Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30365 del 27/10/2021

Cassazione civile sez. I, 27/10/2021, (ud. 02/07/2021, dep. 27/10/2021), n.30365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28994/2020 proposto da:

O.S.O., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Marco Cavicchioli, giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

– intimato –

avverso la sentenza n. 101/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2021 dal consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Torino ha confermato l’ordinanza con cui il Tribunale di Torino aveva rigettato le domande di protezione internazionale o umanitaria proposte dal cittadino (OMISSIS) O.S.O., nato in (OMISSIS) e vissuto negli ultimi nove anni in (OMISSIS) ((OMISSIS), centro-nord), ritenendo non credibile la vicenda narrata, in base alla quale questi sarebbe fuggito dalla (OMISSIS) – dove lavorava ed era fidanzato, lasciandosi però con la ragazza a causa dell’avversione della madre in quanto era stata scoperta la storia omosessuale che successivamente aveva avuto, per un anno e mezzo, con un collega;

2. il ricorrente propone ricorso per cassazione articolato su due motivi, senza che gli intimati abbiano svolto difese (il Ministero si è limitato ad opporre un mero “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza).

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.1. il primo motivo denunzia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c), e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, per essersi la corte d’appello “limitata a respingere la domanda senza richiamare alcuna fonte internazionale e senza curarsi di acquisire le informazioni elaborate dalla Commissione nazionale per il Diritto di Asilo o dal Ministero per gli Affari esteri”, e per avere essa rilevato la non pertinenza del sito internet (OMISSIS) trascurando però le fonti allegate dall’appellante (rapporto Easo 2017, rapporto ICG-Intemational Crisis Group, rapporto Human Rights Watch 2016);

2.2. il secondo mezzo censura la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, art. 32, comma 3 e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per non avere la corte territoriale svolto alcuna attività istruttoria (…) non avendo indicato alcuna fonte internazionale che possa escludere per il richiedente di essere soggetto a pericolo per la propria persona e per i beni (salute, esercizio dei diritti fondamentali) che potrebbe legittimare il riconoscimento della protezione” umanitaria;

3. entrambi i motivi sono inammissibili, perché generici;

4. in particolare, ai fini dell’invocata protezione sussidiaria, i giudici d’appello hanno specificamente affermato che la “zona di provenienza dell’appellante (…), a differenza di altri stati della (OMISSIS), in particolare quelli collocati nell’area nord-est, non risulta attraversata da un conflitto armato violento” e che, più in generale, “diversamente da quanto afferma l’appellante, deve rilevarsi come tale Paese non possa considerarsi uno Stato nel quale si ravvisa una situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata, conseguente a situazioni di conflitto armato, interno e/o internazionale, malgrado la presenza del gruppo terroristico denominato (OMISSIS) che opera, prevalentemente, nel nord del paese (…) e che viene esclusa in altre parti del paese laddove non è da considerarsi pericoloso il rimpatrio, ad esempio sud della (OMISSIS)”;

4.1. ebbene, per giungere a siffatta (motivata) conclusione, la corte territoriale ha mostrato di aver esaminato proprio le fonti allegate dall’appellante, riproposte in questa sede;

4.2. anche la considerazione espressa dalla corte d’appello sul sito internet (OMISSIS) è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale, ai fini dell’assolvimento del dovere di cooperazione istruttoria del giudice nei procedimenti in materia di protezione internazionale, attraverso la consultazione di “fonti informative privilegiate” D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 8, comma 3, (cd. COI – Country of Origin Information), non può ritenersi sufficiente la consultazione delle “raccomandazioni della Farnesina” sul sito web “(OMISSIS)”, trattandosi di fonte che fornisce dati incompleti e cronologicamente generici, destinati a categorie di soggetti, come i turisti o i cittadini stranieri, non comparabili con i richiedenti protezione internazionale (Cass. 3357/2021), il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati (Cass. 8819/2020; conf. Cass. 20334/2020);

5. ancor più generica e fuori centro è la censura relativa al diniego di protezione umanitaria, congruamente motivata dai giudici di secondo grado con riferimento al “minimo grado di radicamento e di inserimento sociale del richiedente sul nostro territorio” (limitato ad alcuni stage formativi, corsi di lingua, scolarizzazione e attività di volontariato) ed all’assenza di una sua personale condizione di vulnerabilità, anche tenuto conto della “genericità, scarsa credibilità e contraddizioni nelle quali il richiedente è incorso”, che hanno determinato il diniego (non contestato) dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b);

5.1. d’altro canto è pacifico che, ai fini della protezione umanitaria astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019) – occorre “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019, 1040/2020), non potendo concedersi il permesso di soggiorno per motivi umanitari solo “in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 4455/2018, 630/2020).

5.2. anche in questo caso si tratta, dunque, di censure meritali, come tali sottratte al sindacato di legittimità (Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016);

6. la conseguente declaratoria di inammissibilità non richiede statuizione sulle spese, stante l’assenza di difese degli intimati;

7. sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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