Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30365 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 15/06/2018, dep. 23/11/2018), n.30365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi C.G. – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12968-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CIRCOLO ARCIGAY BINARIO UNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 29/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 23/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2018 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate di Milano, sulla base di processo verbale redatto il 24/11/2004, con avviso di accertamento notificato il 13/2/2007 rettificava la dichiarazione dei redditi Modello Unico 2005 presentata dal Circolo Arcigay Binario 1 di Milano per l’anno di imposta 2004, accertando a suo carico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, il reddito complessivo ai fini IRES in Euro 142.049,00 e il valore della produzione ai fini IRAP in Euro 145.800,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5, accertava inoltre il volume di affari in Euro 166.763,00 e l’ammontare degli acquisti ai fini IVA in Euro 21.733,00, oltre sanzioni e interessi.

L’Ufficio riconosceva che le associazioni con finalità assistenziali e culturali erano da considerare enti non commerciali ai fini tributari, ma sosteneva che l’attività di bar – caffè a favore degli associati non rientrava fra le finalità istituzionali di un club culturale-ricreativo e quindi rivestiva natura commerciale; riteneva quindi, ai sensi del T.U.I.R., art. 148, comma 5, che una parte della somma di Euro 15,00, pagata per accedere al locale, e precisamente la quota di Euro 6,00, fosse imponibile sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini I.V.A. quale corrispettivo della somministrazione di bevande agli associati; ai sensi del T.U.I.R., artt. 75 e 114 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, non riteneva costi inerenti all’attività commerciale di somministrazione di bevande i costi dedotti dal reddito di impresa e non riteneva detraibile l’IVA ad essi connessa; rilevava infine l’omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili.

Ricorreva il contribuente, sostenendo che i ricavi ritenuti non contabilizzati erano contributi dei soci utilizzati per i costi inerenti l’attività istituzionale; aggiungeva che l’incasso delle consumazioni successive alla prima veniva trattato separatamente come attività commerciale mediante emissione di scontrino fiscale; sosteneva inoltre che i costi ritenuti non inerenti si riferivano a servizi adibiti promiscuamente all’attività commerciale e all’attività istituzionale ed erano pertanto deducibili in proporzione ai ricavi delle due attività.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso, compensando le spese; riteneva la natura di ente non commerciale del contribuente; considerava pertinente ai fini istituzionali la somministrazione di bevande dietro il pagamento di una quota per l’ingresso; escludeva che vi fosse la prova di ingresso di estranei all’associazione; reputava l’attività commerciale non prevalente rispetto a quella istituzionale; riteneva infondata la ripresa di costi non inerenti.

L’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate è stato respinto, a spese compensate, dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano con sentenza del 15/4-23/4/2010.

2. Con atto notificato il 5/5/2011 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, svolgendo nove motivi.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. art. 4, assumendo che la parte di prezzo di ingresso alle serate danzanti relativa alla consumazione doveva essere considerata ricavo da attività commerciale.

2.2. Con il secondo motivo, proposto ex art.360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente deduce motivazione omessa o insufficiente circa un punto decisivo della controversia, per il caso in cui la Commissione Regionale avesse inteso sostenere che il Circolo Arcigay era una associazione di promozione sociale L. 25 agosto 1981, n. 287, ex art. 3, comma 6, lett. c).

2.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4 e dell’art. 2697 c.c., per il caso in cui il circolo fosse stato ritenuto ente di promozione sociale, con riferimento alle parti del corrispettivo di ingresso dei non soci corrispondenti alla consumazione.

2.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4 e dell’art. 2697 c.c., in tema di onere della prova dell’ammissione di non soci alle serate danzanti, ritenuto gravante sul contribuente.

2.5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce motivazione omessa o insufficiente su di un fatto decisivo, circa l’inerenza della somministrazione di consumazioni ai fini istituzionali del circolo.

2.6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce motivazione omessa o insufficiente su di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.5, con riferimento alla determinazione dei prezzi medi delle consumazioni compiuta dall’Ufficio.

2.7. Con il settimo motivo la ricorrente deduce motivazione omessa o insufficiente su di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.5, ossia la determinazione del prezzo della prima consumazione.

2.8. Con l’ottavo motivo la ricorrente deduce motivazione omessa o insufficiente su di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento ad alcuni costi (canone di affitto attrezzature, affitti passivi), non inerenti all’attività commerciale e alla distribuzione dell’onere probatorio al proposito.

4.9. Con il nono motivo la ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per inosservanza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, con riferimento al rigetto immotivato del motivo di appello relativo alla sanzione per omessa auto-fatturazione (punto 3 dell’avviso di accertamento), già annullata senza motivazione dalla sentenza di primo grado.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è stato redatto con la tecnica del cosiddetto “assemblaggio”, riproducendo, nelle prime cinquanta pagine delle sessantanove complessive di cui si compone l’atto, il testo integrale dell’avviso di accertamento, del ricorso di primo grado del contribuente, della sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale, dell’atto di appello, della comparsa di risposta in appello, e della sentenza di secondo grado della Commissione Tributaria Regionale.

Il ricorso non è pertanto corredato del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, che non è soddisfatto dall’integrale riproduzione del testo di tutti gli atti processuali di parte e dei provvedimenti giurisdizionali dei gradi precedenti del giudizio, reso agevole dai moderni strumenti tecnologici informatici.

Al proposito, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto, anche quello di cui non occorre sia informata, la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. (Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813 – 01).

In altri termini, la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti, che finisce con il ricreare nel testo del ricorso il contenuto dei fascicoli dei precedenti gradi del giudizio, elude le finalità della disposizione, si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza, sicchè è sanzionabile con l’inammissibilità (Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015, Rv. 636551 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16059 del 27/06/2017, Rv. 644944 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 21750 del 27/10/2016, Rv. 642634 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016, Rv. 638771 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 10072 del 24/04/2018, Rv. 648165 – 01).

Il requisito del ricorso per cassazione, costituito dalla chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati causa petendi e petitum, nonchè degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non può ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione della successiva esposizione dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corte un’attività di estrapolazione della materia del contendere, riservata invece al ricorrente. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018, Rv. 648924 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 8245 del 04/04/2018, Rv. 647702 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016, Rv. 638771 – 01).

2. Il ricorso per tale ragione deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, in difetto di costituzione del Circolo Arcigay Binario Uno in sede di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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