Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30369 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

U.C.A., elett.te dom.to in Roma, al Largo Messico

n. 6, presso lo studio dell’avv. Sposato Piergiorgio e Michele

Venturiello, dai quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana n. 113/31/07 depositata il 23/1/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 6/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. IANNELLI Domenico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da U.C.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello incidentale proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Pistoia n. 78/4/2005 che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) Irpef 1999. La CTR riteneva che nel caso di specie non fosse “ravvisatile alcuna presunzione legale e le presunzioni semplici basale sui versamenti sul c/c bancario cointestato non sono configurabili come gravi precise e concordanti come richiesto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38”.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 6/12/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo (con cui deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 546, art. 54 e 23 nonchè art. 155 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la ricorrente assume la nullità della decisione in quanto fondata su un appello incidentale tardivamente proposto.

La censura è infondata alla luce della circolare del Dipartimento delle Politiche Fiscali n. 11400 del 23/2/2007 con la quale venne disposta la chiusura delle Commissioni tributarie nella giornata del sabato; di talchè, in relazione all’appello ricevuto in data 16/1/2007, tempestivo risulta il deposito dell’appello incidentale lunedì 19/3/2007.

Con secondo motivo (con cui deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente assume che la CTR avrebbe violato tali norme nell’escludere che l’accertamento ex art. 32 ponesse una presunzione legale in favore dell’amministrazione.

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sentenza n. 2438 del 05/02/2007; Sez. 5. Sentenza n. 9103 del 05/07/2001) secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù della presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 – che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’ari 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici – sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività d’impresa, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Toscana.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta i primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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