Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3038 del 11/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 3038 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: LORITO MATILDE

SENTENZA

sul ricorso 3765-2011 proposto da:
UNICREDIT S.P.A. P.I. 00348170101, In persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 20, presso lo studio
degli avvocati PERONE GIANCARLO, SPADAFORA MARIA
TERESA, che la rappresentano e difendono, giusta
2014

delega in atti;
– ricorrente –

29
contro

BRESAOLA GIANFRANCO C.V. BRSGFR39B12L9490;

Data pubblicazione: 11/02/2014

Nonché da:
BRESAOLA

GIANFRANCO

C.F.

BRSGFR39B12L9490,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,
presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUPI

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

UNICREDIT S.P.A. P.I. 00348170101, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 20, presso lo studio
degli avvocati PERONE GIANCARLO, SPADAFORA MARIA
TERESA, che la rappresentano e difendono, giusta
delega in atti;
– controri corrente al ricorso incidentale –

avverso il provvedimento n. 1005/2010 della CORTE
D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 31/07/2010 R.G.N.
244/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. MATILDE
LORITO;
udito l’Avvocate PERONE GIANCARLO;
udito l’Avvocato PANARITI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, accoglimento del

MASSIMO, giusta delega in atti;

ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25 febbraio 2000 al Tribunale di Roma
Gianfranco Bresaola chiedeva la condanna della s.p.a. Banca
di Roma al pagamento di quanto ancora dovuto a titolo di
trattamento di fine rapporto nonché della differenza tra la
pensione spettante e quanto sarebbe stato a tale titolo
dovuto se i contributi previdenziali fossero stati pagati

retribuzione. Nella prospettazione del ricorrente, per alcuni
periodi di lavoro trascorsi a Londra ed a New York tutte le
somme percepite avrebbero dovuto essere considerate come
retribuzione con conseguente inclusione sia nella base di
calcolo del trattamento di fine rapporto sia nell’ammontare
del debito per contributi previdenziali.
Costituitasi la convenuta, il Tribunale rigettava la domanda
con decisione del 22 agosto 2001, parzialmente riformata con
sentenza del 24 novembre 2004 dalla Corte d’Appello, la quale
per il periodo trascorso a Londra interpretava una “nota” del
1997, con cui la Banca aveva determinato il trattamento
economico del Bresaola, nel senso che tutto quanto
corrisposto avesse natura retributiva e non indennitaria.
Quanto al periodo trascorso a New York, anche le somme
dichiaratamente corrisposte dalla Banca per alloggio, studio
dei figli, trasporto e magazzinaggio avevano parimenti natura
retributiva. La Corte, escluso un danno pensionistico
attuale, emetteva una pronuncia di mero accertamento delle
omissioni contributive.
A seguito di ricorso per Cassazione spiegato dalla s.p.a.
Banca di Roma, la Corte accoglieva il terzo motivo con il
quale la società aveva denunciato difetto di motivazione
della impugnata sentenza laddove aveva escluso che le voci di
trattamento economico relative ad alloggio, studio, trasporto
e magazzinaggio, in relazione al periodo lavorativo trascorso
all’estero, avessero finalità di rimborso spese. Ritenuti
assorbiti i motivi concernenti il debito per contribuzione
1

nella misura corrispondente all’effettivo ammontare della

previdenziale da commisurare sulla retribuzione spettante al
netto dei rimborsi spese, la Corte rinviava la causa alla
Corte d’appello dell’Aquila, affinchè procedesse alla nuova
determinazione della retribuzione, uniformandosi al seguente
principio di diritto:
“Al fine di calcolo del trattamento di fine rapporto, il
capoverso dell’art. 2120 c.c. include nella retribuzione

