Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30363 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 16/05/2018, dep. 23/11/2018), n.30363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25154/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

M.S., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Peretti

con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’avv. Andrea

Sticca, in Viale delle Milizie, n. 38;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova,

n. 87/12/10 depositata in data 16/07/2010 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 maggio

2018 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La sig.a M.S. impugnava la comunicazione ingiunzione n. (OMISSIS) con la quale l’Agenzia delle Entrate di San Remo recuperava a tassazione per l’anno d’imposta 2003 la somma di Euro 4.689,00 quale restituzione di indebito aiuto di Stato, come disposta dalla L. n. 29 del 2006, art. 24, in attuazione dell’infrazione comunitaria accertata dagli organi europei.

1.1. Lamentava la contribuente di essere l’unica destinataria dell’atto impositivo, che avrebbe dovuto essere diretto nei confronti della società Rinaldi Olio sas di cui essa contribuente era semplicemente socia accomandante: la società infatti era l’impresa nei cui confronti aveva operato lo sgravio contributivo concesso, percepito e poi revocato dalla sopravvenuta normativa interna in adempimento agli obblighi comunitari. In subordine, eccepiva il beneficium escussionis nei confronti della società, mai destinataria di alcuna notifica, e la sua eventuale responsabilità sussidiaria, peraltro nei limiti intra vires, propri dei soci addomandanti. In ulteriore subordine, sollevava questione di legittimità costituzionale della prefata norma interna, perchè lesiva del principio di uguaglianza, di buon andamento e di altri parametri costituzionali, ove fosse interpretata nel senso voluto dall’Agenzia con un’indebita equiparazione fra società, soci accomandatari e soci accomandanti.

1.2 Resisteva l’Ufficio affermando che lo sgravio fiscale non si era tradotto in vantaggio per la società, ove aveva concretato una mera posta contabile, ma aveva inferito sul reddito dei soci e che pertanto solo questi erano i destinatari del provvedimento impositivo. Precisava infine che l’imposizione revocatoria derivava dall’omessa presentazione di una dichiarazione amministrativa prevista in forza della più volte citata disposizione normativa, L. n. 29 del 2006, art. 24,obbligo gravante sui soci e non adempiuto.

2. La commissione territoriale accoglieva le doglianze della contribuente, ma la pronuncia veniva subito gravata dall’Agenzia che riproponeva la medesima argomentazione alla commissione di grado superiore. Anche la commissione regionale, tuttavia, aderiva alle tesi del privato e rigettava l’appello dell’Amministrazione, affermando l’unitarietà della procedura di accertamento e contestazione fra sodalizio e soci nelle società di persone e ricostruendo motivatamente il dovere di presentazione della dichiarazione prevista dalla legge solo in capo alla società Rinaldi Olio sas, di talchè -in sua mancanza- illegittimo ed ingiusto il provvedimento di comunicazione/ingiunzione notificato alla socia M.S.. Ulteriormente, il collegio di secondo grado si spingeva ad affermare che il provvedimento amministrativo connesso alla mancata dichiarazione avrebbe dovuto esser stato notificato alla società e solo in caso di sua incapienza l’Agenzia avrebbe potuto rivolgersi ai soci, secondo le usuali regole del codice civile.

3. Interpone qui ricorso l’Agenzia, riproponendo in unico articolato motivo le medesime doglianze, mentre resiste con tempestivo controricorso la contribuente M.S., controdeducendo alle argomentazioni erariali e sollevando nuovamente questione di legittimità costituzionale della norma interna di recepimento degli obblighi comunitari.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico articolato motivo, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 29 del 2006, art. 24,TUIR, art. 5,artt. 2304 e 2313 c.c., in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, da un lato assumendo che l’obbligo di presentazione dell’attestazione richiesta dalla citata L. n. 29 del 2006 gravasse sul socio perchè vero beneficiario dello sgravio e non sulla società; dall’altro che il beneficium escussionis non comporta il beneficium ordinis, per cui ben poteva essere parte dell’accertamento la sig.a M., senza bisogno di saggiare preventivamente l’incapienza della società.

La questione è già stata risolta in senso favorevole alla difesa erariale da questa Sezione, con ordinanza n. 5434/2018, resa tra gli altri soci della medesima società Rinaldi Olio s.a.s. di cui è accomandante l’odierna ricorrente.

Il motivo è fondato. A norma della L. 25 gennaio 2006, art. 24 comma 2, l’obbligo di presentazione dell’attestazione è posto a carico dei “soggetti che hanno beneficiato degli aiuti”, costituiti dalla detassazione del reddito di impresa, di cui alla L. n. 383 del 2001, art. 4. Nel caso di società di persone, non soggette all’imposta sui redditi, la detassazione del reddito di impresa in applicazione del beneficio fiscale, ha rilevanza con esclusivo riguardo all’Irpef dovuta dai soci, non essendo controverso che la società non ne poteva beneficiare ai fin Irap. Pertanto i soci della società di persone, quali unici beneficiari della detassazione del reddito di impresa a loro imputato direttamente a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, erano i soggetti obbligati alla presentazione dell’attestazione richiesta dalla L. n. 29 del 2006, art. 24comma 2.

In conclusione, il gravame è fondato, la sentenza impugnata dev’essere annullata e, non residuando altri accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese di lite per i gradi di merito; condanna la controricorrente al rimborso delle spese di giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro duemilaottocento, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA