Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3037 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 09/02/2021), n.3037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1138 – 2020 R.G. proposto da:

D.S.F., – c.f. (OMISSIS), – elettivamente domiciliato,

con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Sassari, al viale Umberto,

n. 72, presso lo studio dell’avvocato Michele Torre che

disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Edoardo Morette lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, – c.f. (OMISSIS), – in persona del

Ministro pro tempore.

– intimato –

avverso il decreto n. 2501/2019 della Corte d’Appello di Cagliari,

sezione distaccata di Sassari,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre

2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso ex L. n. 89 del 2001, alla Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, depositato il 16.5.2019 D.S.F. si doleva per l’irragionevole durata del procedimento penale instaurato a suo carico, definito con sentenza n. 203 del 16.4.2018, con la quale il Tribunale di Sassari aveva dichiarato non doversi procedere in ordine al reato – di cui agli artt. 110 e 81 c.p. ed al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 30 e 44 – ascrittogli per intervenuta prescrizione.

Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con Decreto 23 Luglio 2019, il consigliere designato rigettava il ricorso.

Opinava nel senso che, L. n. 89 del 2001, ex art. 2, comma 2 sexies, lett. a), il danno non patrimoniale doveva presumersi, salvo prova contraria, insussistente a motivo dell’intervenuta dichiarazione di prescrizione del reato.

3. D.S.F. proponeva opposizione.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

4. Con decreto n. 2501 del 2019, la Corte di Cagliari, sezione di Sassari, rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese del giudizio.

La corte reputava tra l’altro manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, lett. a), per asserita violazione degli artt. 3,24,111 e 117 Cost..

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso D.S.F.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

6. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. Il ricorrente ha depositato memoria.

8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2, 2-bis, e comma 2-sexies, lett. a), degli artt. 1, 2 C.E.D.U., art. 7 C.E.D.U., par. 6, e art. 13 C.E.D.U., dell’art. 42Cost. e art. 117Cost., comma 1, dell’art. 129 c.p.p..

Deduce che il processo penale “presupposto” è durato complessivamente 8 anni e 10 mesi, dal 16.6.2009, data in cui ha subito il sequestro preventivo degli immobili di sua proprietà, al 16.4.2018.

Deduce che non sussiste alcun ostacolo al riconoscimento dell’equo indennizzo limitatamente al periodo compreso tra il 16.4.2012 ed il 13.5.2015, data in cui è maturata la prescrizione del reato.

Deduce che la corte di merito avrebbe dovuto rilevare l’illegittimità del comportamento del giudice penale per non aver dichiarato la prescrizione a decorrere dal 13.5.2015.

9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 2 Cost., art. 111 Cost., comma 2, e art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 C.E.D.U..

Deduce che la corte distrettuale non si è pronunciata sull’illegittimità dei rinvii disposti dal giudice penale nel giudizio “presupposto”.

Deduce che la corte territoriale avrebbe dovuto dar atto che il giudice penale avrebbe dovuto, a sua volta, dichiarare il suo proscioglimento sin dal 13.5.2015; che del resto il giudice penale si è pronunciato senza attendere il responso della Camera grande della Corte Europea.

10. Con il terzo motivo il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. a), per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., art. 111 Cost., comma 2, e art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 C.E.D.U., par. 1, e art. 13 C.E.D.U..

Deduce che la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo in ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione viola il principio di effettività della tutela indennitaria.

11. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

Ciò viepiù che il ricorrente, a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta, ha, sì, provveduto al deposito di memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

E nondimeno le argomentazioni di cui alla memoria non esplicano alcun rilievo, tanto più, segnatamente, che le argomentazioni di cui alla memoria stessa, paragrafi primo ed secondo, si correlano a supposte eccezioni del Ministero, che viceversa – così come si è anticipato – è rimasto intimato.

12. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso – da disaminare contestualmente siccome significativamente connessi – sono dunque ed in ogni caso inammissibili.

13. Il dictum della corte sarda è ancorato ad una duplice ratio decidendi.

13.1. La prima ratio si esplicita come di seguito.

E’ da escludere che la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. a) – quale introdotto dalla L. n. 208 del 2015, con decorrenza dall’1.1.2016 – sia stato dal consigliere designato applicato retroattivamente: la disposizione è stata applicata ad un giudizio di equa riparazione iniziato successivamente all’1.1.2016.

Il consigliere designato ha correttamente respinto il ricorso in difetto di allegazione e prova del danno non patrimoniale, difetto di allegazione e prova del danno che D.S.F., con l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, non ha in alcun modo censurato.

13.2. La seconda ratio si esplicita come di seguito.

La difesa dell’imputato – istante ex lege “Pinto” – D.S.F. ha all’udienza, nel giudizio “presupposto”, del 13.5.2015, allorchè era già maturata la prescrizione, concluso in via principale per l’assoluzione e, solo qualora fosse stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, ha insistito per il dissequestro del bene. Cosicchè i rinvii disposti dal tribunale, in attesa della pronuncia della Camera grande della Corte Europea in punto di compatibilità della confisca con la dichiarazione di prescrizione del reato, rispondevano all’interesse dell’imputato ad ottenere un provvedimento favorevole anche con riguardo alla disponibilità del bene sequestratogli.

14. Ebbene il primo ed il secondo motivo attingono esclusivamente la seconda ratio e lasciano del tutto impregiudicata la prima, id est l’affermazione della corte d’appello secondo cui il difetto di allegazione e prova del danno non patrimoniale non era stato specificamente censurato da D.S.F. con l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter.

15. Sovviene perciò l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti; ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4293; Cass. 11.1.2007, n. 389).

16. La questione di legittimità costituzionale veicolata dal terzo motivo è manifestamente infondata.

Va in toto condiviso il rilievo espresso al riguardo dalla corte di merito, ovvero l’affermazione secondo cui la disposizione censurata non esclude nè limita la possibilità di agire in giudizio, bensì semplicemente disciplina l’onere probatorio correlato alla domanda risarcitoria, incidendo esclusivamente sulla ripartizione del medesimo onere.

17. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese; nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

18. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001; il che rende inapplicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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