ponendo le sole eccezioni della diversa previsione dei
contratti collettivi e delle somme destinate a rimborso
spese. Da ciò deriva che: a) sono nulle le diverse previsioni
peggiorative del contratto individuale; b) alle voci del
trattamento economico formalmente non legate al valore
professionale della prestazione, ma giustificate nel testo
del contratto coi disagi o maggiori spese a carico del
lavoratore, il giudice di merito può bensì riconoscere natura
retributiva ma in tal caso egli deve indicare le specifiche
ragioni del suo convincimento”.
Con sentenza in data 31/7/10 la Corte di merito, nel rilevare
che la natura degli emolumenti corrisposti al ricorrente nel
corso della attività espletata all’estero in relazione ai
titoli descritti, era ascrivibile alla sfera retributiva, in
ragione della continuità delle erogazioni, della astrattezza
della loro determinazione (svincolata dai costi
effettivamente sostenuti), dell’integrale assoggettamento
agli oneri fiscali, condannava la resistente alla
corresponsione in favore di controparte, delle somme
rivendicate oltre accessori di legge, nonché alla rifusione
delle spese di lite.
Avverso tale decisione interpone tempestivo ricorso per
Cassazione la Unicredit spa affidandosi a due motivi. Resiste
con controricorso il Bresaola che spiega ricorso incidentale
al quale replica la società con controricorso, illustrato con
memoria ex art.378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2

tutto quanto corrisposto al lavoratore non occasionalmente,

- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione
dell’art.360 n.4 c.p.c. per aver il giudice di rinvio
disatteso il principio di diritto alla cui stregua andava
condotta la sua indagine valutativa, operando in contrasto
con i confini che legalmente gli erano stati prefissati alla
stregua del

decisum

della Suprema Corte, omettendo di

verificare se nel contratto collettivo applicabile alla

dall’art.2120 c.c. e se a tali eccezioni fosse riconducibile
l’ipotesi considerata.
Argomenta altresì che

l’error in procedendo

in cui era

incorsa la Corte di merito, ridondava in termini di omessa
pronuncia in ordine alla verifica della rilevanza ai fini del
calcolo del tfr, delle voci indicate in busta paga quali
contributo alloggio, spese per studio, magazzinaggio,
trasporto, sollecitata da essa ricorrente in sede di giudizio
di riassunzione, mediante l’espresso richiamo alle
disposizioni di cui agli artt. 57 e 73 ccnl per il personale
direttivo delle aziende di credito che escludevano dalla base
di calcolo del tfr, gli emolumenti descritti.
Il motivo è inammissibile.
Posto, invero, che in generale, il ricorso per cassazione
deve contenere a pena di inammissibilità, i motivi per i
quali si richiede la riforma della sentenza impugnata, aventi
i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla
sentenza impugnata, deve ritenersi inammissibile il ricorso
nel quale non venga precisata la violazione di legge nella
quale sarebbe incorsa la pronuncia di merito, non essendo al
riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita
da alcuna dimostrazione (vedi Cass. n.13066 del 5 giugno
2007). Nel giudizio di legittimità è infatti, onere del
ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia
il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza
impugnata dovendo ritenersi inammissibile il motivo di
ricorso col quale la parte non precisi se intenda censurare

fattispecie fossero contenute eccezioni alla regola espressa

la sentenza per motivi attinenti la violazione di legge
ovvero la nullità del procedimento (cfr. Cass. n.3248 del 2
marzo 2012).
Con riferimento al caso di specie non può tralasciarsi di
considerare che l’istituto di credito ha formulato il primo
motivo di doglianza in guisa affatto contraddittoria

rinvio, qualificata in termini di violazione dell’art.360 n.4
c.p.c. come

error in procedendo,

nel contempo lamentando

l’omessa corretta applicazione del principio di diritto
espresso dalla Suprema Corte nel giudizio rescindente, senza
espressamente richiamare la violazione da parte del giudice
di rinvio, dell’art.384 comma 2 c.p.c.
Le evidenti 4MJVQ. espositive che connotano il ricorso
proposto dalla società non consentono di porre questa Corte
in grado di orientarsi fra argomentazioni in base alle quali
si ritiene di censurare la sentenza impugnata e di
assolvere,quindi il compito istituzionale di verificare il
fondamento della suddetta violazione (vedi fra le tante,
Cass. 5 luglio 2013 n. 16862, Cass. cit. n.13066 del 5 giugno
2007).
Ulteriori ragioni di inammissibilità del ricorso vanno
ravvisate nella violazione del principio di autosufficienza
che avrebbe postulato l’onere per la ricorrente, la quale
aveva dedotto l’omesso esame di atti decisivi ai fini
dell’accoglimento della domanda, di evidenziare il contenuto
dei documenti richiamati nonché di specificare che nell’atto
introduttivo della lite erano stati esibiti in conformità a
quanto statuito dall’art.414 n.3-4 c.p.c. (vedi Cass. n.21032
del 1 0 agosto 2008, cui adde Cass. n.2966 del 7 febbraio 2011
e più di recente, Cass. n.23675 del 18 ottobre 2013).
E’ infatti del tutto carente la prova della rituale,
tempestiva allegazione e produzione del contenuto delle
disposizioni contrattuali collettive,

individuate dalla

società, quale sostrato della tesi concernente l’irrilevanza
4

invocando vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di

ai fini del calcolo del tfr delle indennità connesse al
lavoro prestato all’estero, oggetto di controversia.
Per converso, dalle medesime deduzioni formulate da parte
ricorrente, si evince che il richiamo alle disposizioni
contrattuali collettive risulta formulato solo in sede di
giudizio di riassunzione, tardivamente, quindi, atteso che il
giudizio di rinvio è processo ad istruzione sostanzialmente

conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano
conseguenti alla cassazione, ed in cui non sono modificabili
i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti
nella sentenza di annullamento (vedi, fra le tante, Cass. 12
gennaio 2010 n.327).
Con il secondo motivo si denunzia vizio di insufficiente e
contraddittoria motivazione ex art.360 n.5 c.p.c.
dell’impugnata sentenza, in ordine alla natura retributiva
delle indennità oggetto di rivendicazione. Nella
prospettazione della ricorrente, la Corte di merito si
sarebbe limitata ad argomentare in guisa del tutto generica
in ordine alla natura retributiva delle indennità oggetto di
controversia senza accertare se le stesse fossero dirette a
compensare il disagio o la professionalità della prestazione
lavorativa resa all’estero dal dipendente, cadendo in
evidente contraddizione nelle rassegnate conclusioni, laddove
affermava che gli emolumenti in parola erano diretti a
compensare oneri non riferibili ad esigenze connesse
strettamente alla attività lavorativa, bensì alle normali
spese che affronta qualsiasi soggetto il quale si trovi ad
espletare la propria attività lavorativa in un contesto
metropolitano privo di condizioni particolarmente disagiate.
Con particolare riferimento al contributo alloggio, osserva
poi che dagli atti del giudizio di riassunzione, emergeva con
chiarezza come detto contributo non fosse stato corrisposto
in misura fissa né con regolare cadenza annuale, diversamente
da quanto dedotto dal giudice di rinvio che dalla astrattezza
5

chiusa, w nel quale e’ inibito alle parti, prendere

della determinazione dell’emolumento, aveva desunto la natura
retributiva dello stesso.
La censura è priva di pregio.
Il tenore della pronuncia impugnata consente di ritenere che
il giudice del rinvio abbia proceduto ad una valutazione
complessiva della fattispecie sottoposta alla sua disamina
pervenendo ad una integrale considerazione della vicenda

criteri sostanzialmente immuni da vizi logico-giuridici.
La Corte di merito, nell’iter motivazionale delineato, ha
infatti, essenzialmente posto in rilievo il requisito della
continuità della prestazione lavorativa resa all’estero e la
ricollegabilità delle indennità oggetto di controversia,
proprio al valore professionale della prestazione, resa
secondo modalità improntate a continuità e non occasionalità.
Ha in particolare osservato che gli esborsi a titolo di
alloggio, trasporto, magazzinaggio, erano stati erogati per
periodi di tempo prolungati, per sovvenire ad esigenze alle
quali è destinato usualmente il reddito lavorativo perché
connesse alla attività professionale espletata all’estero.
Così la Corte territoriale ha parametrato nella fattispecie
scrutinata i suddetti esborsi anche al grado ed al ruolo
rivestito dal Bresaola che, quindi, anche per tale motivo
dovevano ritenersi ragionevolmente dotati di natura
retributiva, non rispondendo al soddisfacimento di esigente
specifiche ovvero di natura temporanea.
Ne consegue che l’iter logico seguito dalla Corte di merito che al di là di qualche atomistica e non rilevante
considerazione, sottolinea ancora che gli esborsi in
considerazione erano assoggettati tutti al regime fiscale
come erogazioni retributive – è da ritenersi congrua e
logicamente condivisibile, né affetta dal vizio di
contraddittorietà denunciato ex art.360 n.5 c.p.c. che
sussiste – è opportuno ribadirlo – solo in caso di contrasto
insanabile fra le argomentazioni addotte nella sentenza
6

