Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30371 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30371 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 22452-2016 proposto da:
1.\ l’I 1\11(21 SOCIETÀ’ COOPERATIVA ARL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE
MATONTI;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363991001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controri corrente –

A)

Data pubblicazione: 18/12/2017

avverso la sentenza n. 2720/9/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONI
DISTACCATA di SALERNO, depositata il 22/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 10 febbraio 2016 la Commissione tributaria
regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno respingeva
l’appello proposto da La Fenice società cooperativa sociale a r.l.
avverso la sentenza n. 2195/14/14 della Commissione tributaria
provinciale di Salerno che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso
di accertamento per II.DD. ed IVA 2006. La CTR osservava in
particolare che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi
per l’annualità fiscale de qua di per sé precludeva l’accesso della società
contribuente al regime agevolato per le cooperative.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società
contribuente deducendo due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che:
Con il primo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione del D.M. 23
giugno 2004 e dell’art. 10, comma 8. d.lgs. 460/1994, poiché la CTR ha
ritenuto non spettanti le agevolazioni fiscali per le cooperative sociali
sulla base del solo presupposto della mancata presentazione della
dichiarazione reddituale per l’annualità oggetto dell’avviso di
accertamento impugnato.
Ric. 2016 n. 22452 sez. MT – ud. 22-11-2017
-2-

MANZON.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole di violazione/falsa
applicazione di plurime disposizioni legislative, poiché la CTR non ha
adeguatamente considerato la sussistenza dei presupposti di legge ai
fini dell’applicazione del regime agevolato delle cooperative sociali e
dell’allegazione defensionale di non colpevolezza nell’omissione della

1,c censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione,
sono infondate.
Va ribadito che:
-« \i fini del riconoscimento delle agevolazioni o esenzioni tributarie in
favore delle società cooperative, la conformità degli statuti ai principi
legislativi in materia di mutualità comporta una presunzione di
spettanza dei benefici, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 601, in relazione all’art. 26 del d.l.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577,
la cui natura, peraltro, è relativa e non impedisce all’Amministrazione
finanziaria di disconoscere, per ogni singolo periodo di imposta, la
spettanza delle suddette agevolazioni ove dimostri, con accertamento
basato su dati concreti nel cui ambito assume particolare rilievo
l’osservanza della disciplina in tema di devoluzione di utili, che la veste

mutualistica” funge da copertura ad una normale attività

imprenditoriale» (Sez. 5, Sentenza n. 21959 del 25/09/2013, Rv.
628608 – 01);
-«In tema di agevolazioni tributarie in favore di società cooperative,
per l’applicazione del beneficio previsto dall’art. 12 della legge 16
dicembre 1977, n. 604, non è sufficiente che la cooperativa possieda i
requisiti necessari per entrare nel sistema agevolativo, ma è necessario,
pur in assenza di esplicita indicazione legislativa, che essa abbia, con
riferimento allo specifico periodo di imposta, regolarmente presentato
la dichiarazione dei redditi e correttamente tenuto la contabilità, in
Ric. 2016 n. 22452 sez. MT – ucl. 22-11-2017
– 3-

trasmissione informatica della dichiarazione reddituale 2006.

quanto l’Amministrazione finanziaria deve essere messa in condizione
di svolgere il proprio compito di controllo ed accertamento dei
presupposti per godere dei benefici in questione» (Sez. 5, Sentenza n.
8140 del 11/04/2011, Rv. 617640- 01).
La sentenza impugnata ha fatto piena ed espressa applicazione dei

merita sicuramente cassazione.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società contribuente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in curo
2.300 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, 22 novembre 2017
Il Pre

principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali, sicchè non

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