Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30378 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 23/11/2018), n.30378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E.L. – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo M – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1944-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.C.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

BRUXELLES 27, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO SOLE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORRADO MAGISTRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 306/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 18/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2018 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La C.T.P. di Foggia, con sentenza n. 98/08/10, respinse il ricorso proposto da S.C.R. avverso cartella di pagamento derivante da iscrizione a ruolo a titolo definitivo per omessa impugnazione di due avvisi di accertamento, a dire del ricorrente non validamente notificati. Proposto appello dal contribuente, la C.T.R. di Bari, Sez. dist. di Foggia, con sentenza del 18.10.2011 l’accolse, conseguentemente annullando la cartella impugnata. L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso S.C.R..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce violazione della L. n. 890 del 1982, art. 8. L’Agenzia delle Entrate rileva che il giudice d’appello ha annullato la cartella di pagamento impugnata per nullità insanabile della notifica degli avvisi di accertamento prodromici. Così facendo, è però incorso nella violazione denunciata, giacchè l’Ufficio, a fronte della contestazione del contribuente, aveva prodotto la documentazione attestante il perfezionamento della notifica degli avvisi, a mezzo del servizio postale, per compiuta giacenza.

1.2 – Con il secondo motivo, ai sensi del previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio. L’Agenzia muove dalla individuazione del “fatto” decisivo, consistente nel perfezionamento del procedimento notificatorio, ripercorrendo nella sostanza i medesimi argomenti di cui al primo motivo sotto il profilo del vizio motivazionale.

2.1 – Il ricorso è inammissibile.

E’ infatti consolidata l’affermazione secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo” (Cass. n. 5185/2017; Cass. n. 17424/2005).

L’odierna ricorrente non ha rispettato il superiore onere, non avendo trascritto in ricorso le relate di notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, ed è quindi incorsa nella relativa sanzione processuale.

3.1 – Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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