Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30381 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 30381 Anno 2017
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

ORDINANZA

sul ricorso 8273-2016 proposto da:
ROSSI LIVIO, considerato domiciliato ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO FERRI
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

UGF ASSICURAZIONI , INCERTI VECCHI RICCARDO;
– intimati

2017
2140

avverso la sentenza n. 751/2015 del TRIBUNALE di LA
SPEZIA, depositata il 16/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA

Data pubblicazione: 19/12/2017

GRAZIOSI;

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8273/2016

Rilevato che:

Avendo Livio Rossi convenuto davanti al giudice di pace della Spezia UGF S.p.A. e Riccardo
Incerti Vecchi in proprio e quale erede di Marco Incerti Vecchi per ottenere il risarcimento dei
danni che sarebbero a lui derivati da sinistro stradale avvenuto il 31 ottobre 2003, ed
essendosi costituita solo la compagnia assicuratrice, che eccepiva la maturata prescrizione ex
articolo 2952 c.c. del diritto risarcitorio essendo decorsi due anni, e comunque resistendo, il
giudice di pace con sentenza n. 71/2013 dichiarava l’intervenuta prescrizione. Livio Rossi

il Tribunale della Spezia, con sentenza del 15-16 settembre 2015, lo rigettava, confermando
l’intervenuta prescrizione. Il Rossi ha dunque presentato ricorso, con un unico motivo relativo
appunto alla prescrizione, da cui non si sono difesi gli intimati.

Considerato che:
L’unico motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2903, 2943 c.c.
e 149 c.p.c., per avere il giudice d’appello ritenuto che la consegna l’ufficiale giudiziario
dell’atto da notificare non venga ad interrompere il termine prescrizionale ex articolo 2903 c.c.
Si propone al giudice di legittimità l’opportunità di una interpretazione diversa, richiamando
S.U. 9 dicembre 2015 n. 24822, oltre ad arresti antecedenti.
La censura, in sostanza, si impernia sull’appena citato intervento delle Sezioni Unite, così
massimato: “La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il
destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non
a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa
farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta
dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la
notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto
perviene all’indirizzo del destinatario.”

L’intervento concerne la regola introdotta dalla Corte

Costituzionale con la sentenza 26 novembre 2002 n. 477, e confermata dalla successiva sua
sentenza del 23 gennaio 2004 n. 28, cui fece seguito l’aggiunta, operata dalla I. 28 dicembre
2005 n. 263, dell’attuale terzo comma all’articolo 149 c.p.c., così da scindere il momento di
perfezionamento della notifica a seconda che si tratti di chi la effettua e di chi la riceve

(“La

notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico
all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso alla legale conoscenza
dell’atto”). Le Sezioni Unite, peraltro, hanno esteso alla interruzione del termine prescrizionale
questo dispositivo scissorio espressamente limitandolo al caso in cui i conseguenti effetti
sostanziali possono essere prodotti soltanto da un atto processuale. Se l’atto interruttivo,
invece, non deve necessariamente essere un atto processuale – come nel caso in esame – la
dilatazione degli effetti ad un momento antecedente alla ricezione dell’atto non si verifica, in
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presentava appello, cui resisteva la compagnia, frattanto divenuta Unipol Assicurazioni S.p.A.;

quanto rimane la regola generale della recettizietà che governa gli effetti sostanziali degli atti
unilaterali, ovvero l’articolo 1334 c.c.
Il sistema è dunque chiaro, e l’intervento nomofilattico non ha affatto prodotto una intrusione
del meccanismo processuale nelle regole sostanziali, in modo da superare, per così dire, il
codice civile. Lo confermano, d’altronde, i successivi – e recentissimi – arresti della
giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. sez. 6-3, ord. 15 febbraio 2017n. 4034 – per
cui affinché si verifichi l’effetto interruttivo di prescrizione è necessario che il debitore abbia

domanda proposta secondo il rito del lavoro, non si verifica con il deposito del ricorso ma con
la notifica dell’atto al convenuto, non valendo in questo caso il principio della scissione perché
l’effetto di interruzione della prescrizione può derivare anche da un atto stragiudiziale -; Cass.
sez. L, 20 aprile 2017 n. 10016 – che riconosce l’interruzione del termine di prescrizione ex
articolo 1442 c.c., in caso di proposizione di azione di annullamento di licenziamento, come
derivante dal solo deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, non essendo
necessaria la notifica dell’atto al datore di lavoro; evidente è la conformità, trattandosi qui di
atto interruttivo necessariamente processuale -; Cass. sez. 2, 1 agosto 2017 n. 19143 – che, in
tema di sanzioni amministrative, afferma che la regola della scissione degli effetti della notifica
si estende anche gli effetti sostanziali degli atti processuali solo nel caso in cui il diritto di cui
avviene la prescrizione non può farsi valere se non con atto processuale e quindi il termine
possa interrompersi soltanto introducendo un giudizio; non diverge poi S.U. 17 maggio 2017 n.
12332, sempre a proposito di sanzioni amministrative).
Alla luce di tale recentissima giurisprudenza, che appare del tutto condivisibile, deve quindi
ritenersi che la regola della scissione investe anche gli effetti sostanziali di un atto processuale
nella sua procedura di notifica soltanto nel caso in cui un atto stragiudiziale non possa produrre
gli stessi effetti; e nel caso di specie, essendo stato ben possibile per l’attuale ricorrente
interrompere il termine relativo alla prescrizione di cui si tratta anche con atto stragiudiziale,
deve applicarsi l’articolo 1334 c.c., e non la specifica regola processuale di cui all’articolo 149
c.p.c., come ritenuto pure nella sentenza impugnata.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, nulla dovendosi disporre a proposito delle spese
processuali, non essendosi difesi gli intimati. Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
115/2012 i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo.

P.Q.M.

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conoscenza dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, per cui tale effetto, in caso di

Rigetta il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso

articolo 13.

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