Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30365 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30365 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 24580-2016 -proposto da:
LEONARDI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA COPENAGHEN n. 10, presso lo studio dell’avvocato
GIANPAOLO PAGLIA, rappresentato e difeso dall’avvocato
MAURIZIO RUMOLO;

– ricorrente contro
COMUNE PORTICI, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA
presso lo studio dell’avvocato PLACIDI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARIA CICERARO;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1080/2016 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 21/4/2016;

Data pubblicazione: 18/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA
NIAROTTA.

Rilevato che:
– con l’indicata sentenza, la Corte di appello di Napoli decidendo

di Portici, confermava la decisione del Tribunale di Napoli che aveva
respinto la domanda del Leonardi, agente di P.M. in servizio presso il
Comune suddetto, tesa ad ottenere il risarcimento del danno
conseguente all’usura psicofisica per non aver goduto, su richiesta del
datore di lavoro, del riposo settimanale; riteneva la Corte territoriale che,
collocandosi la fattispecie in esame (caratterizzata dallo svolgimento di
sistematici turni di servizio) in un contesto di regolamentazione
contrattuale collettiva della prestazione resa in giorno destinato a riposo
settimanale (così come precisato da questa Corte nella sentenza n.
91524/2012), il danno risarcibile non poteva scaturire automaticamente
dallo svolgimento della prestazione, come preteso dall’appellante;
– per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore con un motivo
cui resiste il Comune di Portici con controricorso;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– il Comune controricorrente ha depositato memoria;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Considerato che:
– il ricorso è manifestamente infondato alla luce dei recenti
precedenti di questa Corte (Cass. 25 luglio 2016, nn. 15268, 15267,
15266, 15265 nonché da Cass. 20 ottobre 2015, n. 21225 e prima ancora

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sull’appello proposto da Alessandro Leonardi dei confronti del Comune

da Cass. 20 agosto 2004, n. 16398 e da Cass. 16 gennaio 2004, n. 615)
resi in vicende del tutto analoghe;

non sussiste la denunciata violaziorftiplell’art. 2109 cod. civ. e

dell’art. 36 Cost. e neppure la violazione dell’art. 24 del c.c.n.l. del
14.9.2000;

esame è caratterizzata dallo svolgimento di turni sistematici di servizio
prestati secondo una ordinaria alternanza – cfr. pag. 3 -;
– si evince, altresì, che il ricorrente ha lavorato per esigenze di
servizio di domenica, ‘senza fruire del riposo festivo settimanale’ – pag. 2
del ricorso per cassazione -;
– è dunque rispetto a tale mancato riposo dopo un periodo di
lavoro continuato di sei giorni che il ricorrente ha avanzato la propria
pretesa risarcitoria;
– viene allora innanzitutto in discussione, come correttamente
ritenuto dalla Corte territoriale, l’interpretazione della normativa
contrattuale regolante le ipotesi in cui, con riguardo all’attività prestata
come lavoro a turni, particolari esigenze di servizio non abbiano
consentito di usufruire del giorno di riposo settimanale;
– nelle sentenze di questa Corte sopra citate ed in quelle n. 2888 del
24 febbraio 2012 e n. 8458 del 9 aprile 2010 si è offerta un’ampia ed
analitica ricostruzione della disciplina negoziale applicabile all’ipotesi in
esame;
– così è stato evidenziato, sulla base degli artt. 22 e 24 del c.c.n.l.
14.9.2000, che: 1.- al dipendente che per particolari esigenze di servizio
non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta a
retribuzione giornaliera di cui all’art. 52, co. 2, lett. b) maggiorata del
50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15
giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. 2.- L’attività prestata
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– si evince innanzitutto dalla stessa sentenza che la fattispecie in

in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, ad
un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del
compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il
lavoro straordinario festivo. 3.- L’attività prestata in giorno feriale non
lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, da titolo,

corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo. 4.La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento
accessorio collegato alla prestazione. 5.- Anche in assenza di rotazione
per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una
maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 52, co. 2, lett. b),
nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo – notturno la
maggiorazione dovuta è del 30% – si vedano, sul punto, le sopra citate
recenti decisioni di questa Corte – ;
– con le sentenze di questa Corte n. 2888 del 24 febbraio 2012 e n.
8458 del 9 aprile 2010 è stato osservato che “le richiamate disposizioni
negoziali vanno lette nel senso che al personale turnista che presti
attività lavorativa in giornata festiva infrasettimanale, come in quella
domenicale, secondo le previsioni del turno di lavoro, spetta solo il
compenso previsto dall’art. 22, co. 5, secondo Anca (maggiorazione del
30°./0 della retribuzione)”. “Resta perciò escluso che nell’ipotesi
considerata possa farsi riferimento al diverso istituto dello straordinario,
che presuppone necessariamente il superamento dell’orario contrattuale
di lavoro”. “I primi tre commi dell’art. 24, prendono in considerazione
l’attività lavorativa prestata, in via eccezionale ovvero occasionale, in
giorni non lavorativi, attività che comporta il superamento del limite di
orario settimanale, cosicché, proprio perché individua situazioni non
ordinarie, non riguarda i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro
che possono essere, conseguentemente, chiamati in via ordinaria a
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a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla

svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi (vedi
art. 24, co. 3) sia nelle giornate festive, nei rispetto degli obblighi
derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro”.
“La clausola contenuta nell’art. 24, co. 5, come si evince chiaramente
dalla formulazione del testo, si riferisce proprio al caso del dipendente

orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o
in giorno festivo settimanale (come nel caso di dipendente che vi sia
tenuto in base ad una particolare programmazione plurisettimanale
dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 17, co. 4, lett. b) del c.c.n.l. del
6.7.1995) e gli assicura una maggiorazione di retribuzione compensativa
del disagio, dimostrando così come t’articolo in questione non concerna
la regolamentazione del lavoro secondo turni”;
– ne segue che “per i lavoratori in turno, deve trovare applicazione la
sola speciale disciplina dettata dall’art. 22, mentre l’art. 24 ha ad oggetto
fattispecie lavorative ed ipotesi diverse dal turno. Soltanto il lavoratore
in turno chiamato a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la
propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in
base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di
là dell’orario ordinario, ha diritto all’applicazione della disciplina dell’art.
24, co. 2”;
– l’art. 24 contempla, ai primi tre commi, l’ipotesi di eccedenza, in
forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto all’orario
normale di lavoro, mentre l’art. 22 compensa il disagio del lavoro
secondo turni, turni nei quali possono cadere giornate festive
infrasettimanali, ma senza che la prestazione ecceda i notinale orario di
lavoro (cfr. Cass. n. 8458/2010 e n. 2888/2012 cit. ed anche Cass. n.
23646/2012 e recentemente Cass. n. 14038/2014);

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che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo

- solo quando la prestazione dei turnisti ecceda l’orario normale,
l’indennità richiesta, in ipotesi • di mancata fruizione del riposo
compensativo, si cumula con il compenso di cui all’art. 22 c.c.n.1.;
– il caso in esame rientra nella previsione dell’art. 22 citato; inoltre si
rileva dalla sentenza che nessuna deduzione era stata prospettata circa

temporale previsto dalla contrattazione collettiva (pag. 7);
– ed allora è corretto il ragionamento sviluppato dai giudici di appello
con riguardo alla domanda di risarcimento del danno da usura psicofisica, conseguente alle modalità di svolgimento della prestazione;
– la giurisprudenza di questa Corte avuto modo di ribadire che la
fattispecie di prestazione di lavoro domenicale senza riposo
compensativo non può essere equiparata a quella del riposo
compensativo goduto oltre l’arco dei sette giorni, atteso che una cosa è
la definitiva perdita del riposo agli effetti sia dell’obbligazione retribuiva
che del risarcimento del danno per lesione di un diritto della persona,
altra il semplice ritardo della pausa di riposo e che in questa seconda
ipotesi (ove non sia consentita, dalla legge e dal contratto, una deroga al
principio che impone la concessione di un giorno di riposo dopo sei di
lavoro), il compenso sarà dovuto a norma dell’art. 2126, co. 2, cod. civ.
che espressamente gli attribuisce natura retribuiva, salvo restando il
risarcimento del danno subito, per effetto del comportamento del
datore di lavoro, a causa del pregiudizio del diritto alla salute o di altro
diritto di natura personale (cfr. Cass. 26 novembre 2013, n. 26398, che
richiama Cass. 3 luglio 2001, n. 9009); che nello stesso solco, si è poi
affermato che, in relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno
consecutivo, va tenuto distinto il danno da ‘usura psicofisica’,
conseguente alla mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro,
dall’ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza,
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il mancato godimento del riposo compensativo entro il limite

invece, in una ‘infermità’ del lavoratore determinata dall’attività
lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività
lavorativa non seguita dai riposi settimanali, in quanto, nella prima
ipotesi, il danno sull’ai/ deve ritenersi presunto e il risarcimento può
essere determinato spontaneamente, in via transattiva, dal datore di

o compensi previsti dal contratto collettivo o individuale per altre voci
retributive, laddove, nella seconda ipotesi, invece, il danno alla salute o
biologico, concretizzandosi in una infermità del lavoratore, non può
essere ritenuto presuntivamente sussistente ma deve essere dimostrato
sia nella sua sussistenza sia nel suo nesso eziologico, a prescindere dalla
presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall’illecito
contrattuale (Cass. 20 agosto 2004, n. 16398; Cass. 16 gennaio 2004, n.
615; Cass. 3 aprile 2003, n. 5207; Cass. 4 marzo 2000, n. 2455; Cass. 3
luglio 2001, n. 9009; Cass. 12 marzo 1996, n. 2004 ed anche
recentemente Cass. 20 ottobre 2015, n. 21225 e, da ultimo Cass. 25
luglio 2016, nn. 15267 e 15268);
– così nessun rilievo può essere mosso alla Corte territoriale laddove
ha ritenuto che, stante la regolamentazione contrattuale collettiva della
specifica prestazione svolta su turni, il risarcimento del danno da usura
psico-fisica non potesse scaturire, in modo automatico, dal solo fatto di
aver prestato attività lavorativa nel settimo giorno coincidente con la
domenica;
– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ. per la definizione camerale del processo;
– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va rigettato;
– la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

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lavoro con il consenso del lavoratore, mediante ricorso a maggiorazioni

- va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, co. 17, legge 24
dicembre 2012, n. 228;

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in

legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per
compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso
forfetario in misura del 159/0.
– Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del, ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, 11 22 novembre 2017

favore del Comune di Portici, delle spese del presente giudizio di

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