Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30376 del 19/12/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 30376 Anno 2017
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 24660-2014 proposto da:

vo.*/
ZAVAGLIA ALESSANDRO, ZAVAGLIA DANIELA, elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 7,
presso lo studio dell’avvocato FILIPPO LINO JACOPO
SILVESTRI, che li rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
2017
965

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA , in persona di
MARIA FELICIA VINCELLI, elettivamente domiciliata in
ROMA, P.ZA B. CAIROLI 6, presso lo studio
dell’avvocato PIERO GUIDO ALPA, che la rappresenta e
difende giusta procura in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 19/12/2017

- controricorrente nonchè contro
ZAVAGLIA ANTONIO;
– intimato Nonché da:

PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 7, presso lo studio
dell’avvocato ANTONELLA FUMAI, che lo rappresenta e
difende giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA , in persona di
MARIA FELICIA VINCELLI, elettivamente domiciliata in
ROMA, P.ZA B. CAIROLI 6, presso lo studio
dell’avvocato PIERO GUIDO ALPA, che la rappresenta e
difende giusta procura in calce al controricorso;

controricorrente all’incidentale

avverso la sentenza n. 1909/2014 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

2

ZAVAGLIA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,

R.G.N. 24660/14
Udienza del 20 aprile 2017

FATTI DI CAUSA
1. Nel 2002 la società Banca di Roma s.p.a. (il cui credito, per
effetto di plurime fusioni e cessioni, è pervenuto da ultimo alla società
Unicredit Credit Management Bank s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità,
sempre e comunque “la Unicredit”) convenne dinanzi al Tribunale di

esponendo che:
(-) Antonio Zavaglia era il fideiussore della società Arredamenti
Zavaglia s.r.I.;
(-) la società Arredamenti Zavaglia s.r.l. era debitrice della
Unicredit;
(-) il 16.4.1997 Antonio Zavaglia alienò ai due figli, Alessandro e
Daniela Zavaglia, un immobile sito in Roma, via Casale Agostinelli n.
109, con relativa pertinenza;
(-) la vendita era avvenuta con fine fraudolento verso le ragioni di
credito della Unicredit, o comunque era simulata.
Concluse pertanto chiedendo la dichiarazione di inefficacia della
vendita, ai sensi dell’art. 2901 c.c., ovvero che ne fosse dichiarata la
natura simulata.

2. Con sentenza 13.3.2006 n. 5798 il Tribunale di Roma rigettò
tutte le domande proposte dalla Unicredit.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 21.3.2014 n. 1909,
accolse il gravame proposto dalla Unicredit e dichiarò inefficace nei
confronti di questa, ex art. 2901 c.c., la vendita del 16.4.1997.
Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’appello ritenne
che:
(-) la vendita mutava la composizione qualitativa del patrimonio del
debitore, e questi non aveva provato di avere un patrimonio residuo
capiente;

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Roma Antonio Zavaglia, Alessandro Zavaglia e Daniela Zavaglia,

R.G.N. 24660/14
Udienza del 20 aprile 2017

(-) la presenza di altri condebitori solidali non eliminava il
pregiudizio del creditore;
(-) gli acquirenti, in quanto figli del venditore, non potevano non
sapere delle difficoltà economiche del padre.

principale da Alessandro Zavaglia e Daniela Zavaglia, ed in via
incidentale da Antonio Zavaglia, con ricorsi ambedue fondati su tre
motivi, ed illustrati da memoria.
Ha resistito la Unicredit con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso principale (Alessandro e
Daniela Zavaglia).
1.1. Col primo motivo i ricorrenti principali denunciano sia il vizio di

“omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” su un fatto
decisivo e controverso, richiamando l’art. 360, n. 5, c.p.c.; sia il vizio
di violazione di legge, di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.. Assumono violati
gli artt. 1175, 1375, 1956 e 2901 c.c..
Sostengono che la Corte d’appello non ha esaminato la circostanza
di fatto, da essi debitamente allegata, secondo cui la banca con la
propria condotta aveva “avallato” l’atto dispositivo di cui in seguito
chiese la revoca.
Tale “avallo” doveva desumersi dalle seguenti circostanze:
– la banca conosceva o poteva conoscere la consistenza del patrimonio
di Antonio Zavaglia;
– la banca, dopo il compimento dell’atto dispositivo del quale avrebbe
chiesto la revocatoria, aveva concordato con il debitore principale,
garantito da Antonio Zavaglia, un piano di rientro dei suoi debiti, ed
aveva concesso ad Antonio Zavaglia un aumento del limite
dell’esposizione fideiussoria.

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3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione in via

R.G.N. 24660/14
Udienza del 20 aprile 2017

1.1.

Vanno,

preliminarmente,

rigettate

le

eccezioni

di

inammissibilità del motivo, sollevate dalla società controricorrente.
Il contenuto di qualsiasi atto processuale va infatti valutato
esaminandolo nel suo complesso, non estrapolandone singole parti: e

nell’intitolazione del motivo, al vizio di “omessa ed insufficiente
motivazione”, nell’illustrazione del motivo danno conto con sufficiente
chiarezza della doglianza che intendono concretamente prospettare,
ovvero non avere la Corte d’appello preso in esame i due fatti sopra
descritti.

1.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge, il motivo è
infondato: stabilire, infatti, se il creditore abbia o non abbia
volontariamente e consapevolmente tollerato che il proprio debitore
compisse un atto di disposizione del patrimonio costituisce infatti un
accertamento di fatto, non una valutazione giuridica.

1.3. Nella parte in cui lamenta l’omesso esame d’un fatto decisivo
e controverso il motivo è infondato, giacché il fatto che i ricorrenti
assumono non essere stato esaminato dalla Corte d’appello è un fatto
irrilevante e non decisivo.

1.4. La circostanza che si assume non esaminata è, in primo luogo,
irrilevante, perché ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria la
sussistenza dell’eventus damni va valutata in base alle conseguenze
che l’atto dispositivo ha effettivamente avuto sul patrimonio del
debitore, e non in base a quel che il creditore ritiene che sia accaduto
a quel patrimonio. L’esistenza dell’eventus damni è infatti oggettiva, e
non soggettiva.

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nel nostro caso i ricorrenti, pur facendo formalmente riferimento,

R.G.N. 24660/14
Udienza del 20 aprile 2017

Se dunque il creditore si decide a concedere nuovi prestiti al debitore

dopo il compimento dell’atto revocando, questo è un

posterius

irrilevante ai fini della valutazione dell’eventus damni.
Delle due, infatti, l’una:
– o al momento dell’atto dispositivo l’esazione del credito è divenuta

della domanda;
– ovvero al momento dell’atto dispositivo il patrimonio dell’alienante
era ancora sufficiente a garantire il creditore, ed allora la revocatoria
andrà rigettata, a nulla rilevando che, a causa di ulteriori e successive
operazioni commerciali, quel patrimonio si sia ridotto.
Il principio per cui l’eventus damni va “fotografato” al momento
dell’atto dispositivo è pacifico e risalente nella giurisprudenza di questa
Corte: in tal senso si veda già Sez. 1, Sentenza n. 755 del 08/03/1969

davvero più malagevole, ed allora tanto basterà per l’accoglimento

i■ A,”

(in seguito sempre conforme), secondo cui “il pregiudizio alle ragioni

dei creditori deve essere conseguenza diretta dell’atto di disposizione
del suo patrimonio da parte del debitore, e deve aversi riguardo ai soli
effetti di tale atto sulla posizione patrimoniale del debitore. Pertanto,
una volta escluso che la situazione patrimoniale abbia subito
deterioramento per effetto dell’atto di disposizione, le successive
vicende patrimoniali del debitore, non collegate all’atto di disposizione,
non hanno rilevanza”.

1.4. In ogni caso la circostanza di fatto che i ricorrenti assumono non
esaminata dalla Corte d’appello è priva del carattere della decisività,
richiesto dall’art. 360, n. 5, c.p.c..

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v

R.G.N. 24660/14
Udienza del 20 aprile 2017

I ricorrenti assumono infatti che la Corte non avrebbe considerato che
la banca, dopo l’atto dispositivo, ha dilazionato l’adempimento del
debitore principale, ed aumentato il tetto della fideiussione.
Ebbene, in primo luogo, ed a tutto concedere, il “fatto decisivo” omesso
dovrebbe essere soltanto l’aumento del tetto della fideiussione, non la

il rapporto tra banca e debitore, non quello tra banca e fideiussore.
Ma in ogni caso questa Corte ha già affermato che l’erogazione di
ulteriore credito da parte della banca ad un debitore in difficoltà è un
fatto di per sé non univoco. Essa infatti potrebbe rivelare:
– ) sia l’ignoranza della banca circa le effettive condizioni patrimoniali
del debitore;
– ) sia la consapevolezza della banca circa il dissesto del debitore, sicché

“la scelta del creditore di dare continuità al rapporto commerciale può
collegarsi ad altre valutazioni, quali l’aspettativa di rientro
dall’esposizione debitoria ovvero il superamento della stessa crisi
economica” (sono parole di Sez. 1, Sentenza n. 17049 del 03/08/2007)
Se dunque l’aumento del tetto della fideiussione è circostanza di per sé
non univoca, essa è necessariamente anche non “decisiva”, e l’omesso
esame di essa da parte della Corte d’appello non integra gli estremi del
vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c..

