Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30371 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 03/07/2018, dep. 23/11/2018), n.30371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 21203 del ruolo generale dell’anno

2010, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UGF Assicurazioni s.p.a., quale incorporante della Aurora

Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al

controricorso, dall’avv.to Paolo Capè e dall’avv.to Giovanni Di

Gioia, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo

difensore, in Roma, alla Piazza Mazzini n. 27;

– controricorrente –

e contro

Fallimento (OMISSIS) in persona del curatore pro tempore avv.to

N.S..

– intimato –

e contro

C.G., nella qualità di socio accomandatario e successore

ex lege della (OMISSIS).

– intimata –

e contro

A.G., nella qualità di socio accomandante e successore

ex lege della (OMISSIS).

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n.

154/17/2010, depositata in data 3 giugno 2010, non notificata.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto

procuratore generale dott. Riccardo Fuzio, il quale ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

luglio 2018 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido

di Nocera.

Fatto

RILEVATO

Che:

-con sentenza n. 154/17/2010, depositata in data 3 giugno 2010, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglieva l’appello proposto dalla Aurora Assicurazioni s.p.a. (subentrata alla Meie Aurora s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 476/06/2006 della Commissione tributaria provinciale di Catania che, previa riunione del ricorso n. 3576/03 a quello n. 691/02, aveva 1) dichiarato inammissibile per tardività il ricorso (n. 691/02) proposto dalla contribuente (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l’avviso di rettifica con il quale l’Ufficio aveva recuperato il rimborso Iva, per l’anno di imposta 1997, pari alla somma di Lire 398.575.000, e dichiarato inammissibile l’intervento volontario adesivo espletato dalla Meieaurora s.p.a. (poi divenuta Meie Aurora s.p.a.) nello stesso procedimento; 2) rigettato il ricorso (n. 3576/03) proposto dalla MeieAurora s.p.a. avverso il provvedimento di diniego di condono in ordine alla domanda di definizione presentata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, quale coobbligato in forza della polizza fideiussoria con la quale la predetta società aveva garantito, in favore dell’Amministrazione finanziaria, la restituzione dell’anticipato rimborso Iva alla contribuente (OMISSIS) s.a.s.;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse – dopo avere premesso che la CTP aveva dichiarato erroneamente tardivo il ricorso n. 691/02 proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di rettifica – ha osservato che: 1) era ammissibile l’intervento volontario della Aurora Assicurazione s.p.a. nel giudizio n. 691/02, stante la qualità in capo a quest’ultima di fideiussore e, dunque, di coobbligata nel rapporto con l’Amministrazione finanziaria; 2) quanto al ricorso n. 3576/03, stante il pagamento della percentuale dovuta (30% del valore della lite), era da annullare il provvedimento di diniego del condono con declaratoria di cessazione della materia del contendere;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, UGF Assicurazioni s.p.a., quale incorporante della Aurora Assicurazioni s.p.a.;

– con ordinanza del 12 gennaio 2018, questa Corte, stante l’avvenuto fallimento della (OMISSIS) s.a.s., ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare della detta società entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del provvedimento;

– l’Agenzia delle entrate ha provveduto ad integrare il contraddittorio con relativo atto notificato, a mezzo posta, nei confronti della curatela del fallimento della (OMISSIS) s.a.s. oltre che di C.G. e A.G., rispettivamente quali socio accomandatario e socio accomandante nonchè successori ex lege della detta società, che risultava – previa chiusura del fallimento della medesima per insufficienza dell’attivo in data 9/11/2007 – essere stata estinta, con cancellazione dal registro delle imprese in data 8/2/2012;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 2 e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– logicamente preliminare è la trattazione del terzo motivo con il quale la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto ammissibile nel processo tributario l’intervento adesivo dipendente di soggetto non destinatario dell’atto impugnato qual è la società di assicurazioni, garante, in favore dell’Amministrazione finanziaria, della restituzione dell’anticipato rimborso Iva alla contribuente;

– la censura è fondata;

– questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 1052 del 2007, nel definire l’inscindibilità che determina il litisconsorzio necessario tra i diversi soggetti coinvolti dall’accertamento tributario, ha affermato il seguente principio di diritto: “Ogni volta che per effetto della norma tributaria o per l’azione esercitata dall’amministrazione finanziaria (oggi l’Agenzia delle Entrate) l’atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della fattispecie costitutiva dell’obbligazione una pluralità di soggetti, e il ricorso proposto da uno o più degli obbligati abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del ricorrente, ma la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario nel processo tributario ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1”;

– posta questa nozione di litisconsorzio necessario nelle liti tributarie tra coobbligati solidali paritari – del tutto sganciata da quella dell’art. 102 c.p.c. – anche l’intervento in giudizio dei soggetti che “sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario” ai sensi del cit. art. 14, comma 3, è sempre stato inteso come riferito ai soli litisconsorti necessari e, dunque, ai debitori in solido dell’unico rapporto tributario, ciò al fine di evitare contrasto di giudicati sull’unico rapporto fiscale, escludendo l’ammissibilità nel giudizio tributario dell’intervento adesivo dipendente e, più in generale, della partecipazione di soggetti che non siano parti del rapporto tributario (Cass. n. 16937 del 2007; n. 24064 del 2006; v. anche Cass. n. 11468 del 2011, in cui si è ammesso l’intervento adesivo autonomo nella controversia tra Amministrazione e contribuente titolare del credito per il cessionario del credito di imposta, allorquando la cessione fosse intervenuta prima dell’eventuale giudizio riguardante il credito medesimo);

– il giudice a quo non ha fatto buon governo dei suddetti principi per avere ritenuto ammissibile, nel giudizio avente ad oggetto l’impugnativa ad opera della (OMISSIS) s.a.s. dell’avviso di rettifica, l’intervento adesivo dipendente della società Aurora Assicurazioni s.p.a., quale responsabile in solido, in forza della polizza fideiussoria, per la restituzione dell’anticipato rimborso Iva;

– con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 1, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la lite potesse essere definita da un soggetto diverso dal contribuente, ciò in contrasto con il disposto letterale cit. art. 16, comma 1, che affidava al solo ricorrente la possibilità di accedere all’agevolazione;

– con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 10, in combinato al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38bis e art. 1944 c.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto la operatività, nel caso di specie, del cit. art. 16, comma 10, ancorchè tale disposizione faccia riferimento agli “obbligati solidali” nel debito di imposta, per il fatto che “il presupposto impositivo si verifichi contestualmente ed unitariamente nei loro confronti”, e non già a coloro che siano tenuti ad altro titolo, sia pure solidale, al pagamento del debito altrui; tanto più considerando che l’obbligazione del fideiussore, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38bis, non riguarda l’obbligazione tributaria del contribuente ma la diversa obbligazione restitutoria delle somme indebitamente rimborsate in via anticipata;

– i motivi primo e secondo, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati;

– mentre la L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 1, disciplina la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti “a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio”, il medesimo articolo, comma 10, prevede che “la definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri”;

– questa Corte ha affermato che “in tema di condono fiscale, la produzione del provvedimento con cui uno dei coobbligati al pagamento dell’imposta è stato ammesso alla definizione della lite fiscale pendente, della L. n. 289 del 2002, ex art. 16, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio relativo all’impugnazione proposta da altro coobbligato avverso il medesimo atto impositivo, in quanto, ai sensi del cit. art. 16, comma 10, la definizione della lite effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia anche a favore degli altri (Cass., sez. 5, 5 marzo 2010, n. 5393);

– invero, la regola di cui al cit. art. 16, comma 1, secondo cui spetta al contribuente che ha introdotto la lite fiscale chiedere che la stessa sia definita con il condono, non viene contraddetta dal cit. art. 16, comma 10, per cui, nell’eventualità ci siano degli altri coobbligati che abbiano introdotto la lite sul medesimo rapporto tributario, la definizione della lite effettuata da parte di uno di essi esplica efficacia anche a favore degli altri;

– pertanto, presupposto per la estensione dell’efficacia del condono richiesto da uno coobbligati a favore degli altri è sempre l’esistenza di una lite fiscale pendente sul medesimo rapporto tributario, il che non si verifica nell’ipotesi di coobbligato solidale dipendente, qual è l’assicuratore in forza di una obbligazione contrattuale autonoma di garanzia, non essendo ipotizzabile alcuna controversia pendente sul rapporto tributario che quest’ultimo possa definire;

– nella specie, il giudice non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, avendo, a fronte del pagamento da parte della Aurora Assicurazioni s.p.a. – quale solidalmente responsabile, in forza di polizza fideiussoria, della restituzione del rimborso Iva – della percentuale dovuta per definire la lite, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, annullato il provvedimento di diniego di condono, dichiarando la cessazione della materia del contendere del giudizio relativo all’impugnazione dell’avviso di rettifica;

– in conclusione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, affinchè esamini il merito della vicenda.

P.Q.M.

la Corte:

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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