Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30371 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Intercontabile di Angelo Miglletta e C. s.a.s., in persona del legale

rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 109/2007/19 depositatali 17/1/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 7/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. VIOLA Alfredo Pompeo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Intercontabile di Angelo Miglietta e C. s.a.s., contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Milano n. 174/12/2004 che aveva accolto il ricorso della società avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso ipotecaria e catastale del 27/3/2003. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 7/12/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la violazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10, del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43 e 51 laddove la CTR, con riferimento all’atto di conferimento in società di un immobile gravato da ipoteca, con contestuale accollo in capo alla società del debito ipotecario, aveva ritenuto che la base imponibile delle imposte ipotecarie e catastali relativa ai beni conferiti dovesse essere costituita dal valore dei beni conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alla società.

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 26854 del 2007; Sez. 5, Sentenza n. 10486 del 03/07/2003) secondo cui la base imponibile ai fini delle imposte ipotecaria e catastale va determinata tenendo esclusivamente conto dell’oggettivo ed intrinseco valore dell’immobile in se considerato, al lordo delle componenti negative del complessivo trasferimento o conferimento e, segnatamente, degli eventuali mutui, garantiti da ipoteche gravanti sull’immobile trasferito, accollati al cessionario o alla conferitaria.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, rigetta il ricorso della società avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso ipotecaria e catastale del 27/3/2003.

L’esito del giudizio giustifica la condanna della società alla rifusione in favore dell’Amministrazione finanziaria delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 1000,00 oltre spese prenotate a debito, con compensazione di quelle del giudizio di merito.

P.Q.M.

la Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso della società avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso ipotecaria e catastale del 27/3/2003 condanna la società alla rifusione in favore dell’Amministrazione finanziaria delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi E 1000,00 oltre spese prenotate a debito, compensando le spese del giudizio di merito Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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