Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30373 del 18/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30373 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 23679-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363991001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
D’ ADAMO SALVATORE DITTA INDIVIDUALE IN
FALLIMENTO;

– intimato avverso la sentenza n. 2167/24/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di
LECCE, depositata il 20/10/2015;

Data pubblicazione: 18/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
NI AN ZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 6 ottobre 2015 la Commissione tributaria
regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, dichiarava
l’estinzione del processo tra D’Adamo Salvatore e l’Agenzia delle
entrate, ufficio locale, avente ad oggetto l’avviso di accertamento per
II.DD. ed IVA 2004. La CTR osservava in particolare che, dichiarata
l’interruzione del processo in data 4 novembre 2014, essendo stato
dichiarato il fallimento del contribuente dal Tribunale di Lecce con
sentenza in data 30 gennaio 2014, non vi era poi stata la riassunzione
del processo medesimo nei termini di legge, così verificandosi il fatto
estintivo -per inattività delle parti- previsto dall’art. 45, d.lgs. 546/1992.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
L’intimato Curatore fallimentare non si è difeso.
Considerato che:
Con l’unico mezzo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.- l’Agenzia fiscale ricorrente si duole di violazione/falsa
applicazione dell’art. 43, d.lgs. 546/1992, poiché la CTR ha dichiarato
l’estinzione del processo de quo, non tenendo conto che nel termine
previsto dall’evocata disposizione legislativa era stata depositata dal suo
ufficio locale l’istanza di trattazione ed essendosi così riassunto il
processo.
La censura è fondata.

Ric. 2016 n. 23679 sez. MT – ud. 22-11-2017
-2-

Rilevato che:

Va ribadito che «In tema di contenzioso tributario, la riassunzione
della controversia interrotta avviene con la mera presentazione
dell’istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel
termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l’interruzione,
spettando alla segreteria della commissione tributaria l’onere di

Ordinanza n. 12672 del 18/06/2015, Rv. 635746 – 01).
Pacifico che nel caso di specie detta istanza è stata depositata il 30
aprile 2015 nel termine semestrale di cui all’art. 43, d.lgs. 546/1992
(dichiarazione di interruzione il 4 novembre 2014), la sentenza
impugnata è radicalmente difforme dal principio di diritto espresso in
tale arresto giurisprudenziale e pertanto, in accoglimento del ricorso,
va cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di
Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del presente
giudizio.
Così deciso in Roma, 22 novembre 2017

comunicare alle parti la data della nuova udienza» (Sez. 6 – 5,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA