Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30370 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 07/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

SOGEME Società Generale Meccanica s.r.l. in persona del legale

rapp.te pro tempore, elett.te dom.ta in Roma alla via B. Lucchese 29,

presso lo studio dell’avv. G. Petrucciani, rapp.to e difeso dagli

avv.ti Cina Angelo e Pietro Colucci;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Molise n. 108/2007/03 depositatali 15/1/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 7/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. VIOLA Alfredo Pompeo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da SOGEME Società Generale Meccanica s.r.l.

contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Campobasso n. 111/1/2005 che aveva accolto il ricorso della società avverso le cartelle di pagamento n. (OMISSIS) per iva, irpeg e irap relative agli anni 1998 e 1999. La CTR riteneva tardive le iscrizioni a ruolo in quanto intervenute successivamente al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni, nonchè la inapplicabilità del D.L. n. 106 del 2005 in quanto norma sopravvenuta.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 7/12/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOLIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e 43 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la notifica delle cartelle relative alle annualità 1998 e 1999 effettuata il 10/9/2004 fosse tardiva.

Il motivo è manifestamente fondato sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui: “In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni. Siffatta regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta Legge Di Conversione n. 156 del 2005 che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. b), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999. In questo caso occorre distinguere: a) le ipotesi di rettifica cartolare (o formale), per le quali la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, nel testo vigente ratione temporis); b) le ipotesi di controllo formale (o, più rettamente, cartolare), per le quali, a pena di decadenza, deve provvedersi sia all’iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (secondo il combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, entrambi nel testo vigente ratione temporis), sia alla notifica della cartella di pagamento al contribuente entro il giorno cinque del mese successivo a quello nel quale il ruolo sia stato consegnato al concessionario a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24, (anche in questo caso, nel testo vigente ratione temporis) (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15313 del 2009 ; n. 16826 del 2006). Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Molise.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Molise.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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