Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3038 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. I, 10/02/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 10/02/2010), n.3038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10173/2008 proposto da:

A.O. (c.f. (OMISSIS)) nella qualità di

Presidente, legale rappresentante pro tempore, dell’ASSOCIAZIONE

SPORTIVA “SPORTING CLUB FLEGREO”, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA Giulio, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

22/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/10/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CALVETTA (con delega) che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 22 ottobre 2007, la Corte d’appello di Roma, decidendo sulla domanda proposta dal signor A.O., condannò il Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione dovuta per l’irragionevole durata di un processo, liquidando per il periodo eccedente la durata ragionevole il danno non patrimoniale in Euro 2.000,00, con gli interessi dal decreto, e liquidò le spese del giudizio, poste a carico dell’amministrazione e distratte a favore dell’avvocato Milena Monica De Nicola, in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per diritti e Euro 550,00 per onorari.

Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre il signor A. con atto notificato in data 4 aprile 2008, con due mezzi d’impugnazione.

L’amministrazione non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi si censura la liquidazione delle spese del giudizio contenuta nell’impugnato decreto sia per violazione di legge (perchè in violazione dei minimi tariffar, e sia per vizio di motivazione.

Questa seconda censura, siccome attinente alla valutazione degli elementi del giudizio, deve essere esaminata con precedenza. Si deduce che la corte territoriale ha omesso di considerare la nota spese depositata, discostandosene senza alcuna motivazione. La doglianza è fondata, e comporta l’accoglimento del motivo, con la conseguente cassazione della decisione in punto di liquidazione delle spese e assorbimento del motivo relativo alla violazione del minimo tariffario.

Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato in relazione ai motivi accolti, e la causa può essere decisa anche nel merito, con la liquidazione a favore della parte ricorrente delle spese del giudizio davanti alla corte territoriale in complessivi Euro 967,50, di cui Euro 9,50 per esborsi, Euro 550,00 per onorari ed Euro 408,00 per diritti, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari, come già disposto nel decreto impugnato.

Sono inoltre a carico dell’amministrazione soccombente le spese del grado di legittimità. Esse sono liquidate come in dispositivo e distratte a favore dell’avvocato Giulio Di Gioia, dichiaratosi antistatario.

PQM

La corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida a favore della parte ricorrente, per spese del giudizio davanti alla corte d’appello, Euro 9,50 per esborsi, Euro 408,00 per diritti, Euro 550,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore dell’avvocato Milena Monica De Nicola;

Liquida le spese per il giudizio di legittimità in Euro 600,00 per onorari, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, e le pone a carico dell’amministrazione, disponendo che siano distratte a favore dell’avvocato Giulio Di Gioia.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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