Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30363 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30363 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 20474-2016 proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. già EQUITALIA
SUD S.P.A. (C.E. 13756881002), in persona del legale rappresentante
pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAGLIANO

SABINA n. 24, presso lo studio dell’avvocato MARIA GENTILE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO GENTILE;
-ricorrentecontro

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E
MEDIA VALLE DEL CRATI (C.F. 80004110781), in persona del
legale rappresentante

pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TARVISIO n. 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
CANONACO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIETTA
CATALANO;

Data pubblicazione: 18/12/2017

- controrkorren te avverso la sentenza n. 3/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 2/3/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA

Riletato che:
con l’indicata sentenza, la Corte di appello di Catanzaro
respingeva l’impugnazione proposta da Equitalia Sud S.p.A. nei
confronti del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle
dei Crati e, ritenendo che il credito per sanzioni aggiuntive avesse la
stessa natura giuridica dell’obbligazione principale, riteneva prescritti i
crediti previdenziali e le somme aggiuntive di cui all’intimazione di
pagamento opposta dal Consorzio (nella specie si trattava di contributi
per curo 976.784,35 e sanzioni per omesso versamento – cod. 8055
somme aggiuntive – per curo 101.195,7);
– per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Fcluitalia Servizi
di Riscossione S.p.A. (già liquitalia Sud S.p.A.) affidando
l’impugnazione ad un motivo;
– il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e Media Valle dei Crati
resiste con controricorso;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– la ricorrente ha depositato memoria;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Considerato che:

Ric. 2016 n. 20474 sez. ML – ud. 22-11-2017
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MAROTTA.

- con il motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 2946
cod. civ. in relazione all’art. 3, co. 9, della legge n. 335 del 1995 nonché
dell’art. 116, co. 8, della 1, n. 388/2000 e dell’art. 27 n. 46/1999
sostenendosi la natura di obbligazione civile delle sanzioni dovute per
l’omesso versamento di contributi previdenziali e la soggezione delle

Corte territoriale, a quello quinquennale);
– il motivo non è fondato;
– la ricorrente ha, infatti, censurato la sentenza impugnata per avere
ritenuto applicabile, anche alle sanzioni civili, il tettnine di prescrizione
quinquennale dettato per le obbligazioni contributive previdenziali dalla
legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 (per quanto sopra considerato
coperto da giudicato).

sostegno della censura ha richiamato Cass. 10

agosto 2006, n. 18148, secondo cui, costituendo le sanzioni civili una
obbligazione di natura diversa dalle obbligazioni contributive, non è ad
esse applicabile il regime di prescrizione previsto per queste ultime
obbligazioni;
– l’orientamento citato dalla ricorrente (ribadito dalla sola successiva
Cass. 6 luglio 2011, n. 14864) è stato tuttavia superato da molteplici e
conformi pronunce successive;
– è stato, infatti, ritenuto che in tema di contributi previdenziali,
l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto
a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi
medesimi (cosiddette sanzioni civili) costituisce una conseguenza
automatica – legalmente predeterminata – dell’inadempimento o del
ritardo ed assolve una funzione di rafforzamento dell’obbligazione
contributiva alla quale si somma; ne consegue che il credito per le
sanzioni civili ha la stessa natura giuridica dell’obbligazione principale e,
pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale (cfr. Cass. 4
Ric. 2016 n. 20474 sez. ML – ud. 22-11-2017
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stesse al termine di prescrizione ordinario (e non, come ritenuto dalla

aprile 2008, n. 8814; Cass. 21 dicembre 2010, n. 25906; Cass. 22
febbraio 2012, n. 2620; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4050 e, in
precedenza, Cass. 12 maggio 2004 n. 9054; Cass. 15 gennaio 1986 n.
194);
– deve, dunque, considerarsi prevalente l’indirizzo favorevole alla

