Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30362 del 27/10/2021

Cassazione civile sez. I, 27/10/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 27/10/2021), n.30362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16632/2020 proposto da:

D.T., elettivamente domiciliato in Roma V. Menghini Mario 21

presso lo studio dell’avvocato Porfilio Pasquale, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Costagliola Chiara;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

07/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2021 da Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 7/5/2020, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale in ordine alle istanze avanzate da D.T. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dalla (OMISSIS) aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese perché era stato aggredito da tre ragazzi con i coltelli appartenenti alla etnia (OMISSIS); dopo averne ferito uno dei tre, era stato arrestato e per due mesi picchiato e maltrattato in carcere; dopo essere fuggito dal carcere era scappato dal paese temendo di essere di nuovo arrestato.

Il Tribunale ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e 8 ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. A) e B) per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale, tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito ha negato il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nel suo paese di provenienza nonché una situazione di elevata vulnerabilità individuale.

Avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2 comma 1 lett. g), art. 3, comma 3, lett. A), art. 5, lett. B) e art. 14 per non aver il tribunale ritenuto sussistenti i presupposti per concedere la protezione dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5 per omesso esame di un fatto decisivo e cioè per non aver valutato le motivazioni e la vulnerabilità del ricorrente.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 per aver il tribunale ritenuto non credibile il ricorrente in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2 e art. 14 per non aver il tribunale ritenuto sussistenti i presupposti per concedere la protezione sussidiaria sulla base di fonti aggiornate e del principio di cooperazione istruttoria in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice territoriale avrebbe dovuto riconoscere la protezione umanitaria al ricorrente stante la situazione oggettiva relativa al Paese di origine da valutarsi con l’esercizio dei poteri istruttori in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al quarto motivo con riferimento alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) ed D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3.

Per quanto concerne, invero, la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del decreto succitato, va osservato che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte – è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, tuttavia, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312; Cass. 13897/2019; Cass. 9230/2020). A tal riguardo, deve ritenersi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), o di altre fonti internazionali citate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, da richiedersi agli enti a ciò preposti, mentre il Tribunale territoriale non ha citato alcuna fonte oggetto di consultazione.

In particolare il Tribunale ha affermato che la (OMISSIS) dalla quale proviene il ricorrente, a differenza delle altre regioni del continente africani non è interessata da situazioni di violenza generalizzata ed indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale. Tuttavia il giudice di merito non ha adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 in quanto non ha indagato e citato le fonti aggiornate di informazione che invece avrebbe dovuto indicare e riportare, verificando che la situazioni della (OMISSIS) in generale e quella della zona di provenienza del ricorrente non esponga il ricorrente al rischio di un danno grave derivante da violenza indiscriminata e conflitto armato generalizzato.

Conseguentemente deve essere accolto il ricorso proposto per il quarto motivo, assorbiti gli altri, cassata la sentenza impugnata mentre deve essere disposto il rinvio al giudice di merito in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Campobasso in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA