Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30367 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 28/06/2018, dep. 23/11/2018), n.30367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6821-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 137/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 26/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO;

lette le conclusioni scritte dei Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. MOLINO PIETRO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 137/39/10, depositata il 26.01.2010 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina;

ha riferito che a seguito di verifica condotta da militari della GdF presso la società CE.DA.CON di T.V. & C sas e del conseguente processo verbale di constatazione era notificato, oltre che alla società, anche al socio S.E. l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo all’anno d’imposta 1998, avverso il quale l’odierno intimato proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina.

Il giudizio di primo grado si concludeva con la sentenza n. 201/03/06 che accoglieva il ricorso. L’Agenzia adiva la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, che con la sentenza ora impugnata rigettava l’appello.

La ricorrente censura con quattro motivi la pronuncia:

con il primo per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver sostenuto che l’avviso di accertamento nei confronti del socio andava annullato essendo stata già annullato l’atto impositivo nei confronti della società, laddove quest’ultima decisione non era passata in giudicato;

con il secondo per omessa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver sospeso il giudizio nei confronti del socio nelle more della costituzione di un giudicato sull’accertamento relativo alla società;

con il terzo per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per le inadeguate argomentazioni del giudice d’appello, che non consentono di ripercorrere l’iter logico da questi seguito;

con il quarto per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39, nonchè dell’art. 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inosservanze delle regole sull’accertamento nonchè sulle presunzioni, poste a fondamento dell’accertamento.

Ha pertanto concluso per la cassazione della sentenza, con ogni conseguente statuizione.

L’intimato, cui risulta regolarmente notificato il ricorso, non si è costituito.

Il P.G. ha depositato le conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo è fondato e trova accoglimento.

La decisione del giudice regionale ha motivato il rigetto dell’appello della Agenzia affermando che comunque l’atto impositivo nei confronti della società, di cui il S. era socio accomandante al 50%, era stato a sua volta annullato. Sennonchè, si duole la ricorrente, quella sentenza non era definitiva, e pertanto la motivazione è erronea.

Questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato, a cui questo collegio ritiene di dare continuità, che nella ipotesi di comunanza dei presupposti fra il contenzioso attinente all’accertamento dei redditi di una società e quello riguardante l’accertamento dei relativi redditi di partecipazione da imputarsi ai soci discenda un nesso di consequenzialità, in virtù del quale, nel caso di distinta e autonoma instaurazione delle relative vertenze dinanzi al giudice tributario, si rende inevitabile che la decisione intervenuta nel primo dei suddetti contenziosi si rifletta sulla pronuncia afferente il secondo. Tuttavia, qualora sia gravata di appello la pronuncia riguardante il socio, il gravame non può essere deciso sulla base della decisione intervenuta nel contenzioso riguardante la società, senza previamente accertare se questa sia passata in giudicato (Cass., sent. n. 14696/2006; 5932/2007; cfr. anche sent. 3565/2010; ord. 22942/2015). Ne discende che il giudice regionale, nel ritenere che una sentenza relativa alla società, e a lei favorevole, possa riflettersi favorevolmente sulle ragioni del socio, ha errato, quanto meno per non aver chiarito, se tale pronuncia fosse o meno passata in giudicato, dovendosi peraltro aggiungere che, se non ancora passata in giudicato, in materia di accertamento di utili extracontabili relativo a società di persone vige il principio del litisconsorzio necessario, con ogni conseguenza derivante dal suo mancato rispetto. Il giudice regionale doveva pertanto verificare se la sentenza nei confronti della società, pur senza il rispetto del litisconsorzio, fosse comunque passata in giudicato, mentre nulla a tal fine emerge dalla sentenza impugnata.

Il secondo motivo, con il quale l’Agenzia lamenta la mancata applicazione della sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., è infondato. A tal fine è sufficiente evidenziare che nel caso di specie si tratta di una società di persone e non di capitali a ristretta base azionaria, a cui solo va applicato l’istituto della sospensione ex art. 295 c.p.c., laddove per le prime si richiede la costituzione del litisconsorzio (cfr. Cass., ord. n. 23323/2014).

E’ fondato anche il terzo motivo, con il quale l’Ufficio lamenta il vizio motivazionale per essersi limitato il giudice regionale a riportarsi acriticamente alla motivazione della sentenza appellata.

La sentenza così recita: “la Commissione Tributaria Provinciale, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso del contribuente con una motivazione articolata e circostanziata, motivazione che viene condivisa in pieno da questo Collegio. Le eccezioni sollevate dall’Ufficio nell’atto di appello hanno già formato oggetto di disamina nella richiamata sentenza che in quella riguardante la società e questo Collegio non ravvisa motivi per pervenire ad una diversa conclusione.”.

In materia di vizio di motivazione la Corte ha affermato che la sua deduzione non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cfr. Cass., Sez. 5, ord. n. 19547/2017; sent. n. 17477/2007).

Ebbene, nel caso che ci occupa la sentenza opera un mero rinvio a quella appellata, che ritiene di condividere, aggiungendo poi un altrettanto generico riferimento alle eccezioni sollevate in appello, a fronte delle quali sostiene che già la prima sentenza aveva dato risposta.

Ebbene, la sentenza d’appello non spende una sola parola, limitandosi ad un mero acritico rinvio alle motivazioni del giudice di primo grado, neppure riprodotte, e senza che quel formale cenno ai motivi di appello sia in grado di soddisfare l’esigenza di una compiuta motivazione che, anche quando redatta con rinvio alla pronuncia impugnata, deve far mostra di rispondere ai motivi di critica sollevati con l’atto d’appello. Nel ricorso infatti la difesa della Agenzia ha evidenziato le censure mosse in sede d’appello alla sentenza della Commissione provinciale (sull’erronea negazione del valore probatorio degli elementi addotti dalla Amministrazione a sostegno dell’accertamento;

sull’erroneo governo delle prove presuntive; sull’irregolare ed omessa tenuta della contabilità; sulla valenza indiziaria delle dichiarazioni rilasciate da soggetti terzi agli accertatori; sui rapporti sociali tra il gestore della società e altre compagini sociali implicate nell’intera vicenda sottoposta al vaglio degli accertatori, con la conseguente scarsa credibilità delle prestazioni gratuite di servizi; sui contratti di locazione e di utenze elettriche e telefoniche; sulle movimentazioni bancarie). Trattasi di censure fondate su elementi che, dalle evidenze del ricorso e dalla motivazione della sentenza del giudice provinciale -riportata nel ricorso- non appaiono neppure essere state tutte trattate dal giudice di primo grado, sicchè il mero rinvio a questa motivazione da parte del giudice regionale si traduce in una motivazione del tutto insufficiente ed omissiva.

Manca in conclusione ogni possibilità di controllo del procedimento logico-giuridico seguito dalla Commissione regionale, imputabile al vizio motivazionale.

L’accoglimento del terzo motivo assorbe il quarto.

Considerato che

il ricorso è pertanto fondato nei limiti dei motivi accolti e per l’effetto la sentenza va cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, perchè, oltre che sulle spese del presente giudizio, decida sulle questioni poste nei motivi accolti, con preliminare verifica del passaggio in giudicato della sentenza relativa alla società.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo e rigettato il secondo; cassa la sentenza e rinvia il processo alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che deciderà in diversa composizione anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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