2. Il secondo motivo del ricorso principale.
2.1. Anche col secondo motivo i ricorrenti principali lamentano il vizio
di omesso esame d’un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Lamentano che Corte d’appello avrebbe ritenuto dimostrata la scientia

fraudis

da parte dei terzi acquirenti (cioè essi ricorrenti), sul

presupposto che essi convivessero col padre Antonio Zavaglia, senza
tenere conto del fatto che dalle certificazioni anagrafiche depositate in

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dilazione concessa al debitore principale, perché questa scelta riguarda

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Udienza del 20 aprile 2017

primo grado quest’ultimo non risultava affatto residente al medesimo
indirizzo dei due figli.

2.2. Il motivo è inammissibile.
Alessandro e Daniela Zavaglia allegarono alla comparsa di costituzione

convivesse il padre, Antonio Zavaglia.
La Corte d’appello ha ritenuto di privilegiare, rispetto a tali certificazioni,
le dichiarazioni rese dalla moglie di Antonio Zavaglia all’ufficiale
giudiziario al momento della notificazione d’un decreto ingiuntivo,
circostanza nella quale la suddetta donna si dichiarò “convivente di
Antonio Zavaglia”, all’indirizzo di via Casale Agostinelli n. 109.
La Corte d’appello, dunque, non ha affatto trascurato di esaminare il
“fatto controverso” rappresentato dalla convivenza tra i ricorrenti
(

principali ed il loro padre; l’ha esaminato, ed è pervenuta alla
conclusione che essi convivessero, sulla base d’un ragionamento
presuntivo ex art. 2727 c.c.. Una valutazione, dunque, non sindacabile
in questa sede, perché attiene alla ricostruzione dei fatti ed alla
valutazione delle prove.

3. Il terzo motivo del ricorso principale.
3.1. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame d’un fatto
decisivo, ex art. 360, n. 5, c.p.c., adducendo che la Corte d’appello non
ha provveduto sulla loro richiesta di prova per testi, volta a dimostrare
l’assenza di consilium fraudis in capo a Daniela ed Alessandro Zavaglia.

3.2. Il motivo è infondato.
Non sussiste, infatti, il vizio di omessa pronuncia quando la decisione
impugnata si fondi su argomenti o fatti incompatibili con quelli
sostenuti dalla parte soccombente. In tal caso, infatti, ci troveremmo

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e risposta due certificati anagrafici, dai quali non risultava che con essi

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Udienza del 20 aprile 2017

al cospetto d’un rigetto implicito delle domande, o delle eccezioni, o
delle istanze istruttorie.
Nel caso di specie la Corte d’appello, ritenendo provata per presunzioni
la scientia fraudis in capo agli acquirenti, ha per ciò solo implicitamente
rigettato le richieste istruttorie, in quanto superflue: sicché non

Né è ovviamente sindacabile in questa sede la valutazione con cui il
giudice di merito, ritenendo già raggiunta la prova della scientia fraudis,
ha reputato irrilevanti le richieste istruttorie degli odierni ricorrenti.

4. Il ricorso incidentale di Antonio Zavaglia.
4.1. Il ricorso incidentale di Antonio Zavaglia propone censure
coincidenti con quelle contenute nel ricorso principale.

1
4.2. Il ricorso incidentale è inammissibile per tardività.
La sentenza impugnata è stata infatti notificata ad Antonio Zavaglia
1’11.9.2014, mentre il ricorso incidentale è stato consegnato per la
notifica il 24.11.2014.
Non trova applicazione, nel nostro caso, la regola di cui all’art. 334
c.p.c., secondo cui

“le parti, contro le quali è stata proposta

impugnazione (…) possono proporre impugnazione incidentale anche
quando per esse è decorso il termine”.
Tale regola, infatti, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte
trova applicazione quando l’interesse all’impugnazione incidentale sia
sorto dalla proposizione dell’impugnazione principale (Sez. U, Sentenza
n. 24627 del 27/11/2007, nonché, per una fattispecie pressoché
identica a quella qui in esame, Sez. 5, Sentenza n. 1610 del
25/01/2008).

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sussiste il vizio di omessa pronuncia.

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Udienza del 20 aprile 2017

Nel caso di specie, per contro, l’interesse di Antonio Zavaglia ad
impugnare la sentenza d’appello non è sorto dall’impugnazione di
Alessandro Zavaglia e Daniela Zavaglia, ma preesisteva ad essa.

5. Le spese.

dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate
nel dispositivo.

5.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà
atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte
ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso principale;
(-) dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
(-) condanna Antonio Zavaglia, Alessandro Zavaglia e Daniela
Zavaglia, in solido, alla rifusione in favore di Unicredit Credit
Management Bank s.p.a. delle spese del presente giudizio di
legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.200, di cui 200 per
spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2,
comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1
quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di
Antonio Zavaglia, Alessandro Zavaglia e Daniela Zavaglia, in solido, di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione.

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5.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico

iAJ/t L’

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i

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Udienza del 20 aprile 2017

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile della Corte di cassazione, addì 20 aprile 2017 e, previa

riconvocazione, 5 dicembre 2017.

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