Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30379 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 21/11/2019), n.30379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16146/2012 R.G. proposto da:

T.F., rappresentato e difeso dall’avv. Valerio Freda del

Foro di Avellino, con domicilio eletto in Roma, Piazza Venezia n.

11, presso Assonime (avv. Nicola Pennella);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale di Salerno – Ufficio

Controlli;

– intimata –

la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania,

Sezione staccata di Salerno, n. 164/5/11 pronunciata il 18.4.2011 e

depositata il 4.5.2011.

Udita la relazione svolta in Camera di Consiglio del 24.9.2019 dal

consigliere Dott. Saieva Giuseppe.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 258 del 23 maggio 2008, depositata il 30 giugno 2008, la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno rigettava i tre ricorsi riuniti, proposti da T.F., esercente attività medica, avverso altrettanti avvisi di accertamento a lui notificati in data 1 ottobre 2007 dall’Agenzia delle Entrate di Salerno.

2. L’Ufficio, per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini IRPEF, IRAP e relative addizionali regionali e comunali, aveva accertato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2 e art. 41, per il 2003 un reddito di lavoro autonomo di Euro 625.883,00 (reddito dichiarato Euro 1.860,00 + maggior reddito accertato Euro 624.023,00), per il 2004 di Euro 284.268,00 (reddito dichiarato Euro 785,00 + maggior reddito accertato Euro 283.483,00) e per il 2005 di Euro 231.292,00 (reddito dichiarato Euro 263,00 + maggior reddito accertato Euro 231.029,00). Detti importi erano stati determinati, a seguito di indagine finanziaria, in base alla somma dei versamenti e dei prelevamenti bancari per i quali il contribuente non aveva fornito la prova di aver tenuto conto nelle dichiarazioni o che si riferivano ad operazioni non imponibili.

3. Avverso tale sentenza il T. proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, ribadendo le stesse, identiche doglianze già formulate nei tre ricorsi introduttivi.

4. Con sentenza n. 164/5/11, pronunciata il 18.4.2011 e depositata il 4.5.2011, la C.T.R. adita accoglieva parzialmente l’appello del contribuente e, in parziale riforma della sentenza impugnata, determinava il reddito di lavoro autonomo del medesimo in Euro 226.561,00 per il 2003, in Euro 214.052,00 per il 2004 ed in Euro 182.003,00 per il 2005, compensando le spese di giudizio.

5. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi.

6. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

7. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 24.9.2019, ai sensi degli artt. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., n. 3 “violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 in relazione all’art. 2697 c.c. e art. 2728 c.c. – Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.”, nonchè ex art. 360 c.p.c., n. 5 “Motivazione omessa o insufficiente circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio”, lamentando che, pur avendo egli svolto la propria attività di medico alle dipendenze della ASL, i giudici di appello avrebbero ricostruito induttivamente, attraverso le movimentazioni bancarie, le somme percepite a titolo di retribuzione dall’ASL, applicando, tuttavia, contraddittoriamente le presunzioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 1 e 2 previste solo per gli imprenditori e i lavoratori autonomi e non anche per i lavoratori dipendenti.

2. Con il secondo motivo, il contribuente deduce ex art. 360 c.p.c., n. 3 “violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, nella formulazione applicabile ratione temporis, nonchè della medesima norma come modificata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 402, in relazione all’art. 11 preleggi c.c. – Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.”, lamentando che l’art. 32 citato, quanto meno nella formulazione prevista per le annualità 2003 e 2004, non era applicabile ai lavoratori autonomi, ma solo agli imprenditori.

3. Con il terzo, quarto e quinto motivo, (deduce ex art. 360 c.p.c., n. 3 “violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 in relazione all’art. 2697 c.c. e 2728 c.c.” nonchè ex art. 360 c.p.c., n. 5 “Motivazione omessa o insufficiente circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio”, lamentando che la C.T.R., non ritenendo superate le presunzioni dell’Ufficio e valorizzando solo la portata dimostrativa contraria della documentazione prodotta, non aveva considerato che la stessa avrebbe consentito di pervenire comunque a una notevole riduzione dei compensi derivanti dagli accreditamenti nei conti bancari.

4. In relazione alle doglianze del ricorrente, suscettibili di trattazione congiunta per la loro stretta connessione, va preliminarmente osservato che l’Ufficio, aveva accertato nei confronti del T., esercente attività medica, un reddito di lavoro autonomo di Euro 625.883,00 (reddito dichiarato Euro 1.860,00 + maggior reddito accertato Euro 624.023,00) per il 2003, di Euro 284.268,00 (reddito dichiarato Euro 785,00 + maggior reddito accertato Euro 283.483,00) per il 2004 e di Euro 231.292,00 (reddito dichiarato Euro 263,00 + maggior reddito accertato Euro 231.029,00) per il 2005. Detti importi erano stati determinati, a seguito di indagine finanziaria, in base alla somma dei versamenti e dei prelevamenti bancari per i quali il contribuente non aveva fornito la prova di aver tenuto conto nelle dichiarazioni o che si riferivano ad operazioni non imponibili.

4.1. Ovviamente la C.T.R. con la decisione impugnata, pronunciata il 18.4.2011 e depositata il 4.5.2011, non poteva tener conto della decisione innovativa della Corte costituzionale che con sentenza 24 settembre 2014, n. 228, applicabile nel caso di specie trattandosi di giudizio non esaurito, ha rilevato la contrarietà della medesima al principio di ragionevolezza e di capacità contributiva, ritenendo “arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito”, dichiarando, quindi, l’illegittimità costituzionale della sopra riportata disposizione “limitatamente alle parole “o compensi””.

4.2. Ciò posto, le doglianze dell’odierno ricorrente vanno riesaminate nel merito dal giudice a quo, alla luce della decisione anzidetta.

4.3. Ancorchè alcune pronunce di questa Corte (Cass. Sez. 5″, sent. n. 23041 del 2015, n. 16440, n. 12779 e n. 12781 del 2016; Sez. 6-5, ord. n. 24862 e n. 19970 del 2016) abbiano, più o meno esplicitamente, interpretato il citato pronunciamento del Giudice delle leggi nel senso di essere venuta meno per i lavoratori autonomi o per i professionisti sia la presunzione dei prelevamenti, che quella dei versamenti operati sui conti bancari, ritiene il Collegio che vada invece seguito e ribadito il diverso orientamento, ormai consolidato, secondo cui “in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti” (cfr. in senso analogo, Cass., sez. 5, n. 5152 e n. 5153 del 2017; n. 19806 del 2017; n. 16697 del 2016; Cass. sez. 5, n. 18065, n. 18066, n. 18067, n. 16686, n. 16699, n. 11776, n. 6093 del 2016; n. 23575 del 2015; Cass. sez. 5, n. 18126, n. 18125, n. 16929, n. 13470, n. 12021 del 2015).

4.4. Appare chiaro, anche alla stregua della questione di costituzionalità sollevata dal giudice remittente, che la Corte costituzionale abbia inteso escludere l’operatività della presunzione legale basata sugli accertamenti bancari, nei confronti dei lavoratori autonomi, solo ed esclusivamente per i prelevamenti.

5. Alla stregua di tali considerazioni il ricorso va accolto, nei sensi di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, e rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinchè riesamini il merito della vicenda.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 novembre 2019

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