Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30370 del 23/11/2018
Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 23/11/2018), n.30370
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10340-2012 proposto da:
L.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI TOR
FIORENZA 56, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI GIORGIO,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NAPOLI 2 in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 95/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,
depositata l’08/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/06/2018 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO.
Fatto
RILEVATO
che:
L.G. ricorre avverso la sentenza n. 95/34/11, depositata il 8/3/2011, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha riformato la pronuncia del giudice di “prime cure”, che, aveva accolto il ricorso proposto da L.G., ed avente ad oggetto la cartella di pagamento n. (OMISSIS), relativa al controllo formale del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, del mod. unico 2004, per omessi e tardivi versamenti, per un carico totale di Euro 13.661,81;
la CTR di Napoli, per quanto qui rileva, fondava la pronuncia di riforma, sulla base del principio affermato da questa Corte (Cass.n. 17396/10), secondo il quale, la “comunicazione di irregolarità” alla quale fa riferimento del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, è prevista dalla citata norma, solo, per il caso in cui il controllo automatico della dichiarazione rilevi un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ossia un errore del contribuente, errore non sussistente per il giudice d’appello nella fattispecie in disamina;
avverso la pronuncia della CTR, ricorre per Cassazione L.G., affidandosi a due motivi;
l’Agenzia delle Entrate, ritualmente intimata, difende con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e art. 112 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 1 e art. 5,per avere il giudice d’appello ritenuto non sussistente l’obbligo di preventiva comunicazione, al contribuente, previsto dal citato art. 36 bis, in tutte le ipotesi dì controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, oltre che per assoluta carenza di motivazione e d’istruttoria, e mancata pronuncia su parte della domanda;
2. con il secondo motivo viene dedotta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’assoluta carenza di motivazione e d’istruttoria della pronuncia resa dalla CTR di Napoli;
3. i due motivi di ricorso appaiono manifestamente infondati, ed in quanto connessi, vanno esaminati congiuntamente;
4. infatti, per orientamento consolidato di questa Corte (ex plurimis Cass. n. 7347/2008), al quale il Collegio ritiene di dover dare continuità, qualora, come nel caso che occupa, l’ufficio delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, provveda alla liquidazione e alla riscossione del credito tributario, secondo le modalità previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della sola dichiarazione, con la procedura contemplata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, che non prevede un atto di accertamento, bensì, richiede la sola notificazione della cartella, non sussiste alcun obbligo, in capo all’ufficio delle entrate, dì previa “comunicazione di irregolarità”, come preteso dalla ricorrente, atteso che la cartella costituisce, direttamente, l’atto con il quale viene legittimamente esercitata la pretesa tributaria sulla base dei dati riportati nella dichiarazione resa dal contribuente;
5. tale assunto trova come unica eccezione, che, peraltro non ricorre nel caso di specie, solo, nell’ipotesi di errore emergente sulla base della dichiarazione, e sussistendo il quale, si rende, quindi, necessario attivare il contraddittorio nei confronti del contribuente mediante l’invio della “comunicazione di irregolarità,” mentre nel caso in esame è pacifico che sì tratta di semplici omissioni o ritardo nei versamenti;
6. non risulta, inoltre, conferente la censura rivolta nei motivi di ricorso, in riferimento ai dedotti vizi di carenza di motivazione, atteso che le doglianze si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione delle valutazioni operate dal giudice di merito, che come tale, risulta finalizzata all’ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità;
7. per quanto precede, il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la contribuente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018