Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30380 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5349-2008 proposto da:

AGEN. ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

Q.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso lo studio dell’avvocato CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PACE FABIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 98/19/2007 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 12/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

uditi gli Avvocati De Stefano e Pace, i quali si riportano ai

rispettivi scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VIOLA Alfredo Pompeo, il quale nulla osserva.

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Con sentenza n. 98/19/07, depositata il 12.12.2007, la CTR della Lombardia ha riconosciuto il diritto di Q.G., dirigente Enel in quiescenza, al rimborso delle trattenute operate, in misura eccedente il 12,50%, dal sostituto d’imposta in occasione della liquidazione, sotto forma di capitale, del trattamento di previdenza integrativa aziendale, qualificando l’erogazione come reddito da capitale dipendente da contratto di assicurazione, stipulato in epoca antecedente la data di entrata in vigore della L. n. 124 del 1993.

2. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9; del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito in L. n. 30 del 1997; della L. n. 482 del 1985, art. 6;

del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17; artt. 3, 4, 5, e 6 dell’accordo Enel-Fndai del 16 aprile 1986 e difetto di motivazione.

L’intimato resiste con controricorso.

3. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso principale, non trattandosi di questioni nuove, ma di argomentazioni giuridiche a sostegno della tesi dell’inapplicabilità della tassazione prevista per i redditi da capitale, sempre propugnata dall’Ufficio, il ricorso appare manifestamente fondato, in considerazione del principio statuito dalle SU di questa Corte con la sentenza n. 13642 del 2011, resa in controversia analoga, secondo la quale: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (TUIR), solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 cit. TUIR”.

4. In conclusione si ritiene che il ricorso possa esser deciso in camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che le parti hanno depositato memoria, mentre non sono state depositate conclusioni scritte;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, dovendo ribadirsi che la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6 va applicata, solo, sulle somme rinvenienti dalla liquidazione del cd. rendimento, per tale dovendo intendersi, in base al citato arresto delle SU n. 13642 del 2011, “il rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”.

ritenuto che, pertanto, il ricorso principale va, in parte, accolto con rinvio alla CTR della Lombardia, per gli accertamenti conseguenti.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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