Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30377 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 23/11/2018), n.30377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1915-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.M.G. NQ LIQ. COOP. AMICIZIA, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato

ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato CORRADO

VECCHIO;

– controricorrente –

e contro

COOPERATIVA AMICIZIA RINASCITA COOP A RL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 179/2010 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 25/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2018 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

All’esito di controllo automatizzato del D.P.R. n. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, della dichiarazione mod. Unico 2003 presentata da Cooperativa Amicizia e Rinascita s.c. a r.l. per l’anno di imposta 2002, venne disconosciuto da parte dell’Ufficio il credito per IVA maturata nei precedenti anni d’imposta, giacchè la relativa dichiarazione, in realtà, non era stata presentata; venne quindi recuperato a tassazione con cartella di pagamento l’importo di Euro 138.874,60.

Proposto ricorso dalla contribuente – che assumeva la spettanza del credito d’imposta in parola, giacchè il credito di Lire 190.343.000 maturato nel 1998 ed esposto nella relativa dichiarazione IVA era stato ripreso nel modello Unico 2003, inerente l’anno 2002, in quanto le dichiarazioni IVA intermedie per gli anni 1999, 2000 e 2001 erano state omesse ed essa contribuente, in data 28.5.2004, aveva presentato domanda per il c.d. condono tombale dell’IVA per gli anni dal 1997 al 2002, versando il dovuto -, la C.T.P. di Agrigento lo accolse con sentenza del 7.11.2007, confermata con successiva decisione della C.T.R. di Palermo, adita dall’Ufficio, emessa il 25.11.2010.

L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso G.M.G., già L.r. della società, cancellata dal Registro delle imprese in data 20.10.2011. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo ed unico motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, e art. 28, comma 3; del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 3; art. 2964 c.c.; del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis; del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis; della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9. L’Agenzia delle Entrate rileva che la C.T.R. ha ritenuto la correttezza dell’impianto motivazionale adottato dal giudice di prime cure, laddove era stata affermata l’illegittimità dell’operato dell’Ufficio in quanto nessuna disposizione risulta d’ostacolo alla compensazione così come operata dalla Cooperativa, qualora risulti che le omissioni realizzate negli anni intermedi siano state condonate col sistema c.d. “tombale”.

Tale impostazione, secondo l’Agenzia, si pone in violazione della normativa in rubrica, perchè il diritto di compensare il credito per cui è causa si era comunque estinto, non avendo la contribuente assolto l’onere, imposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1 e art. 28, comma 3, di esercitarlo al più tardi nella dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ossia o nel 1999 o nel 2000, anni però in cui la stessa contribuente non aveva presentato alcuna dichiarazione. Osserva ancora la ricorrente che nessuna rilevanza può assumere, nella specie, l’accesso al c.d. condono tombale da parte della contribuente, perchè ciò impedisce all’Amministrazione qualunque attività di accertamento, ma non anche il controllo formale del D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 36-bis e 36-ter e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis.

2.1 – Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del controricorso, proposto da G.M.G. in proprio, nella qualità di ex liquidatore ed ex legale rappresentante della società estinta.

Infatti, a seguito dell’estinzione della società derivante dalla cancellazione dal Registro delle imprese, avuto riguardo alle successive scansioni processuali, la legitimatio ad processum spetta esclusivamente a coloro chiamati a succedere in universum ius societatis, ossia ai soci (v. Cass., Sez. Un., n. 6070/2013; v. anche Cass. n. 15177/2016); è quindi evidente che la persona fisica che già rivestiva il ruolo di legale rappresentante della società, con la detta estinzione, perde rispetto all’ente ogni legame che sia idoneo a rappresentarne gli interessi (fatta salva l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, che qui pacificamente non ricorre – v. Cass. n. 11968/2012), e non è quindi legittimato a partecipare ad un processo che si svolge, con ogni evidenza, inter alios.

2.2 – In ogni caso, non è superfluo rilevare che, nel caso che occupa, la notifica del ricorso effettuata ad istanza dell’Agenzia delle Entrate (anche) presso il domicilio eletto in grado d’appello dalla società (ex art. 330 c.p.c., comma 1), pacificamente estintasi a cagione dell’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese in epoca antecedente alla notifica dell’impugnazione, è del tutto valida, stante l’operatività del principio di ultrattività del mandato sancito da Cass., Sez. Un., n. 15295/2014. Nè, del resto, la stabilizzazione degli effetti può dirsi venuta meno nella specie, difettando alcuna delle ipotesi considerate dalla stessa pronuncia, come precisate dalla stessa giurisprudenza successiva della sezione (v. in particolare Cass. n. 9094/2017, n. 15095/2017, n. 14446/2018)

3.1 – Ciò posto, il ricorso è fondato.

E’ noto che il credito IVA può essere compensata dal contribuente, a pena di decadenza, “al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto”, come chiaramente sancito dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, (nel testo applicabile ratione temporis), e ribadito dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3.

Nella specie, pacificamente, il credito per cui è causa, relativo all’anno 1998, non è stato confermato nel termine previsto, ma solo con la dichiarazione mod. Unico 2003, avendo assunto la contribuente di poter così agire per effetto del condono c.d. tombale della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, di cui essa aveva goduto. La questione involge quindi la estensione complessiva della definizione dei rapporti col Fisco, a seguito della detta definizione agevolata.

In proposito, il contrasto giurisprudenziale esistente in questa stessa Corte di legittimità è stato recentemente risolto da Cass., Sez. Un., n. 16692/2017, che ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di cd. “condono tombale”, l’Erario può accertare i crediti da agevolazione esposti dal contribuente nella dichiarazione, in quanto il condono – avendo come scopo il recupero di risorse finanziarie e la riduzione del contenzioso e non già l’accertamento dell’imponibile – elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio”.

Da quanto precede, deriva quindi l’erroneità della sentenza impugnata, e conseguentemente la correttezza dell’operato dell’Ufficio, che in sede di controllo formale del D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 36-bis e 36-ter e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, ha disconosciuto il credito IVA in questione a causa dell’intervenuta decadenza in cui era incorsa la contribuente, a prescindere dalla definizione agevolata dalla L. n. 289 del 2002, ex art. 9, di cui quest’ultima aveva goduto. Ciò in quanto la fruizione del detto condono, appunto, non incide sui crediti vantati dal contribuente – che restano quindi assoggettati alle proprie regole – ma solo sul debito fiscale di chi ne fruisce.

4.1 – Il ricorso è quindi accolto e – non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto – la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originaria impugnazione della società.

Anche alla luce del cennato contrasto di giurisprudenza, le spese dell’intero giudizio possono integralmente compensarsi.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente. Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA