Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30378 del 19/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 30378 Anno 2017
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

ORDINANZA

sul ricorso 24217-2015 proposto da:
in persona

MULTISERVICE ASSISTENCE SRL IN LIQUID.

del liquidatore e legale rappresentante pro tempore
sig. ROSOLINO GRECO, MARTORANA ANTONINO,
elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA

GIACOMO BONI

15, presso lo studio dell’avvocato ELENA SAMBATARO,
rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE
MILITELLO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2017
2137

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA , in persona del suo
procuratore ad negotia dott.ssa GIOVANNA GIGLIOTTI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO

1

Data pubblicazione: 19/12/2017

60, presso lo studio dell’avvocato ENRICO CAROLI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LETIZIA CAROLI giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –

SASI.SE .TEL IMPIANTI SERVIZI TECNOLOGICI , RIINA
SALVATORE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 215/2015 del TRIBUNALE di
TERMINI IMERESE, depositata il 09/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
GRAZIOSI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale TOMMASO
BASILE che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso;

2

nonchè contro

24217/2015

Rilevato che:

Con atto di citazione del 25 gennaio 2008 Multiservice Assistance S.r.l. e Antonino Martorana
convenivano davanti al giudice di pace di Misilmeri SASI.SE .TEL Impianti e Servizi Tecnologici
di Cotonello Onofrio, Salvatore Riina e Unipol S.p.A., esponendo che il 21 novembre 2007
Maria Giuseppa Cappello, guidando una vettura di proprietà di Antonino Martorana, era stata
urtata, per mancato rispetto di precedenza, da una vettura guidata da Salvatore Riina, di
proprietà della SASI.SE .TEL, assicurata presso Unipol S.p.A., e chiedendo di prendere atto che

sinistro, da lui ceduto a Multiservice Assistance S.r.l. Si costituiva soltanto la compagnia
assicuratrice, eccependo, tra l’altro, difetto di legittimazione attiva di Multiservice Assistance
S.r.l. Con sentenza n. 78/2009 il giudice di pace accoglieva le domande attoree. Avendo la
compagnia assicuratrice proposto appello, ed essendosi costituiti resistendo Multiservice
Assistance S.r.l. e il Martorana, il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 5-9 marzo
2015, accoglieva il gravame, ritenendo priva di legittimazione attiva Multiservice Assistance
S.r.l. essendo nulla la cessione del credito risarcitorio ad essa da parte del Martorana,
trattandosi di attività finanziaria svolta senza autorizzazione della società come intermediario
finanziario e senza la sua iscrizione all’apposito albo, attività pertanto illecita. Di qui il ricorso
proposto da Multiservice Assistance S.r.l. in liquidazione e del Martorana, articolato in tre
motivi, da cui si difende con controricorso l’attuale UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.

Considerato che:
1. Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli
177, 279, 324 c.p.c. e 2909 c.c., nonché violazione del principio del ne bis in idem, mancato
rilevamento del giudicato e mancata dichiarazione di inammissibilità del primo motivo
d’appello.
Il Tribunale avrebbe pronunciato sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva della

il Martorana era in giudizio soltanto per l’accertamento del credito risarcitorio derivante dal

Multiservice Assistance S.r.l. nonostante che questa fosse già coperta dal giudicato, perché
decisa dal giudice di pace con provvedimento del 23 aprile 2008, non appellato, e su cui non vi
sarebbe stata neppure riserva d’appello. Sarebbe stato altresì violato il principio del ne bis in

idem ex articolo 324 c.p.c.
Osservano i ricorrenti che l’articolo 177 c.p.c. rende revocabili le ordinanze, ma in forza della
prevalenza della sostanza sulla forma queste revocabili non sono nel caso in cui abbiano
contenuto di sentenza; e il provvedimento con cui il giudice di pace “rigetta l’eccezione di
difetto di legittimazione attiva” di cui si tratta sarebbe sentenza ai sensi dell’articolo 279,
secondo comnna,n.4 c.p.c.
3
.1-?

Il motivo non è autosufficiente in ordine al contenuto effettivo del provvedimento del giudice di
pace (non a caso proprio su ciò lo controbatte la controricorrente, sostenendo che non
atteneva a quanto trattato poi dal giudice d’appello). Non essendo per questa carenza idoneo a
supportare l’asserto sulla formazione di un giudicato interno in ordine alla legittimazione attiva
della attuale ricorrente, il motivo non varca la soglia della ammissibilità.
2.

Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione

La compagnia assicuratrice avrebbe prodotto tardivamente, e quindi in violazione dell’articolo
345 c.p.c., un biglietto pubblicitario riguardante l’attività Multiservice Assistance S.r.l., che il
Tribunale avrebbe posto a base della qualificazione dell’attività stessa come attività finanziaria.
Tale questione, a ben guardare, non inficia la ratio decidendi che il giudice d’appello ha fondato
sul contenuto del contratto (in particolare facendo riferimento alla sua clausola n. 11), ratio
evidentemente autonoma nel suo contenuto per quel che emerge dall’apparato motivazionale
della sentenza impugnata. Peraltro il volantino – si nota ad abundantiam -, secondo i ricorrenti,
sarebbe stato concernente l’attività professionale della società, ma sotto questo profilo viene
peraltro “supplito” nella motivazione del giudice d’appello dal riferimento alle numerose cause
pendenti davanti allo stesso Tribunale relative ad analoghi casi. Sotto ogni profilo, pertanto, il
motivo rimane inammissibile.
3. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa
applicazione degli articoli 106 e 132 d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U. bancario) e del
Regolamento di cui al d.m. 17 febbraio 2009 n. 29.
Il giudice d’appello ha ritenuto l’attività di Multiservice Assistance S.r.l. un’attività finanziaria
rientrante tra gli acquisti di crediti di cui all’articolo 3, primo comma, lettera b), del citato
Regolamento: però mancherebbe la prova – vista anche la tardività della produzione del
volantino cui aveva fatto riferimento il precedente motivo – di tale attività. Multiservice
Assistance S.r.l. inoltre fornirebbe servizi reali, come l’attività di carrozzeria, per cui la

dell’articolo 345 c.p.c.

cessione del credito risarcitorio avverrebbe in funzione di garanzia del pagamento di tali
servizi. A ciò viene aggiunto che dopo la pronuncia della sentenza in questa sede impugnata il
Tribunale penale di Palermo avrebbe assolto il legale rappresentante di Multiservice Assistance
S.r.l. dal reato di esercizio abusivo di attività finanziaria.
Il motivo è evidentemente di natura fattuale in ordine alla esistenza o meno della prova
relativa alla effettiva attività che sarebbe stata condotta da Multiservice Assistance S.r.l.. A
questa fattualità viene aggiunta la carenza di autosufficienza in ordine al contenuto di garanzia
della cessione che deriverebbe dall’accordo contrattuale. Entrambi i profili, assorbendo ogni
altra questione, conducono il motivo alla inammissibilità.
4

r7

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna, in
solido per il comune interesse processuale, dei ricorrenti alla rifusione alla controricorrente
delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Sussistono ex articolo 13, comma 1
quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere alla
controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di C 2500, oltre a C 200 per gli
esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.

bis dello stesso articolo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA