Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30374 del 18/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 30374 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27001-2016 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
BAR RISTORANTE AQUILA NERA di RASO LAURA s.n.c., in
persona del legale rappresentante pro tempore, BOR Roberto e RASO
Laura;
– intimati –
Data pubblicazione: 18/12/2017
avverso la sentenza n. 534/26/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del PIENMONTE, depositata il
18/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
RILEVATO
– che in controversia relativa ad accertamento di maggiori redditi
d’impresa derivanti dall’applicazione degli studi di settore nei confronti di
società di persone, con conseguente emissione di avviso di accertamento
ai fini IVA ed IRAP nei confronti della BAR RISTORANTE AQUILA
NERA di RASO LAURA s.n.c. nonché di separati avvisi di accertamento
nei confronti dei soci Roberto Bor e Laura Raso, per i redditi di
partecipazione ai fini IRPEF, relativamente all’anno di imposta 2007, la
CTR del Piemonte, con la sentenza in epigrafe, respinse l’appello proposto
dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva
accolto il ricorso dei contribuenti, sostenendo «che i risultati
dell’applicazione dello studio di settore, adeguati correttamente alla realtà
dell’impresa, non appaiono idonei a dimostrare i maggiori ricavi pretesi
dell’Ufficio»;
– che avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso
per cassazione affidato ad un motivo, cui non replicano gli intimati;
– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente
costituito il contraddittorio.
– che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione
dell’ordinanza in forma semplificata.
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partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.
CONSIDERATO
– che con il motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 39,
comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 (erroneamente indicato come
d.P.R. n. 633 del 1972, 62 bis e 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993 e 2697 cod. civ., in relazione
sentenza impugnata per avere respinto l’appello dell’ufficio finanziario
ritenendo che le risultanze degli studi di settore costituissero presunzioni
semplici inidonee a rappresentare la realtà concreta dell’impresa benché la
mancata
partecipazione
dei
contribuenti
al
contraddittorio
endoprocedimentale (circostanza pacifica ammessa dalla stessa CTR)
avesse attribuito valore qualificato a dette presunzioni, secondo un
principio consolidato della giurisprudenza di legittimità;
– che il motivo è infondato e va rigettato;
– che, invero, pur dovendosi condividere l’assunto di parte ricorrente,
fondato sulla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis,
Cass., Sez. U., n. 26635 del 2009 e numerose successive conformi
pronunce delle sezioni semplici, tra cui Cass. n. 17646 del 2014, n. 20662
del 2014, citata dalla stessa ricorrente, e n. 10047 del 2016), circa il valore
presuntivo dei risultati applicativi degli studi di settore, idonei a legittimare
l’emissione di un avviso di accertamento fondato esclusivamente su quelle
presunzioni, da considerarsi gravi, precisi e concordanti laddove il
contribuente ometta di partecipare al contraddittorio, e pur dovendosi
riconoscere che la CTR si è discostata da tale principio ove ha qualificato
come semplici le presunzioni derivanti dall’applicazione dello studio di
settore nonostante l’omessa partecipazione dei contribuenti al
contraddittorio endoprocedimentale, osserva il Collegio, in ciò
discostandosi dalla proposta del relatore (Cass., Sez. U., n. 8999 del 2009),
che la conclusione cui è pervenuta la Commissione di appello, laddove ha
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all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la
ritenuto – con adeguata motivazione, non censurata – che i dati utilizzati
dall’amministrazione finanziaria «quali la superficie dei locali ed il numero
dei posti a sedere» non erano «significativi» ai fini della rideterminazione in
aumento del reddito d’impresa in quanto «tali dati, di per sé, non
comprovano la numerosità dei pasti serviti né i pretesi maggiori ricavi
in cui gli addetti costituiscono il numero minimo essenziale e due di essi
sono i soci», concludendo che «i risultati dell’applicazione dello studio di
settore, adeguati correttamente alla realtà dell’impresa, non appaiono
idonei a dimostrare i maggiori ricavi pretesi dell’Ufficio», non si pone in
contrasto con quel principio giurisprudenziale né con il dettato legislativo;
– che, infatti, se è pur vero che l’amministrazione finanziaria può
fondare la motivazione dell’atto di accertamento sul mero rilievo dello
scostamento, in mancanza di contestazioni sollevate dal contribuente o di
mancata
partecipazione
dello
stesso
al
contraddittorio
endoprocedimentale, è anche vero però che il giudice tributario può
liberamente valutare — come accaduto nel caso di specie – l’applicabilità
degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore
(cfr., da ultimo, Cass. n. 9484 del 2017);
– che, conclusivamente, il motivo di ricorso va rigettato senza
necessità di provvedere sulle spese stante la mancata costituzione in
giudizio degli intimati;
– che deve darsi atto che non sussistono i presupposti per il raddoppio
del contributo unificato, previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1-quater, poiché a favore della amministrazione ricorrente opera il
meccanismo di prenotazione a debito (v. Cass. S.U. n. 9338/14; conf.
Cass. n. 1778, n. 18893 e n. 22267 del 2016).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
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possono mettersi in relazione alle spese per il personale in una situazione
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1-quater, dà atto della
non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Il p/rsidente
Ettore (TRILLO
Così deciso in Roma 11 23/11/2017