Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30374 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 21/11/2019), n.30374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10485-2013 proposto da:

Z.G., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ALESSIA FALCONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 30/2012 della COMM.TRIB.REG. della Sicilia

SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il 13/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO.

Fatto

RILEVATO

che:

Z.G. ricorre avverso la sentenza n. 30/34/12, depositata il 13/02/2012, con la quale la CTR della Sicilia, Sez. Stacc. di Catania, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate concernente i termini per gli adempimenti degli obblighi tributari, previsti per i contribuenti colpiti dal sisma della Sicilia orientale del 13/12/1990, nello specifico, con riferimento alla cartella di pagamento, per IRPEF, ILOR ed IVA, relativa al triennio dal 1990 al 1992;

in particolare, per quanto qui rileva, la CTR ha fondato la pronuncia di rigetto, ritenendo che, con l’ordinanza della protezione civile n. 2057 del 21 dicembre 1990, conseguisse, automaticamente, la sospensione dei termini per tutti gli adempimenti degli obblighi tributari riferentisi ai contribuenti colpiti dal sisma della Sicilia orientale del 1990;

avverso tale pronuncia ricorre Z.G. affidandosi a due motivi;

l’Agenzia delle Entrate, ritualmente intimata, resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo articolato sotto un duplice profilo, viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 138, per avere la CTR errato nel ritenere che l’Ufficio non fosse decaduto dal potere di riscossione, atteso che la suddetta disposizione, che contemplava la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari, poteva essere applicata, esclusivamente, al contribuente, e non all’Ufficio, nell’ipotesi in cui il primo non si fosse avvalso delle misure agevolative, ed in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa ed insufficiente motivazione;

2. con il secondo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, la violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa ed insufficiente motivazione in ordine all’obbligo per l’amministrazione di comprovare che il contribuente aveva richiesto o beneficiato delle agevolazioni fiscali “de qua”;

3. successivamente alla proposizione del gravame in questa sede, il contribuente ha avanzato istanza di cessazione della materia del contendere e di condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese e degli onorari di lite, allegando a tale richiesta la documentazione attestante il provvedimento di sgravio disposto dall’Ufficio sulla cartella (OMISSIS), oggetto del presente contenzioso;

4. al riguardo, il Collegio ritiene di dover dare continuità ad un orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 22231/2011) sul tema che occupa, secondo il quale, nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato, sussistente sin dal momento della sua emanazione, in presenza di complessità della materia attinente al “thema decidendum”.

5. Ciò stante non può, invero, dubitarsi della sussistenza, nella specie, di tale elemento esegetico (complessità della materia), atteso che in tema di sospensione dei termini la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata solo di recente (Cass. 9494/18, Cass. 801/18, Cass. 21123/18, Cass. 17691/17, Cass. 24586/17);

6. non può, pertanto trovare accoglimento la richiesta di condanna alle spese dell’Ufficio in base al principio della soccombenza parziale, mentre, avuto conto del provvedimento di sgravio, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, e compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 21 novembre 2019

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