Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30380 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 30380 Anno 2017
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

ORDINANZA

sul ricorso 26739-2015 proposto da:
DE LUCA LUIGI, considerato domiciliato ex lege in
ROMA,

presso

CASSAZIONE,

la

CANCELLERIA

DELLA CORTE

DI

rappresentato e difeso dall’avvocato

ENRICO RAGONE giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 19/12/2017

SARA ASSICURAZIONI SPA , FABOZZI ANTONIO;
– intimati. –

avverso

la

sentenza n.

4737/2014

della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA

oTh?
1

GRAZIOSI;

2

26739/2015

Rilevato che:

Avendo Luigi De Luca citato davanti al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Aversa,
Antonio Fabozzi e Sara Assicurazioni S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni a lui derivati
da sinistro stradale avvenuto il 28 settembre 2001, in cui il ciclomotore condotto dal De Luca si
era scontrato a un incrocio con l’auto del Fabozzi, e avendo i convenuti resistito, con sentenza
del 18 ottobre 2007 il Tribunale respingeva ogni pretesa attorea. Il De Luca proponeva
gravame, cui resistevano le due controparti, e con sentenza dell’il novembre-1 dicembre

l’autista corresponsabili al 50% del sinistro ai sensi dell’articolo 2054, secondo comma, c.c. e
condannando quindi gli appellati in solido a risarcire l’appellante nella misura di C 24.420,67
quale danno non patrimoniale (incluso il danno per non avere avuto disponibilità del
risarcimento nel tempo tra il sinistro e la decisione) e a rifondergli le spese di entrambi i gradi.
Ha presentato ricorso il De Luca, articolandolo in sette motivi; gli intimati non si sono difesi.

Considerato che:
1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza
per omessa pronuncia, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., sulle “istanze di risarcimento” del danno
patrimoniale (omesse) e non patrimoniale (parzialmente omesse), nonché, ex articolo 360,
primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 2043 e 2059 c.c.
Adduce il ricorrente (ricorso, pagine 23s.) di avere chiesto nell’atto di citazione l’integrale
risarcimento “sia per danni a cose che a persona”, riportando ciò nella comparsa conclusionale
e nell’atto d’appello tramite rinvio all’atto introduttivo di primo grado. In ordine ai danni alle
cose, nell’atto d’appello, alla prima pagina, avrebbe fatto riferimento all’essere rimasto il
ciclomotore quasi distrutto. Quanto ai danni alla persona, avrebbero integrato il danno
conseguenza come “lesioni e fratture gravissime” (così definite sempre nella prima pagina
dell’atto d’appello): quindi avrebbero compreso per il danno patrimoniale sia il danno
emergente (spese mediche, documentate e accertate dalla c.t.u. per l’importo di C 175) sia il
lucro cessante, consistente nel danno da riduzione della capacità lavorativa; e su questo il
giudice d’appello, secondo il ricorrente, tace. Riguardo poi al danno non patrimoniale, la corte
territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sul danno morale, pur esplicitamente chiesto e pur
trattandosi, nel caso in esame, di fatto illecito costituente reato di lesioni colpose gravissime.
La mancata pronuncia avrebbe perciò portato anche alla violazione dell’articolo 2059 c.c.
Il motivo non risulta autosufficiente, in quanto non riporta né le conclusioni dell’atto di
citazione, né le conclusioni dell’appello in modo preciso, limitandosi ad un rinvio generico, la
cui genericità, d’altronde, non può essere superata da una mera indicazione di un numero di
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2014 la Corte d’appello di Napoli lo accoglieva parzialmente, dichiarando il motociclista e

pagina (si richiamano la pagina 3 della citazione e la pagina 4 della conclusionale, senza fornire
neppure un riassunto di quanto vi sarebbe stato scritto). Si afferma genericamente di avere
chiesto nell’atto d’appello mediante il rinvio alla citazione l’ “integrale risarcimento “sia per
danni a cose che a persona”” e che “in particolare si chiedeva il “danno alla persona, […] il
danno alla vita di relazione, il danno morale, il danno estetico, il danno biologico, i postumi,
[…] le spese […] e quant’altro previsto dalla legge, […] interessi e rivalutazione monetaria”
(ricorso, pagina 23): non è chiaro, però, da dove sia stata estratta questa sintesi di petitum,

