, confermando la valutazione

operata dal Tribunale nei confronti del Vasiliu e rigettando i restanti capi di
impugnazione;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Luigi Erculeo quale

nella qualità in atti, affidandosi a due motivi. Resiste in giudizio con
controricorso Unipol Sai Assicurazioni.
Considerato che:

con entrambi i motivi viene dedotta l’invalidità della sentenza ai sensi
dell’articolo 360 n. 4 c.p.c., in relazione all’articolo 132 e 156 c.p.c. per
violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., dell’articolo 2054 c.c. in tema di prova
liberatoria e di nesso di causa, dell’articolo 2697 c.c. rispetto all’onere della
prova gravante sul convenuto, dell’articolo 2728 c.c. in tema di presunzione,
degli articoli 40 e 41 del codice penale lamentando l’assoluta omissione o mera
apparenza e l’irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta della
motivazione in quanto, a fronte della prova acquisita in atti della circostanza
che il conducente del mezzo investitore aveva avvistato la vittima per tempo,
senza limitare la velocità, se non quando ormai era troppo tardi, la Corte
territoriale aveva attribuito la colpa esclusiva dell’evento al pedone. La
decisione sarebbe, altresì, nulla per mera apparenza della motivazione, per
avere escluso che un’autovettura ferma, in panne, in corsia di emergenza in
orario notturno, con le luci intermittenti accese, potesse essere percepita, da

procuratore speciale di Iulia, Angela e Lucian Rotaru e di Stefan Nicolae Vasiliu

un conducente esperto, come un segnale di potenziale pericolo;
preliminarmente, va rilevato che con la sentenza impugnata la Corte
d’Appello di Bologna ha confermato il difetto di legittimazione ad causam di
Stefan Nicolae Vasiliu che aveva agito nella qualità di nipote della vittima,
rilevando il totale difetto di prova in ordine al rapporto di parentela. Tale profilo
non è stato censurato con il ricorso per cassazione, per cui questa CorteL,

4

limiterà l’esame delle doglianze soltanto alla posizione di Iulia, Angela e Lucian
Rota ru
i

due

motivi

possono essere trattati

congiuntamente

poiché

sostanzialmente sovrapponibili ed attenendo alla ricostruzione della dinamica
del sinistro, oltre alla valutazione degli elementi istruttori operata dai giudici di
merito;

doglianze si risolvono in una richiesta di riesame del merito della decisione,
prospettando una ricostruzione alternativa, ritenuta più appagante dai
ricorrenti, in contrasto con quella fatta propria dal giudice di appello e ciò sulla
base di una diversa ricostruzione dei fatti, difforme da quella pretesa dai
ricorrenti. Dalla lettura del ricorso appare evidente che lo stesso tende
esclusivamente ad un riesame del merito della vicenda, che ha coinvolto il
congiunto dei ricorrenti, chiedendo alla Corte di legittimità, non di operare un
controllo sulla legalità e logicità della decisione, ma di rivalutare
autonomamente il merito della causa attraverso una complessiva censura di
tutte le risultanze processuali, contrapponendo alla ricostruzione in fatto
ritenuta dal Tribunale e interamente confermata dalla Corte territoriale, una
diversa lettura degli atti processuali ritenuta più funzionale alle tesi dei
ricorrenti (Cass. 28 novembre 2014, n. 25332);
sotto l’apparente deduzione di un vizio di motivazione solo apparente o di
una contraddittorietà manifesta della stessa, in realtà i ricorrenti intendono
censurare la congruità, sufficienza e logicità di una motivazione certamente
esistente. Appare, infatti, evidente che la Corte d’Appello di Bologna ha
confermato la ricostruzione operata dal Tribunale ritenendola esaustiva e
precisa e concludendo che il sinistro è stato determinato esclusivamente dalla
condotta avventata, imprevedibile e imprevista, oltre che irragionevole, della
vittima del sinistro. Come risulta già dalla lettura del ricorso la Corte
territoriale ha fatto propria l’argomentazione del Tribunale di Bologna che ha
fondato il convincimento sulla perizia cinematica disposta nel procedimento
penale a carico del conducente dell’autoarticolato, sul rapporto dei carabinieri e

i motivi prospettati dai fratelli della vittima sono inammissibili poiché le

sulla perizia autoptica, concludendo per la repentinità e imprevedibilità
dell’attraversamento da parte del pedone. Sono gli stessi ricorrenti a criticare
la congruità della motivazione della Corte secondo cui la presenza sulla corsia
di emergenza di una vettura ferma non era ragionevolmente percepibile come
un segnale di pericolo, in quanto non appariva prevedibile l’ulteriore presenza
di un pedone in fase di attraversamento, su una superstrada, in considerazione

centrale), della posizione dell’autovettura nei pressi di una stazione di servizio,
che consentiva di escludere l’ipotesi di guasto del veicolo o di malore del
conducente. Sulla base di tali valutazioni la censura consiste sostanzialmente
in un rilievo sulla sufficienza, logicità e contraddittorietà della motivazione ed in
quanto tale è inammissibile poiché non più consentita dal testo vigente
dell’articolo 360, n. 5 c.p.c;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese
del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in
dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei
presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando
l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al
periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del

anche della conformazione dei luoghi (due carreggiate separate da new- jersey

deposito dello stesso”.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in Euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15
per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

;7/
6

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sez one della Corte

Il Presi

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7

Suprema di Cassazione in data 9 novembre 2P 7.

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