Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3037 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. I, 10/02/2010, (ud. 15/10/2009, dep. 10/02/2010), n.3037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5286/2007 proposto da:

A.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

09/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/10/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI SCHIAVON che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, accolga il ricorso per quanto di ragione, ai sensi

dell’art. 375 c.p.c., per manifesta fondatezza, nei limiti di quanto

sopra precisato, e lo respinga nel resto, per manifesta infondatezza,

con ogni conseguenza di legge.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 9 febbraio 2006, la Corte d’appello di Napoli, decidendo sulla domanda proposta dalla signora A.A., condannò il Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione dovuta per l’irragionevole durata di un processo, introdotto con ricorso 3 aprile 1997 davanti al Pretore di Salerno, e deciso nel grado di appello – introdotto il 17 giugno 1999 contro la sentenza di primo grado del 19 giugno 1998 – con sentenza depositata il 14 settembre 2004, per accessori di legge sul trattamento di disoccupazione pagato in ritardo, liquidando per il periodo eccedente la durata ragionevole (determinato in un anno e quattro mesi, tenuto anche conto del ritardo imputabile alla stessa parte) il danno non patrimoniale in Euro 535,00, in ragione dell’oggetto del contendere di modestissima rilevanza sia economica e sia esistenziale.

Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre la Signora A. con atto notificato in data 7 febbraio 2007, con sette mezzi d’impugnazione.

L’amministrazione resiste con controricorso notificato il 15 marzo 2007.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi la manifesta fondatezza del ricorso nella parte concernente la liquidazione della riparazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il quinto motivo di ricorso, con il quale si censura l’illegittima riduzione della riparazione liquidata dalla corte del merito, rispetto ai parametri della Corte di Strasburgo, motivata con l’oggetto di modestissima rilevanza economica ed esistenziale è fondato per quanto di ragione, avendo la corte territoriale liquidato, per il ritardo di un anno e quattro mesi, Euro 535,00.

La Corte considera al riguardo che uno scostamento, da parte del giudice di merito, rispetto al parametro di mille euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di 750,00 Euro, sia giustificato quando ricorrano fattori, quali la modestia della posta in giuoco accertata nella fattispecie, ed una durata del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria.

infondati sono i motivi concernenti la durata ragionevole del processo presupposto (primo motivo), nella determinazione della quale il giudice di merito si è attenuto a consolidati criteri elaborati dalla giurisprudenza e non è incorso in vizi di legittimità, e il criterio di commisurazione temporale della liquidazione per anno di ritardo, piuttosto che di durata (quarto motivo), in conformità con la L. n. 89 del 2001, art. 2. Inammissibili sono il secondo motivo, che non contiene alcuna censura, il terzo, senza relazione con il contenuto della decisione, e il sesto, vertente sui rinvii ma privo di censure specifiche; mentre assorbito dall’accoglimento del quinto motivo è il settimo motivo, circa la liquidazione delle spese del giudizio di merito.

Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato in accoglimento del motivo accolto, e la causa può essere decisa anche nel merito.

Dovendo la posta in giuoco considerarsi modesta, come già accertato dal giudice di merito, è giustificata una liquidazione del danno non patrimoniale in ragione di Euro 1.000,00, per un anno e quattro mesi d’irragionevole ritardo nella definizione del giudizio, con gli interessi legali dalla proposizione della domanda al saldo.

L’amministrazione è altresì condannata al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 420,00 per onorari e Euro 330,00 per diritti.

Le spese del giudizio di cassazione sono liquidate in Euro 700,00 di cui Euro 600,00 per onorari e, in ragione del solo parziale accoglimento del ricorso, dichiarate compensate per metà.

Tutte le spese sono distratte a favore dell’avvocato Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 1.000,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda, e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito in Euro 50,00 per esborsi, Euro 330,00 per diritti, Euro 420,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore dell’avvocato Alfonso Luigi Marra antistatario;

che compensa in misura della metà e per il giudizio di legittimità, gravando l’amministrazione della residua metà, e che determina per l’intero in Euro 700,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore dell’avvocato Alfonso Luigi Marra antistatario.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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