lavorativa vissuta dal Bresaola che si presenta informata a

impugnata che sia tale da non consentire la identificazione
del procedimento logico-giuridico posto a base della
decisione (vedi in tal senso Cass. n.14767 del 26 giugno
2007, Cass. n.2427 del 9 febbraio 2004).
Tardivo, e non rispettoso del principio di autosufficienza
del ricorso per cassazione 4 è quindi, l’ulteriore rilievo
della società ricorrente secondo cui il contributo alloggio,

sarebbe stato erogato in misura fissa, né annualmente, come
argomentato in sede di memoria di riassunzione e desumibile
dalla documentazione che si assumeva prodotta. Va infatti
considerato che parte ricorrente non rispetta neppure l’art.
366 n. 6 c.p.c., con riguardo ai dati documentali in
questione, limitandosi a dedurre che non sarebbe stato
debitamente esaminato il documento, senza indicarne e
trascriverne il contenuto.
E’ infatti orientamento costante (confronta, tra le altre,
Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. n. 22302 del 2008 e,
tra le più recenti, Cass. n. 6556 del 14 marzo 2013) che, in
tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad
opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366
c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica”
indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del
ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale
il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto.
Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento
prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato
prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369
c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di
legittimità. In altri termini, il ricorrente per cassazione,
ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un
documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere
– imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo
agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va
adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase

diversamente da quanto argomentato dal giudice di rinvio, non

processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il
documento in questione; il secondo deve essere adempiuto
trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del
documento di guisa che la violazione anche di uno soltanto di
tali oneri rende il ricorso inammissibile.
Nel caso di specie, al di là di ogni considerazione in ordine
alla ritualità della produzione documentale richiamata con

guisa peraltro, del tutto generica, manca la trascrizione o
l’esposizione del contenuto degli atti ai quali parte
ricorrente intende fare riferimento in palese violazione
delle disposizioni richiamate.
Dal canto suo, il Bresaola spiega ricorso incidentale con il
quale denunzia violazione dell’art.360 n.4 c.p.c. per omessa
pronuncia sulla domanda di accertamento della omissione
contributiva e del danno pensionistico in violazione
dell’art.112 c.p.c.
Il motivo, con riferimento al danno pensionistico, si palesa
inammissibile, essendo stata respinta dalla Corte d’Appello
di Roma con sentenza n.3904/04 la domanda volta a conseguire
il risarcimento del danno per il titolo descritto in ragione
del mancato decorso del termine prescrizionale del credito
vantato dall’ente previdenziale, con pronuncia che non è
stata oggetto di impugnazione da parte del Bresaola.
La censura concernente l’omissione contributiva, già
dichiarata assorbita dalla Suprema Corte in sede di pronuncia
n.10986/08, va, parimenti, reputata assorbita dalle
argomentazioni che presiedono alla reiezione dei motivi di
impugnazione proposti dalla Unicredit spa, atteso che
l’accertata natura retributiva degli emolumenti oggetto di
controversia connessi all’espletamento di attività lavorativa
all’estero, ne comporta l’assoggettamento al consequenziale
obbligo contributivo.
L’esito complessivo della lite e la complessità delle
questioni affrontate,

inducono,
8

infine, alla integrale

riferimento esclusivamente alla memoria di riassunzione, in

compensazione fra le parti delle spese inerenti il presente
grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il
ricorso incidentale e compensa le spese.

Così deciso in Roma il giorno 8 gennaio 2014.

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