Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30383 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 21/11/2019), n.30383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9045-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2450/2016 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 17/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

26/09/2019 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia del Territorio, all’esito del procedimento di verifica delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, in applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, aveva notificato all’intestatario catastale indicato in epigrafe la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale.

F.M. impugnava dinanzi alla CTP di Lecce l’atto di classamento, tra gli altri motivi, anche per difetto di motivazione dell’atto opposto che accoglieva il ricorso per il decisivo rilievo che l’atto fosse sprovvisto di adeguata motivazione.

Con sentenza n. 2450/22/2016, depositata il 17 ottobre 2016, non notificata, la CTR della Puglia – sezione staccata di Lecce rigettava l’appello sul presupposto che la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, prevede la revisione parziale del classamento di unità immobiliari private per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998 e il corrispondente valore medio catastale, ai fini ICI, si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali; affermando che detta norma stabilisce il presupposto fattuale legittimante le revisione parziale del classamento, ma che il procedimento di revisione non può che essere disciplinato dall’art. 9 cit., il quale ai fini della concreta attribuzione del classamento, gli uffici identificano il livello della qualità urbana ed ambientale di ciascuna microzona, definiscono per ciascuna categoria le classi pertinenti a ciascuna microzona, attribuiscono a ciascuna unità immobiliare la categoria sulla base della definizione dell’art. 8, comma e), la classe, in coerenza con quelle identificate per la specifica microzona alla lett. b) e tenuto conto dei caratteri edilizi e dell’intorno, emergenti dagli atti descrittivi e censurai dell’attuale classamento. Affermava che, al contrario, l’attività di classamento benchè fondata sul presupposto fattuale dello scostamento significativo tra i valori di mercato effettivi e quelli catastalmente assegnati, aveva omesso di seguire la procedura individuale- soggettiva che va effettuata in considerazione combinata dei fattori posizionali ed edilizi pertinenti a ciascuna unità immobiliare.

Avverso la sentenza della CTR sopra indicata, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Parte intimata non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 295 e 39, avendo la sentenza impugnata erroneamente omesso di disporre la sospensione del processo, in considerazione della pendenza di altro giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unità immobiliari ubicate nelle microzone (OMISSIS) e (OMISSIS) del territorio comunale di Lecce, per le quali era stato rilevato lo scostamento significativo.

3. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), lamentando l’erroneità della decisione impugnata laddove ha ritenuto l’avviso di classamento privo d’idonea motivazione, avendo, al contrario, dato l’atto conto delle ragioni che hanno giustificato, nello specifico, il riclassamento effettuato.

Deduce, in particolare, che la CTR avrebbe omesso di considerare che la norma in questione sarebbe stata volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali all’interno di uno stesso Comune, così consentendo la revisione massiva dei classamenti degli immobili ivi ubicati; sarebbe dunque incorsa in errore di diritto la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini del soddisfacimento dell’obbligo motivazionale degli avvisi di accertamento impugnati, aveva ritenuto necessario che l’atto dovesse pur sempre tener conto dei fattori edilizio – posizionali propri dell’unità immobiliare oggetto di accertamento.

4. Il ricorso è inammissibile.

L’amministrazione ricorrente ha prodotto la prova della spedizione postale del piego contenete la copia del ricorso, ma non la sua ricezione da parte del destinatario, non costituito.

La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2.

In caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. (S. U. n. Unite: N. 627 del 2008; Cass. n. 26108 del 2015; Cass. n. 18631/2018; Cass. n.. 23793 del 2018; Cass. n. 8641/2019).

Nulla è dovuto per le spese, tenuto conto che l’intimato non ha svolto difese.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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