Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3037 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.06/02/2017),  n. 3037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29500-2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

168, presso lo studio dell’avvocato LUCA TANTALO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA CONSIGLIA DILILLO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.F., quale erede di T.F.V.,

L.C., T.F.D., T.F.M.,

T.F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 197/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 13/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., datata 21.9.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti (a mezzo p.e.c. il 22.10.16), relativa al ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Potenza n. 197 del 13.5.15, del seguente letterale tenore:

“1.- S.G. ricorre a questa Corte, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata respinta la sua domanda di revocazione della sentenza della medesima corte territoriale, intercorsa in causa relativa al pagamento di fornitura di marmi, di cui lo S. aveva addotto vizi o difetti – con T.F.F. e gli eredi di T.F.V. (Laddaga Concetta, T.F.D., M. e A.). Gli intimati non notificano controricorso.

2.- Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) parendo dovervisi rigettare.

3.- Il ricorrente articola due motivi:

– il primo, rubricato “sull’erroneità dell’impugnazione per revocazione – infondatezza – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio acclarato tra le parti – falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, sotto un duplice aspetto: un primo, relativo al fatto che la fotocopia della copia commissione di esso S. non era stata depositata in data 17 luglio 1989 nel fascicolo di parte del giudizio pretorile di opposizione, ma solo in data 25.3.1992 nel successivo giudizio di querela di falso dinanzi al tribunale di Matera; un secondo, relativo ad una non meglio specificata mancata applicazione del principio generale della conservazione delle impugnazioni;

– il secondo, rubricato “errata interpretazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4″, con cui si duole della negazione, da parte della corte territoriale, della ricorrenza della fattispecie dell’errore revocatorio nella ricostruzione dei fatti e, tra l’altro, nella conclusione della conoscenza – da parte di esso S. – della copia commissione in base ad un documento erroneamente accluso al fascicolo di parte dell’opposizione a decreto ingiuntivo anzichè a quello della querela di falso.

4.- La qui gravata sentenza ha correttamente escluso che le doglianze siano sussumibili entro l’errore di fatto rilevante ai fini dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4: visto che l’imputazione della conoscenza della copia commissione era avvenuta – nella sentenza oggetto di revocazione – in base ad una data di produzione del documento, la conclusione cui in quella sede il giudice del merito era giunto era l’esito appunto di una serie di valutazione e di fatti, sia pure addotti come malamente apprezzati e ricostruiti, tanto che lo stesso odierno ricorrente deve ammettere (piè della tredicesima e non numerata facciata dell’odierno ricorso) che la corte di appello era stata indotta in errore dalle stesse modalità di presentazione dei documenti di parte.

5.- E, per consolidato insegnamento (puntualmente richiamato nella qui gravata sentenza), non integra l’errore revocatorio qualunque preteso erroneo risultato di attività di ricostruzione di circostanze di fatto, mediante rielaborazione dei dati desunti dagli elementi probatori comunque acquisiti agli atti (benchè, a detta dell’odierno ricorrente, in modo erroneo, come peraltro si ricaverebbe ma solo sulla base di una complessa attività di riscontri anche induttivi, a smentire le risultanze immediate del contenuto del fascicolo dai suoi stessi difensori formato): tanto piuttosto trasmodando allora in un errore di valutazione o di giudizio e pertanto di diritto e, in quanto tale, dovendo formare oggetto – quando possibile, come quando affligga sentenze non irrevocabili degli ordinari mezzi di impugnazione.

6.- Pare impossibile, quindi, evitare di proporre al Collegio il rigetto del ricorso, restando ovviamente precluso, dalla conseguita condivisione della conclusione di inammissibilità della revocazione, l’esame del merito della doglianza avverso la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza già oggetto di quell’impugnazione (la n. 345/13 di quella stessa corte, dep. il 29.11.13)”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate, ma il difensore del ricorrente ha depositato memoria.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dalla parte ricorrente: invero, non può contestarsi che l’errore descritto come commesso dalla corte di appello nella sentenza oggetto di revocazione non è affatto un errore revocatorio, perchè non possiede i relativi requisiti, come richiamati dalla giurisprudenza indicata nella relazione e confermati in modo ulteriore da Cass. Sez. Un., 16 novembre 2016, n. 23306; e tanto che esso poteva farsi valere, a tutto concedere, in sede di impugnazione ordinaria e cioè di ricorso per cassazione contro la prima sentenza.

4.- Così, quell’eventuale errore non poteva essere apprezzato in sede di revocazione e correttamente tanto è stato dichiarato dalla corte di appello in sede rescindente con la sentenza qui gravata: sicchè, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va rigettato, pur non essendovi luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendovi svolto attività difensiva gli intimati.

5.- Deve, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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