Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30369 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 23/11/2018), n.30369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23638-2011 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA V.LE MAZZINI 113,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DI BATTISTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROBERTO FICCARDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI 3 in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 22/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2018 dal Consigliere Dott. PERINU RENATO.

Fatto

RILEVATO

che:

P.M. propone ricorso avverso la sentenza n. 92/38/11, depositata in data 22/2/2011, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Roma, confermava la decisione della Commissione Provinciale che aveva rigettato i gravami proposti, dalla stessa P.M., avverso gli avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia delle Entrate di Velletri nei confronti della Associazione Sportiva Gimnicus per omesso versamento di imposta ai fini IRPEG – IRAP ed IVA, con riferimento agli anni 1999/2003, in violazione dell’art. 87, lett. B), TUIR;

in particolare, per quanto qui rileva, la CTR respingeva il gravame, sulla base del presupposto che al di là delle previsioni statutarie, peraltro non suffragate da elementi concreti di supporto, la persona giuridica sopra indicata non possedeva la natura di associazione sportiva senza scopo di lucro, bensì, la figura tipica di ente commerciale esercitato in forma di impresa individuale;

avverso la pronuncia della CTR, ricorre per Cassazione P.M. affidandosi a due motivi e presentando memoria ex art. 378 c.p.c.;

l’Agenzia delle Entrate difende con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo articolato sotto un duplice profilo, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sulla eccepita carenza di legittimazione passiva in capo alla P., e per omessa motivazione in relazione alla mancata e/o erronea valutazione delle partite deflattive nel calcolo del reddito ascritto all’Associazione sportiva Gimnicus;

2. con il secondo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 90,per l’errata qualificazione di ente commerciale attribuita all’Associazione Sportiva Gimnicus;

3. il ricorso risulta infondato alla stregua delle considerazioni che di seguito si espongono;

4. va, preliminarmente, esaminato il primo motivo, per evidenti ragioni di carattere pregiudiziale, attinenti la legittimazione passiva della ricorrente;

5. nello specifico non sussiste il prospettato vizio di omessa motivazione in merito alla legittimazione passiva della ricorrente, atteso che, con deduzioni sintetiche, ma esaustive, la CTR ha chiarito le ragioni del proprio convincimento, attribuendo valore decisivo sul punto in disamina, all’attestazione fornita dalla P. che, nel corso del processo verbale di constatazione, si qualificava agli accertanti, quale presidente della citata Associazione Sportiva Gimnicus, ed evidenziando, in particolare, che la stessa ricorrente risultava intestataria del conto corrente bancario della citata Associazione;

6. tali elementi indiziari, in quanto coerenti sul piano logico, non possono essere utilmente contestati nel presente giudizio di legittimità, in quanto attinenti a valutazioni di merito sottratte, per loro natura, al sindacato di legittimità, poichè laddove, come nel caso di specie, emerga la difformità rispetto alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato degli elementi delibati dal giudice di merito, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo, tesa, quindi, all’ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass., S.U., n. 24148/13), nè sussiste la lamentata, mancata, valutazione dei costi deducibili, atteso che la CTR ha dato atto della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, e soprattutto della mancata tenuta delle scritture contabili dalle quali, solo, potevano evincersi i costi deducibili;

7. parimenti infondato s’appalesa il secondo motivo;

8. per giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. n. 23789/16), infatti, il riconoscimento da parte del Coni della qualifica di società sportiva dilettantistica, in quanto requisito meramente formale non può di per sè stesso costituire elemento scriminante ai fini della sussistenza o meno della natura commerciale di una società o associazione, di conseguenza non paiono conferenti le censure mosse dal ricorrente sull’applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 90 e del D.L. n. 136 del 2004, inoltre le censure non colgono la ratio decidendi complessiva adottata dal giudice d’appello, che non si è limitato ad escludere i benefici fiscali riservati alle associazioni sportive senza fine di lucro per mancanza del riconoscimento da parte del CONI, ma per una ragione sostanziale, avendo ritenuto in fatto che l’associazione svolgesse una prevalente attività di carattere commerciale;

9. orbene, a fronte di ciò, tuttavia, la ricorrente si è limitata a prospettare doglianze relative al solo profilo concernente la natura di associazione sportiva della “Gimnicus”, e del correlato requisito del possesso del riconoscimento sportivo da parte del CONI, senza confutare gli altri requisiti ai quali la sentenza della CTR ha ricollegato il riconoscimento di società commerciale in capo alla suddetta associazione, con la conseguenza dell’inammissibilità delle censure di gravame mosse verso la prima “ratio decidendi”, atteso che, qualora, come nel caso in trattazione, la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni, determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla “ratio decidendi” non censurata (Cass. n.3951 del 1998);

10. per quanto precede, pertanto, il ricorso va respinto, e le spese liquidate secondo il principio di soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.200,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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