Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30375 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30375 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28127-2016 R.G. proposto da:

VERDE ANNUNZIATA, rappresentata e difesa dagli avvocati prof.
Stefano FIORENTINO e Michele DI FIORE, ed elettivamente
domiciliata in Roma, alla via Banco di S. Spirito, n. 42, presso Gnosis
Florence s.r.1.;

– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

– con troricorrente –

Data pubblicazione: 18/12/2017

avverso la sentenza n. 3503/40/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, SEZIONE STACCATA di
LATINA, depositata il 6/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

1. La contribuente Annunziata Verde, destinataria di un avviso di
accertamento di maggiori redditi imponibili emersi a seguito di verifica
delle movimentazioni bancarie, propone ricorso per cassazione affidato a
due motivi, cui replica l’intimata con controricorso, avverso la sentenza in
epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva
respinto l’impugnazione proposta dalla predetta contribuente avverso la
sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina per avere
rilevato, per quanto qui di interesse, la novità delle domande proposte
nelle memorie depositate in grado di appello.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente
costituito il contraddittorio.
3. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione
dell’ordinanza in forma semplificata.

CONSIDERATO che
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 57
d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che quelle prospettate
nella memoria depositata in grado di appello costituissero domande nuove
rispetto a quelle proposte con il ricorso introduttivo.
2. Il motivo è fondato.

2

RILEVATO che

2.1. Invero, dal contenuto del ricorso introduttivo, riprodotto per
autosufficienza nel ricorso, risulta che la contribuente contestò nel merito
l’accertamento di maggior reddito, deducendo che «quei versamenti sui
conti della ricorrente non possono concorrere a determinare un maggior
reddito per tre motivi», analiticamente specificati, ovvero, «perché, in

quei versamenti, in parte, furono fatti sui conti bancari della contribuente
all’insaputa della stessa» (secondo motivo) e «perché, in parte, derivante da
dazioni liberali di danaro anch’essi, già, tassati» (terzo ed ultimo motivo).
Tale motivo di impugnazione dell’avviso di accertamento venne
tempestivamente riproposto in grado di appello, ai sensi dell’art. 56 d.lgs.
n. 546 del 1992, per come si desume dal contenuto dell’atto di
impugnazione, in parte qua riprodotto — per autosufficienza – nel ricorso in
esame (nota 1 di pag. 6, ma v. anche pag. 6 del controricorso). Ne
consegue che il deposito in appello di una memoria, corredata di una
perizia contabile e di altri documenti (la cui produzione è consentita ex art.
58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992), era finalizzato solo ed esclusivamente
a meglio illustrare e completare le argomentazioni a sostegno
dell’infondatezza della pretesa impositiva, e non introduceva alcuna
domanda nuova, tale non potendosi considerare neppure la richiesta di
annullamento parziale dell’atto impositivo, semplicemente riduttiva della
più ampia pretesa già precedentemente avanzata. Invero, nel caso di
specie, per quanto appena detto, non solo non è ravvisabile una “mutatio”
libelli (che si ha «quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da
quella originaria, introducendo nel processo un Hpetiturn” diverso e più
ampio oppure una “causa petendi” fondata su situazioni giuridiche non
prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente
differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si
spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa
3

parte, erano stati, già, assoggettati a tassazione» (primo motivo), «perché

della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo») ma
neppure pare prospettabile una semplice ” emendatio” , che si ha «quando si
incida sulla “causa petendi”, in modo che risulti modificata soltanto
l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto,
oppure sul “petitum”, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più

(arg. da Cass. n. 12621 del 2012; n. 23481 del 2014, n. 1585 del 2015).
2.2. Il motivo va, quindi, accolto con conseguente assorbimento del
secondo motivo, con cui la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 4, cod. proc. civ., deduce, peraltro in via del tutto subordinata al
mancato accoglimento del primo, la violazione dell’artt. 116 cod. proc. civ.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla CTR per
nuovo esame, che dovrà ricomprendere sia la memoria depositata dal
contribuente in grado di appello che i documenti alla medesima allegati. Il
giudice del rinvio provvederà a regolamentare anche le spese del presente
giudizio di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le
spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del
Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma 11 23/11/2017
Il P sidente
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idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere»

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