Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30383 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25777-2012 proposto da:

AUTOLOOK MOTORI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE

138, presso lo studio dell’avvocato GIULIO BELLINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI LANCIOTTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 35/2012 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 14/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/09/2018 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– con sentenza n. 151/02/10 del 17 maggio 2010, la C.T.P. di Ancona accoglieva il ricorso proposto in data 11 novembre 2009 da Autolook Motori S.r.l. avverso la cartella di pagamento per mancato versamento dell’IVA relativa all’anno di imposta 2006;

– la C.T.R. delle Marche, con la sentenza n. 35/01/12 del 6 marzo 2012, pubblicata mediante deposito il 14 marzo 2012 e notificata il 5 novembre 2012, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate;

– avverso tale decisione, in data 6 novembre 2012, la Autolook Motori S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

– ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Al giudizio si applica l’art. 327 c.p.c. come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, per i giudizi successivi alla data della sua entrata in vigore (4 luglio 2009).

Il prescritto termine decadenziale di sei mesi per il ricorso per cassazione decorre, pacificamente, “dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti” (da ultimo, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5946 del 08/03/2017, Rv. 643241-01).

Nella fattispecie in esame, considerando il periodo di sospensione feriale, il termine per proporre l’impugnazione, decorrente dal 14 marzo 2012, scadeva il 30 ottobre 2012; non si applica il cosiddetto “termine breve” decorrente dalla notificazione, poichè al momento in cui questa è stata effettuata il “termine lungo” era già spirato.

Il ricorso per cassazione di Autolook Motori è stato portato alla notifica il 6 novembre 2012: ne consegue l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.

2. Alla decisione fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del D.M. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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