Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30373 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3342-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.P.I.;

– intimato –

sul ricorso 7515-2008 proposto da:

B.P.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PACE FABIO giusta procura a margine del controricorso incidentale;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 53/20/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO dell’11/12/06, depositata il 30/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito l’Avvocato De Stefano Alessandro difensore della ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Pace Fabio difensore del controricorrente

incidentale che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA che

nulla osserva.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

dicembre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito.

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Con sentenza n. 53/20/07, depositata il 30.1.2007, la CTR del Piemonte ha riconosciuto il diritto di B.P.I., dirigente Enel in quiescenza, al rimborso delle trattenute operate, in misura eccedente il 12,50%, dal sostituto d’imposta in occasione della liquidazione, sotto forma di capitale, del trattamento di previdenza integrativa aziendale, qualificando l’erogazione come reddito da capitale dipendente da contratto di assicurazione, stipulato in epoca antecedente la data di entrata in vigore della L. n. 124 del 1993.

2. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9; del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito in L. n. 30 del 1997; della L. n. 482 del 1985, art. 6;

del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17; artt. 3, 4, 5, e 6 dell’accordo Enel-Fndai del 16 aprile 1986 e difetto di motivazione.

L’intimato resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato. Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ex art 335 c.p.c..

3. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso principale, non trattandosi di questioni nuove, ma di argomentazioni giuridiche a sostegno della tesi dell’inapplicabilità della tassazione prevista per i redditi da capitale, sempre propugnata dall’Ufficio, il ricorso appare manifestamente fondato, in considerazione del principio statuito dalle SU di questa Corte con la sentenza n. 13642 del 2011, resa in controversia analoga, secondo la quale: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 (TUIR), solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, cit. TUIR”.

4. La prospettata fondatezza del ricorso principale determina l’attualità dell’interesse del controricorrente all’esame del ricorso incidentale condizionato, con cui viene dedotto: 1) la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 per la novità dell’eccezione relativa alla natura dell’erogazione percepita ed alla normativa applicabile; 2) l’omessa pronuncia sulla conseguente eccezione d’inammissibilità dell’appello; 3) l’omessa pronuncia sull’eccezione d’inammissibilità dell’appello per l’omesso deposito del gravame presso il giudice di primo grado. Tale ricorso appare infondato quanto al primo motivo, trattandosi, come si è detto, di argomentazioni giuridiche a sostegno della tesi dell’inapplicabilità della tassazione prevista per i redditi da capitale, propugnata dall’Ufficio, assorbito, in conseguenza, il secondo, ed inammissibile il terzo, non avendo il contribuente trascritto, come avrebbe dovuto in ossequio al principio di autosufficienza, nè le parti dell’atto col quale l’attuale ricorrente incidentale avrebbe sollevato in appello la predetta eccezione, nè le parti dell’appello avversario in cui sarebbe ravvisabile la dedotta carenza.

5. In conclusione si ritiene che i ricorsi possano esser decisi in camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che le parti hanno depositato memoria, mentre non sono state depositate conclusioni scritte;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, dovendo ribadirsi che la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6 va applicata, solo, sulle somme rinvenienti dalla liquidazione del cd. rendimento, per tale dovendo intendersi, in base al citato arresto delle SU n. 13642 del 2011, “il rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”.

ritenuto che, pertanto, il ricorso principale va, in parte, accolto con rinvio alla CTR, per gli accertamenti conseguenti, mentre va respinto quello incidentale.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il principale, rigetta l’incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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