e del secondo, considerata pure — ad abundantiam – la presenza dei puntini più volte interposti
tra le parole, difficilmente compatibile con la formulazione di conclusioni finali.
Nella premessa del ricorso descrittiva della vicenda processuale (a pagina 3 del ricorso)
l’attuale ricorrente, poi, significativamente afferma soltanto di avere concluso nell’atto di
citazione per “risarcimento dei danni tutti”, e di aver poi chiesto in appello (questo emerge a
pagina 16 del ricorso, sempre nell’ambito della suddetta premessa) la totale riforma della
sentenza di primo grado con condanna al risarcimento per C 400.000. Peraltro il ricorrente non
indica neppure dove nell’atto di citazione avrebbe addotto un danno patrimoniale alle cose, al
riguardo limitandosi infatti richiamare una frase generica presente nell’atto d’appello (come
sopra si è visto sintetizzando la censura, infatti, il motivo quanto ai danni alle cose si riferisce
all’asserto, nella prima pagina dell’atto d’appello, che il ciclomotore sarebbe rimasto quasi
distrutto). Prospetta poi il ricorrente di avere chiesto come danno alla persona il danno
conseguenza consistito in “lesioni e fratture gravissime”, ancora una volta però rapportandosi
così soltanto alla prima pagina dell’atto d’appello.
Questa carenza di autosufficienza nella indicazione di quel che era il contenuto degli atti
precedenti, così da supportare la censura di omessa pronuncia, rende inammissibile il motivo.
2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di
fatti decisivi e discussi, in riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro “alla luce del
verbale dei CC ” e della c.t.u. “il cui esame è stato radicalmente omesso”.
Adduce il ricorrente che venne smarrito il fascicolo di primo grado, per cui le parti si attivarono
per ricostruirlo, e che ora sarebbe agli atti la c.t.u. medico-legale espletata in primo grado ma
giammai esaminata dalla corte territoriale, come dimostrerebbe la non inclusione nelle spese
della c.t.u. per difetto di prova della nomina del consulente. Seguono quindi argomentazioni
che si fonderebbero sulla c.t.u. e sul verbale dei carabinieri (del quale una pagina sarebbe poi
“finita fuori posto”: e qui il ricorrente adduce un’asserita inefficienza delle cancellerie) per
ricostruire la dinamica del sinistro. Vengono inoltre qualificate “mere stime indicative” le
valutazioni del giudice d’appello sul danno biologico, ancora richiamando la c.t.u.; e infine si
lamenta il mancato riconoscimento delle spese mediche.

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non avendosi pertanto certezza che questa integrasse le precisate conclusioni del primo grado

Il motivo è inammissibilmente fattuale per quanto concerne sia la ricostruzione della dinamica
del sinistro sia il danno biologico; non vi si ravvisa neppure, comunque, la spiegazione del
perché il giudice d’appello avrebbe dovuto ritenere provata la nomina del c.t.u. che invece ha
ritenuto non dimostrata (motivazione della sentenza impugnata, pagina 9: viene espunto “dal
rimborso delle spese di primo grado il compenso del c.t.u., in assenza di prova della sua
nomina oltre che dell’effettivo pagamento”). Proprio perché ritiene non dimostrata la nomina
del c.t.u., d’altronde, il giudice d’appello, quale

