Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30384 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 21/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1633-2011 proposto da:

LADISA SRL, elettivamente domiciliato, in ROMA VIALE V. TUPINI 133,

presso lo studio dell’avvocato AGOSTINO DE ZORDO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato VITO ANTONIO MARTIELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI UFFICIO CONTROLLI

AREA LEGALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 128/2009 della COMM. TRIB. REG. DELLA PUGLIA,

depositata il 19/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/09/2018 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La C.T.P. di Bari, con sertenza del 24.4.2008, accolse il ricorso proposto da Ladisa s.r.l. avverso cartella di pagamento notificatale da Equitalia E.T.R. s.p.a., derivante da controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 DEL 1973, ex art. 36-bis, e ciò per non aver fornito l’Agenzia delle Entrate alcuna prova dell’avvenuta notifica della comunicazione preventiva (c.d. “avviso bonario”) di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5. Proposto appello dall’Ufficio, la C.T.R. di Bari, con sentenza del 19.11.2009, l’accolse, conseguentemente rigettando l’impugnazione della cartella.

Ladisa s.r.l. ricorre ora per cassazione, sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 2 e art. 53, nonchè degli artt. 331 e 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. La ricorrente lamenta la nullità della sentenza per essere stata pronunciata senza che la C.T.R. integrasse il contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, regolarmente costituito in primo grado, ma non evocato nel giudizio d’appello dall’Agenzia, benchè parte necessaria.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si censura la decisione impugnata per aver ritenuto non necessaria la comunicazione dell’avviso bonario” di cui all’art. 6 St. Contr., comma 5, anche in caso di controllo automatizzato, così impedendo ad essa ricorrente di verificare l’esattezza dei dati e dei calcoli effettuati dall’Ufficio, nonchè di poter definire l’eventuale violazione col pagamento ridotto della sanzione.

1.3 – Col terzo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 11 preleggi e art. 3, con riferimento al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, conv. in L. n. 156 del 2005, e al combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e D.P.R. n. 602 del 1973, art.17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si censura la decisione impugnata per aver ritenuto applicabile la normativa di cui al citato art. 1, comma 5-bis, anche alle liquidazioni concernenti gli anni d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore, come quella in questione (2003).

1.4 – Col quarto motivo, infine, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente si duole dell’erronea statuizione d’appello, per aver ritenuto la C.T.R. non lesiva dei diritti del contribuente l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, e per aver ritenuto non necessaria la sottoscrizione della cartella.

2.1 – Il primo motivo è fondato.

Risulta infatti sia dal ricorso, che dalla sentenza impugnata, che la società impugnò la cartella non solo per questioni sostanziali, ma anche per vizi propri, evocando in giudizio l’ente impositore e l’agente della riscossione. Accolto il ricorso dalla C.T.P., l’Agenzia delle Entrate, però, notificò l’appello soltanto alla contribuente, e non anche all’agente della riscossione, litisconsorte necessario (processuale), ma ciò in violazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53,comma 2.

Infatti, è stato al riguardo condivisibilmente affermato che “In tema di contenzioso tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità” (Cass. n. 10934/2015).

Peraltro, pur a fronte di pronunce che escludono la necessità di integrare il contraddittorio in talune ipotesi (v., ad es., Cass. n. 25588/2017; Cass. n. 24083/2014; Cass. n. 45/2014), nella specie la partecipazione dell’agente della riscossione al giudizio d’appello si rendeva necessaria, perchè, una volta accolto dalla C.T.R. il gravame dell’Agenzia sulla questione dell’avviso bonario” (e quindi, sul profilo sostanziale della pretesa tributaria), è riemersa la necessità di esaminare le doglianze per vizi propri della cartella, già sollevate dalla società in primo grado, tanto è vero che esse sono state scrutinate nel merito dalla stessa C.T.R., seppur per disattenderle.

Pertanto, poichè la C.T.R. non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., la sentenza è inutiliter data.

3.1 – Il ricorso è quindi accolto, restando assorbiti i restanti motivi. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. di Bari, in diversa composizione, che si atterrà al superiore principio e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 21 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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