Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30382 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 23/11/2018), n.30382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12921/2013 R.G. proposto da:

L.M.A. rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’

avv. Nicola Bottari e dall’avv. Giovanni Passalacqua presso lo

studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Salaria n. 400;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia n. 06/02/12 depositata il 28/03/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

19/9/2018 dal consigliere Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento per IVA 1996;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente, con atto affidato a un unico motivo;

– Resiste l’Amministrazione Finanziaria con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il motivo di ricorso formulato il contribuente si duole dell’omessa, insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; la CTR avrebbe erroneamente ritenuto legittimo l’atto impugnato sull’erroneo presupposto della mancanza di elementi giustificativi che il contribuente aveva l’onere di fornire in ordine alle contestate movimentazioni bancarie non rilevate nelle scritture contabili;

– il motivo è fondato limitatamente a quanto si dirà nel prosieguo;

– risulta infatti dalla sentenza impugnata che gli elementi di fatto posti a base dell’accertamento sono emersi a seguito di indagini finanziarie sui conti correnti del contribuente; parte ricorrente ha illustrato, oltre che trascritto in ricorso e in parte prodotto ai fini dell’autosufficienza, sia le parti degli atti di causa nei quali il contribuente descriveva la documentazione contabile ed extracontabile con la quale intendeva dar la prova che dette somme non costituivano reddito o che delle stesse aveva tenuto conto, sia la documentazione stessa;

– di fronte a ciò, era dovere della CTR confrontarsi con il contenuto di tal documentazione per verificare se la stessa risultava conferente con i recuperi del Fisco e se da tal documentazione era possibile ricavare o meno la prova di quanto dedotto dal contribuente;

– tal operazione di verifica probatoria risulta in concreto operata con riferimento alla rettifica relativa ai rapporti intercorsi con la società Stein hotel, poichè a fronte di pagamenti ricevuti per Lire 147.000, come ha verificato la CTR dando sul punto prova di aver esaminato quanto in atti, anche a prescindere dalla mancata rispondenza tra le date degli assegni e quelle delle fatture, non è stato possibile riscontrare alcun collegamento tra la movimentazione finanziaria e le fatture emesse;

– analogamente, per quanto riguarda i costi indeducibili, tra i quali i costi per carburante, oltre che per gli acquisti senza fattura, la CTR ha dimostrato di aver preso in esame le prove addotte, e di aver ritenuto che esse non fornissero elementi sufficienti a far ritenere provato il collegamento tra tali esborsi e l’attività di impresa, concludendo quindi correttamente per il difetto di inerenza degli stessi;

– viceversa, con riferimento alle altre operazioni, tal verifica non è stata compiuta dal giudice del gravame, che ne era invece specificamente onerato alla luce dell’eccezione e delle produzioni documentali del ricorrente;

– il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione;

P.Q.M.

accoglie il ricorso limitatamente a quanto in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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