peritus peritorum,

ha valutato il danno

della medicina legale. Per quanto concerne, poi, le spese mediche, si rimanda a quanto sopra
osservato a proposito del precedente motivo in ordine alla ricostruzione insufficiente del
contenuto del petitum.
3. Il terzo motivo lamenta omesso esame di fatti decisivi e discussi ex articolo 360, primo
comma, n.5 c.p.c., riguardo alla quantificazione del danno biologico (in particolare, della
invalidità temporanea) e del danno patrimoniale (in particolare del danno da minore capacità
lavorativa, nonchè spese mediche e di c.t.u.), che avrebbero dovuto essere valutati alla luce
della c.t.u., dell’ordinanza di liquidazione del compenso del c.t.u. emessa il 18 maggio 2006 dal
giudice istruttore nel primo grado – che sarebbe agli atti – e dalla ricevuta del pagamento da
parte del c.t.u., atti tutti che non sarebbero stati esaminati; si denuncia altresì, ex articolo
360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione degli articoli 2043 e 2059 c.c.
Viene richiamata la relazione della c.t.u. che sarebbe stata effettuata nel primo grado di
giudizio, si adducono “anche incontroverse” spese mediche, e si effettua ricalcolo sulla base
della c.t.u. Quest’ultima viene richiamata pure per il danno da perdita della capacità lavorativa.
Si ritorna nella tematica del motivo precedente, per affermare “provato dalla copia dei verbali
di primo grado, alle pagine 11 e 12” che il c.t.u. sarebbe stato nominato e avrebbe poi giurato;
viene altresì invocata l’asserita ordinanza di liquidazione del compenso e infine si asserisce che
“ad abundantiam il fatto non è contestato”, per concludere nel senso della violazione degli
articoli 2043 e 2049 c.c.
Il motivo rappresenta evidentemente una congerie di argomenti eterogenei, mescolati in modo
tale da giungere alla inammissibilità, in quanto il giudice viene gravato di una “ristrutturazione”
chiarificatrice della censura necessaria per recuperarle una reale specificità (su questa
fattispecie di inammissibilità, v. da ultimo Cass. sez. 5, 14 settembre 2016 n. 18021 e Cass.
sez. 1, 20 settembre 2013 n. 21611).
Ad abundantiam meramente, quindi, si osserva che nella sua prima parte assume una natura
direttamente fattuale in ordine alla ricostruzione appunto della quantificazione dei danni,
proponendo calcoli diversi, come se si trattasse di un giudizio di merito. Riguardo poi al danno
da diminuzione della capacità lavorativa si rimanda a quanto rilevato proposito del primo
motivo. L’ultima parte della censura, poi, potrebbe pure qualificarsi errore revocatorio ex
5

biologico direttamente, alla luce dei documenti che erano stati prodotti e applicando criteri

articolo 395 n.4 c.p.c.; peraltro, non può non rilevarsi che una c.t.u. non è propriamente una
prova, bensì una valutazione che non vincola il giudice.
4.

Il quarto motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.,

violazione degli articoli 115, 116 e 246 c.p.c. perché il giudice d’appello non avrebbe posto a
fondamento della sua decisione e/o non avrebbe apprezzato prudentemente i fatti provati
(mediante il verbale dei carabinieri, le testimonianze, la c.t.u. e fotografie: dinamica, danni al
ciclomotore, spese mediche, spese per c.t.u., “termini di invalidità”), quelli non specificamente

spese per la c.t.u., dei danni da perdita di capacità lavorativa e “i termini temporali di
invalidità”) e i fatti notori (“danno da perdita di capacità lavorativa specifica”).
La rubrica è stata riportata in modo accurato perché già da essa emerge quel che poi viene
dimostrato dalla esposizione del contenuto del motivo: questa doglianza, invero, persegue ictu
°cui/ un terzo grado di merito, inammissibilmente chiedendo al giudice di legittimità di operare
una revisione della cognizione in punto di fatto; a ciò cui si aggiunge la riproposizione di
quanto già si era affrontato a proposito del primo motivo.
Si giunge pertanto anche per questo motivo ad una evidente inammissibilità.
5. Il quinto motivo lamenta, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli
2699 e 2700 c.p.c. perché renderebbero prova fino a querela di falso le “dichiarazioni di una
parte trascritte nel verbale”: il giudice d’appello avrebbe errato nel valutare il valore del
verbale dei carabinieri nella pagina 4 della motivazione della sentenza impugnata; oggetto di
censura poi è lo stesso contenuto del verbale.
Si deve subito dare atto che quest’ultima censura sul contenuto del verbale rientra in un
ambito direttamente fattuale che qui è inammissibile. Per quanto concerne, invece, la pretesa
violazione della disciplina sull’atto pubblico, il motivo è infondato. La sentenza della corte
territoriale, nella pagina additata dal ricorrente, non contiene alcun error in iudicando. Afferma
infatti che il Tribunale non si è “discostato dalla consolidata regola di giudizio per la quale il
rapporto di p.g. fa piena prova, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti attestati dal
pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti ovvero come avvenuti in sua presenza e da lui
conosciuti senza margini di apprezzamento o discrezionalità, nonché, ancora, limitatamente
alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti,
ma non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni, ovvero alla fondatezza di
apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante”.
6. Il sesto motivo denuncia violazione degli articoli 1227, 2043 e 2054 c.c. per avere statuito il
giudice sulla corresponsabilità del De Luca senza accertare se le violazioni del Codice della
strada a lui contestate abbiano concretamente influito sulle eziologia del danno.
6

contestati (sussistenza del danno morale, del danno al ciclomotore, delle spese mediche, delle

Questa censura è palesemente infondata, perché il giudice d’appello sulla questione delle
violazioni del codice stradale ha assunto una posizione pienamente favorevole proprio al De
Luca, affermando che non vi sarebbe prova della verità di quanto contestatogli (motivazione
della sentenza impugnata, pagina 5: “È corretta…la doglianza attorea quanto al rilievo
accordato dal Tribunale alle “contravvenzioni” che il Giudice ha affermato essere state elevate
dai militari nei suoi confronti…non risultando confermata da nessuna prova la verità di tali
contestazioni, espressamente negata dall’attore”).

