Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30370 del 18/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30370 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 22214-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DEI LO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
CANTARINI MECCANICHE S.R.L. P.I.1558770424, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PONIA n.2, presso lo studio dell’avvocato RANIERO
VALLE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SPECIALE;

– contro ricorrente –

Data pubblicazione: 18/12/2017

avverso la sentenza n. 267/3/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ANCONA, depositata il
25/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 14 aprile 2015 la Commissione tributaria
regionale delle Marche respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle
entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 50/2/09 della
Commissione tributaria provinciale di Ancona che aveva accolto il
ricorso della Cantarini Meccaniche srl contro l’avviso di accertamento
IRAP, IRPEG, IVA 2004. La CTR osservava in particolare che la
motivazione dell’atto impositivo impugnato non era adeguata sul
punto, dirimente, sollevato dalla società contribuente in sede di
contraddittorio endoprocedimentale, della inclusione nel cluster n. 2, in
luogo del cluster n. 33 utilizzato ai fini accertativi.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memoria.
Considerato che:
Con l’unico mezzo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa
applicazione di plurime disposizioni legislative, poiché la

crR

ha

affermato il vizio motivazionale dell’avviso di accertamento impugnato
in punto applicazione dello studio di settore in concreto.
Ric. 2016 n. 22214 sez. MT – ud. 22-11-2017
-2-

NIANZON.

La censura è fondata.
Va ribadito che «I parametri o studi di settore previsti dall’art. 3,
commi 181 e 187, della 1. n. 549 del 1995, rappresentando la risultante
dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su
campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori

legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analiticoinduttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, che
deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il
contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto,
contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di
mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da
allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri
fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che
sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario
standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione
dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di
accertamento. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1,
n. 1, c.p.c.)» (Sez. 5, Sentenza n. 14288 del 13/07/2016, Rv. 640541 01).
In base al principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale
bisogna ribadire, tra l’altro e per quanto specificamente rileva in
relazione alla censura de qua, che era dunque preciso onere dell’Ente
impositore motivare adeguatamente sulla concreta applicabilità dello
studio di settore al rapporto tributario con la società contribuente, a
partire dal cluster di riferimento, questione che è l’oggetto essenziale
della controversia d’imposta in esame.
Stando al contenuto dell’atto impositivo impugnato, richiamato per
autosufficienza nel ricorso agenziale e peraltro ben individuato anche
Ric. 2016 n. 22214 sez. MT – ud. 22-11-2017
-3–

che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il

nella sentenza impugnata, vi è effettivamente da constatare che tale
onere motivazionale è stato adeguatamente assolto, anche in
conseguenza del contraddittorio endoprocedimentale che sul punto vi
era stato, peraltro ottenendosi un risultato che comunque evidenziava
uno scostamento valorizzabile sul piano della verifica fiscale,

cluster 2 -come invece preteso dalla società contribuente- nonostante il
ricalcolo effettuato, così giustificandosi argomentativamente le
conseguenti pretese creditorie erariali portate dall’atto impositivo
medesimo.
In altri termini va dunque constatato che nel caso di specie l’agenzia
fiscale ha applicato esattamente le modalità procedurali indicate da
questa Corte, secondo l’ulteriore consolidato principio di diritto che
«In tema di “accertamento standardizzato” mediante parametri o studi
di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento
essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima
l’azione amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimento ad una
elaborazione statistica su specifici parametri, di per sé soggetta alle
approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario
adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo
così emergere gli elementi idonei a commisurare la “presunzione” alla
concreta realtà economica dell’impresa. Ne consegue che la
motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero
rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata
(anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state
disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di
contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e
concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri
e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna
Ric. 2016 n. 22214 sez. MT – ud. 22-11-2017
-4-

comunque confermandosi l’ applicabilità del cluster 33 in luogo del

limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente» (Sez. 5,
Sentenza n. 27822 del 12/12/2013, Rv. 629568 – 01).
La CFR marchigiana ha quindi sicuramente errato nell’applicazione
delle norme evocate dalla ricorrente, con particolare e specifico
riguardo alla asserita, ma non sussistente, illegittimità dell’avviso di

Piuttosto il giudice tributario di appello, in applicazione degli altri
profili dei citati arresti giurisprudenziali, dovrà valutare l’assolvimento
dell’onere contro probatorio gravante sulla società contribuente
nonché vagliare le sue ulteriori allegazioni difensive.
In difformità alla proposta del relatore, la sentenza impugnata va
dunque cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a
quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 22 novembre 2017
Il Presid
Etto

accertamento impugnato per difetto di motivazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA