Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30372 del 18/12/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/12/2017, (ud. 22/11/2017, dep.18/12/2017),  n. 30372

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Con sentenza in data 8 maggio 2014 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in via pregiudiziale ed assorbente accoglieva l’appello incidentale proposto dalla Meridi srl avverso la sentenza – appellata in via principale dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale – n. 610/3/10 della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso proposto dall’appellante incidentale contro l’avviso di accertamento IRES ed altro 2004. La CTR osservava in particolare che era fondata in via pregiudiziale l’eccezione – oggetto del gravame incidentale della società contribuente – di illegittimità “derivata” dell’atto impositivo impugnato a causa della incompetenza della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate ad effettuare la verificata che tale atto basava.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Considerato che:

In via preliminare di rito si deve affermare l’infondatezza dell’eccezione di nullità del ricorso agenziale in quanto notificato a mezzo PEC presso il difensore domiciliatario della società contribuente.

Il Collegio intende infatti da seguito alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6-5, Ordinanza n. 20307 del 07/10/2016, Rv 641104 e più di recente Sez. 6-5, 15984/2017, non massimata) secondo la quale tale tipo di notificazione è consentita dalla normativa secondaria e relativi provvedimenti attuativi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, (in particolare: D.M. n. 44 del 2011; provvedimento del 16 aprile 2014, Ministero della giustizia, Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati).

Peraltro, vi è comunque da ribadire che in ogni caso vale l’ulteriore principio di diritto che “L’irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in “estensione.doc”, anzichè “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285 – 01; sul punto cfr. anche SU, Sentenza n. 11383 del 31/05/2016, Rv. 639971), essendosi tale “scopo” senz’altro raggiunto nel caso di specie, posto che la resistente controricorrente si è ampiamente difesa con il controricorso.

Infine sul punto decisionale preliminare de quo, va anche rilevato che l’eccezione è esclusivamente formulata sulla base della normativa riguardante le notifiche telematiche nel processo tributario speciale, che tuttavia pacificamente non risulta applicabile al processo avanti la S.C. di Cassazione, se non in via “integrativa”, non sussistendo un rito di legittimità “differenziato” per le liti tributarie (in questo senso funditus Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e più di recente in senso pienamente adesivo Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640602 – 01).

Ciò considerato e statuito in limine, con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative e di normazione secondaria, poichè la CTR ha annullato l’atto impositivo impugnato a causa della affermata incompetenza della Direzione regionale delle entrate per la Regione Siciliana ad effettuare la verifica che lo basava.

La censura è fondata.

Va ribadito che “In tema di accertamenti tributari, le Direzioni regionali delle Entrate sono munite, in virtù delle previsioni di autorganizzazione dell’Agenzia delle Entrate, adottate in diretta attuazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66, comma 3, dei poteri di accesso, ispezione e verifica ispettiva, il cui esercizio, peraltro, è stato successivamente riconfigurato dal D.L. n. 185 del 2008, art. 27, comma 13, conv., con modif., nella L. n. 2 del 2009, che ha riservato alle medesime Direzioni tali poteri di verifica nei confronti di contribuenti titolari di ingenti volumi di affari” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20856 del 14/10/2016, Rv. 641304 – 01).

La sentenza impugnata, con l’affermazione della incompetenza funzionale all’istruttoria procedimentale amministrativa della Direzione regionale siciliana dell’Agenzia delle entrate e la conseguente statuizione di invalidità dell’atto impositivo impugnato, è chiaramente difforme dal principio di diritto di cui al citato arresto giurisprudenziale e merita senz’altro di per sè la cassazione, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2017

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