360, primo comma, n.4 c.p.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione
degli articoli 4 d.m. 55/2014,91 c.p.c. e 111 Cost.
Lamenta il ricorrente che il giudice d’appello si sarebbe discostato, nella liquidazione delle
spese, dai parametri (“medi, nonché “minimi”)” di riferimento, senza fornire la specifica e
necessaria motivazione, in violazione così dei principi del giusto processo. In particolare il
giudice d’appello avrebbe dovuto applicare il d.m. 55/2014; con particolare riferimento al suo
articolo 4 si afferma che, una volta ricondotto il valore della causa allo scaglione C 520026.000, il giudice d’appello ha invece liquidato al di sotto dei valori minimi sia nel primo che
nel secondo grado, senza motivare, non riconoscendo poi le spese di notifica.
Il motivo è fondato. Effettivamente in primo grado i valori medi per lo scaglione che il giudice
d’appello ha espressamente dichiarato di applicare porta ad una liquidazione di C 4835, che
l’articolo 4 invocato consente, comunque, sia ridotta fino al 50%, e per la fase istruttoria fino
al 70%. Applicando tale riduzione nella massima misura si giunge quindi a C 2785, laddove
giudice d’appello liquida le spese di primo grado in C 2605, inclusi C 190 per esborsi e C 315
per spese generali (le spese generali hanno coperto a questo punto anche le spese di notifica).
La fondatezza della censura è evidente, considerato che il giudice d’appello non fornisce alcuna
motivazione specifica per giustificare tale scelta.
Per il secondo grado il giudice d’appello liquida C 2621,27, inclusi esborsi per C 197,27 e spese
generali per C 315. Anche qui, come rilevato dal ricorso, l’importo medio ammonta invece a C
5532, che, diminuito al massimo (fino al 50%, salvo la fase istruttoria che è riducibile fino al
70%), perviene a C 3078. Mancando anche in questo caso una specifica motivazione, pure
sotto questo profilo è fondata la censura.
Visto quanto constatato, sussistono poi i presupposti per la decisione nel merito ex articolo
384, secondo comma, c.p.c., non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto. Si procede
pertanto, come da dispositivo, alla liquidazione delle spese di primo e di secondo grado,
secondo l’importo medio correttamente calcolato nel settimo motivo del ricorso, con
conseguente condanna degli attuali intimati, in solido per il comune interesse processuale, e
distrazione ai difensori come già stabilito nella sentenza d’appello.
7

7. Il settimo motivo, infine, denuncia nullità della sentenza per “vizio in iudicando” ex articolo

L’accoglinnento del ricorso, seppure limitatamente all’ultimo motivo, comporta altresì la
condanna, liquidata come da dispositivo, degli intimati alla rifusione delle spese del grado,
sempre in solido per il comune interesse processuale, e ancora con distrazione al difensore
come pure in questa sede richiesto.

Accoglie il ricorso limitatamente al settimo motivo, cassa in relazione e, decidendo nel merito,
condanna solidalmente Antonio Fabozzi e Sara Assicurazioni S.p.A. a rifondere a Luigi De Luca
le spese di lite del primo grado, liquidate in complessivi C 4835, oltre a C 190 per esborsi,
spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione agli avvocati Enrico Ragone e
Pasquale Ragone, e a rifondere altresì a Luigi De Luca le spese di lite del secondo grado,
liquidate in complessivi C 5532, oltre a C 197,27 per esborsi, spese generali al 15%, Iva e cpa
come per legge, con distrazione agli avvocati Enrico Ragone e Pasquale Ragone.
Condanna solidalmente Antonio Fabozzi e Sara Assicurazioni S.p.A. a rifondere a controparte le
spese processuali, liquidate in un totale di C 1200, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15% per
spese generali e agli accessori di legge, da distrarre all’avvocato Enrico Ragone.

P.Q.M.

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