Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30367 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30367
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8463-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’Avvocato DI NOIA
ELISABETTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– cotroricorrente –
avverso la sentenza n. 452/01/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA del 20/11/2007, depositata il 11/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;
udito l’Avvocato MADDALO ALESSANDRO, difensore della ricorrente, che
si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato DI NOIA ELISABETTA, difensore del controricorrente,
che chiede la decisione ai sensi dell’art. 384 del c.p.c. e il
rigetto del ricorso;
è presente l’Avvocato Generale nella persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la
cassazione con rinvio.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
1. Con sentenza n. 452/1/07, depositata l’11.2.08, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma (OMISSIS), avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto da B.M. dirigente ENEL, nei confronti del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRPEF, indebitamente trattenuta – a suo dire – dal datore di lavoro, quale sostituto di imposta, sull’indennità di natura previdenziale corrisposta nell’anno 2001.
2. La CTR riteneva, infatti, che l’Ufficio avesse proposto in appello un’eccezione nuova, come tale inammissibile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57 avendo contestato, solo nel secondo grado del giudizio, la sussistenza di un contratto di assicurazione o di capitalizzazione, ai fini del riconoscimento del trattamento fiscale richiesto dal contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4.
3. Avverso la sentenza n. 452/1/07 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando due motivi, ai quali l’intimato ha replicato con controricorso. Le parti hanno prodotto memorie ex art. 378 c.p.c..
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
1. Con i due motivi di ricorso – che, stante la loro evidente connessione vanno trattati congiuntamente, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2 per avere la CTR erroneamente dichiarato inammissibile l’appello, assumendo che l’amministrazione avrebbe proposto solo nel secondo grado del giudizio un’eccezione nuova, a fronte del ricorso del contribuente nei confronti del silenzio di rifiuto opposto dalla stessa amministrazione all’istanza di rimborso in discussione.
2. La censura è fondata e va accolta.
2.1. Ed invero, secondo l’insegnamento di questa Corte, quando il contribuente impugni il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l’amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi – di conseguenza – “a tutto campo”, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto.
Ne consegue che le eventuali “falle” del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello dall’amministrazione a prescindere dalla preclusione posta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 in quanto, comunque, attengono all’originario “thema decidendum” (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso) fatto salvo il limite del giudicato (Cass. 11682/07).
3. Di conseguenza, ad avviso della Corte, avendo l’amministrazione contestato, fin dal primo grado del giudizio, come si evince dalla stessa impugnata sentenza, alla richiesta del contribuente di applicazione del più favorevole regime di tassazione, alcuna preclusione la medesima – attesa la materia del contendere – deve ritenersi abbia incontrato nel giudizio di appello, al fine di dimostrare la non spettanza del rimborso richiesto dal contribuente.
4. Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, la sentenza n. 452/1/07 va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che si atterrà, nel decidere la controversia, al suesposto principio di diritto.
5. Il giudice di rinvio provvederà, altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 6 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011