Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30366 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30366 Anno 2017
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 5254-2017 proposto da:
CISSOKO SALIF, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ELOISA
ALIOTTA;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato avverso la sentenza n. 253/2017 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 03/02/2017;

Data pubblicazione: 18/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE
CHIARA.

Rilevato che:
la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale

della competente Commissione territoriale, di qualsiasi forma di
protezione internazionale in favore dell’appellante sig. Salif Cissoko,
cittadino del Mali, sul rilievo che questi aveva lasciato il suo paese non
perché vittima di persecuzione o esposto a pericolo di danno grave,
bensì a seguito di una controversia privata con un concittadino per la
proprietà della casa in cui abitava;
la Corte, inoltre, non ha ammesso l’appellante al patrocinio a spese
dello stato, a causa della manifesta infondatezza del gravame, e lo ha
condannato anche al pagamento della somma di 500,00 ai sensi
dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ.;
il sig. Cissoko ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui
non ha resistito l’intimato Ministero dell’Interno;

Considerato che:
con il secondo motivo di ricorso — che ha precedenza nell’ordine
logico — si censura il mancato riconoscimento del diritto al rilascio del
permesso di soggiorno per motivi umanitari;
il motivo è inammissibile a causa della genericità della censura,
incentrata sull’omesso esame del materiale probatorio — non meglio
precisato — prodotto in giudizi() e priva della enunciazione della
ragione giuridica per la quale tale forma di protezione avrebbe dovuto
essere riconosciuta al ricorrente (se si eccettua l’ancora una volta
generico riferimento alla «gravità della situazione del paese» di

Ric. 2017 n. 05254 sez. M1 – ud. 23-06-2017
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di rigetto del ricorso avverso il diniego di riconoscimento, da parte

provenienza e alla «vulnerabilità soggettiva del ricorrente» in quanto
orfano privo di legami familiari ed affettivi nel paese di origine);
con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 96
cod. proc. civ., si censura la condanna per lite temeraria sostenendo
che l’azione giudiziaria era invece fondata sui rapporti di prestigiosi

criticità della situazione del Mali;
il motivo è inammissibile perché l’accertamento del presupposto
costituito dall’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa
grave implica un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e
non censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione
(da ult. Cass. 19298/2016) e dunque, attualmente, per omesso esame di
un fatto decisivo: tale censura non è invece dedotta, né formalmente
né sostanzialmente, con il ricorso;
va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso stesso;
in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre
provvedere sulle spese processuali;

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall’art. 1, comma 17,1. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara
la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della
parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 giugno
2017.
Il Presidente
Ma – mo Do botti u
Ric. 2017 n. 05254 sez. M1 – ud. 23-06-2017
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organismi internazionali (Amnesty International, UNHCR) sulla forte

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