rispetto a quello per contributi evasi;
– in ogni caso, anche a voler sostenere una natura diversa delle
sanzioni rispetto ai crediti contributivi, sia in ragione della diversità di
disciplina e dei diversi presupposti che ne scaturiscono, sia per espressa
disposizione di legge (si pensi alle norme del codice civile in materia di
privilegi: artt. 2754 e 2788 cod. civ.), tale diversa natura non elimina il
fondamentale carattere di accessorietà, evocato dalla disciplina legislativa
che obbliga il contribuente inadempiente al pagamento di una somma
aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d’anno. Seppure tale
carattere non significa attribuzione a tali somme aggiuntive la medesima
natura degli interessi civilistici, caratterizzati dall’elemento della
periodicità (con la conseguente inapplicabilità del tetinine quinquennale
di cui all’art. 2948, n. 4 cod. civ.), tuttavia l’individuazione del termine
prescrizionale non può che riferirsi alle norme di legge che, nello
specifico, regolano la materia delle conseguenze dell’inadempimento
contributivo;
– occorre ulteriormente evidenziare che questa Corte a Sezioni unite,
con la decisione n. 5076 del 13 marzo 2015, intervenuta a seguito
dell’ordinanza interlocutoria del 1° aprile 2014, n. 7569, ha precisato
che: “sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono
alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente
in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi
assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui
Ric. 2016 n. 20474 sez. ML – ud. 22-11-2017
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sussistenza di una identica natura giuridica del credito per sanzioni civile

relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il
pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di
contribuzione. Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e
l’omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di
dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall’automatismo

non solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra, ma
conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo
l’irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all’omesso
o ritardato – pagamento dei contributi non possono non riguardare,
proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le
somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla
scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo
rimangono a questo debito continuativamente collegate in via
giuridica”;
– le Sezioni unite hanno, quindi, affermato il seguente principio di
diritto: “In materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al
contribuente per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi o
premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro
legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente
connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi
previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con
riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automatiCaménte, anche
al credito per sanzioni civili”;
– con tale decisione, le Sezioni unite hanno, dunque, mostrato di
aderire all’indirizzo (si vedano le già ricordate cfr. Cass. 4 aprile 2008,
n. 8814, Cass. 21 dicembre 2010, n. 25906, Cass. 22 febbraio 2012, n.
2620, Cass. 20 febbraio 2014, n. 4050 e, in precedenza, Cass. 12
maggio 2004, n. 9054; Cass. 15 gennaio 1986, n. 194) secondo cui
Ric. 2016 n. 20474 sez. ML – ud. 22-11-2017
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della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento incide,

l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto
a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi
previdenziali costituisce una conseguenza automatica e legalmente
predeterminata dell’inadempimento o del ritardo e svolge una funzione
di rafforzamento dell’obbligazione contributiva, alla quale si somma;

ha la stessa natura giuridica dell’obbligazione principale
(“l’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato
pagamento incide, non solo genericamente sul rapporto dell’una
rispetto all’altra, ma conserva questo suo legame di automaticità
funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione”), pertanto, resta
soggetto al medesimo regime prescrizionale (facendo sì che
l’interruzione della prescrizione del credito principale si comunichi a
quello accessorio);
– non vi è dubbio allora che, costituendo l’obbligo relativo alle
somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di
omesso o tardivo pagamento dei contributi (cosiddette sanzioni civili)
una conseguenza automatica – legalmente predeterminata
dell’inadempimento o del ritardo ed assolvendo tale obbligo una
funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva alla quale si
somma, il credito per le sanzioni civili, proprio in ragione
dell’affermata sussistenza di un legame di automaticità funzionale, resti
soggetto al medesimo regime prescrizionale (cfr. anche Cass. 13
ottobre 2015, n. 20585);
– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va rigettato;
– la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
– va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, co. 17, legge 9 4
dicembre 2012, n. 228;
Ric. 2016 n. 20474 sez. ML – ud. 22-11-2017
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ne consegue che il credito per le sanzioni civili, nella sua accessorietà,

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in
favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in curo 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per
compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso

1.it sensi dell’art. 13, co. 1 qmiter, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a nonna del comma 1 bis dello stesso art. 13..
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017

esidente

forfetario in misura del 15%.

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