Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30362 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30362 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FEDELE ILEANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei
Portoghesi, 12, è domiciliato
– ricorrente contro
Metelli Rosaria
– intimata avverso
la sentenza n. 1372/2016 della Corte di appello di Roma, depositata il
7 marzo 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 4 ottobre 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.
Rilevato che:

Data pubblicazione: 18/12/2017

la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello
proposto da Rosaria Metelli, assunta come docente supplente, ha
rideterminato in 5,5 mensilità della retribuzione globale di fatto il
risarcimento del danno già riconosciuto dal Tribunale di Viterbo ai
sensi dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in tal

dell’università e della ricerca inteso a sostenere la legittimità dei
contratti a termine intercorsi fra le parti;
per la cassazione di tale decisione il Ministero propone ricorso affidato
ad un unico motivo;
l’intimata, nei cui confronti la notifica del ricorso è stata ritualmente
eseguita presso il procuratore costituito, avv. Massimo Pistilli (Cass.
16/06/2016, n. 12498), non ha svolto attività difensiva;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Ritenuto che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
la sentenza impugnata ha ritenuto l’illegittimità dei contratti
sottoscritti dalle parti sul rilievo che – ferma restando la specialità
della normativa sul reclutamento del personale scolastico e
l’inapplicabilità della disciplina generale di cui al d.lgs. 6 settembre
2001, n. 368 – la reiterazione di supplenze conferite ai sensi del
comma 1 dell’art. 4 della legge 4 giugno 1999 n. 124, vale a dire per
la copertura di posti inclusi nella pianta organica e privi di titolare,
costituisca un abuso sanzionato dalla clausola 5 dell’Accordo Quadro
CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999,
recepito e allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, a
differenza delle supplenze conferite ai sensi dei commi 2 e 3 del
medesimo articolo 4, giustificate da esigenze temporanee; in virtù di
tali assunti, venendo in rilievo nella specie supplenze su “organico di

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modo respingendo l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione,

diritto”, il danno è stato liquidato secondo i parametri di cui all’art. 32
della legge 4 novembre 2010, n. 183, adottando come misura minima
per la prima reiterazione illegittima cinque mensilità della retribuzione
globale di fatto ed aggiungendo a tale posta risarcitoria mezza
mensilità per ogni contratto illegittimo a partire dal terzo;

cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione della direttiva
1999/70/CE, della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato allegato alla predetta direttiva, dell’art. 4 della legge n.
124 del 1999, nonché dell’art. 5, comma 4-bis, e dell’art. 10 del
d.lgs. n. 368 del 2001, dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001,
dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 1, commi 95-132, della legge 13
luglio 2015, n. 107, assumendo la legittimità dei contratti a termine
stipulati dalle parti e comunque l’insussistenza di un danno risarcibile;
il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione;
come già affermato da questa Corte (Cass. 07/11/2016, n. 22556;
Cass. 07/11/2016, n. 22557; Cass. 05/12/2016, n. 24813, alle cui
motivazioni ci si riporta integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att.
cod. proc. civ., in quanto del tutto condivise), «La disciplina del
reclutamento del personale a termine del settore scolastico,
contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs.
n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall’art. 70,
comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un
connotato di specialità. Per effetto della dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e
in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far
tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati
ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima
dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,
rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo,
tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e

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con l’unico motivo il Ministero censura, in relazione all’art. 360, n. 3

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disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano
avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a
trentasei mesi»;
quanto all’elemento temporale qualificante l’abuso nella reiterazione

n. 124 del 1999, nelle pronunce citate si assume che «in assenza di
disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui
il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed
abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, deve ritenersi idoneo
parametro il termine triennale previsto per l’indizione delle procedure
concorsuali per i docenti (art. 400 del T.U., come modificato dall’art.
1 legge n. 124 del 1999): esso infatti, trasposto in termini di rinnovi
contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a
termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via
interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo
specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri
concorsi pubblici, come previsto dal comma 113 dell’art. 1, legge n.
107 del 2015, che ha riformato l’art. 400 del T.U.»;
in applicazione dei predetti principi, nella fattispecie dedotta in
giudizio non è configurabile un’ipotesi di abusiva reiterazione dei
contratti a termine in quanto, per come emerge dalla sentenza
impugnata, le assunzioni a termine su posti di organico di diritto per
cui è causa, intervenute dopo il 10 luglio 2001, non hanno avuto
durata superiore a trentasei mesi (nella specie, trattasi tre supplenze
annuali: p. 10 sentenza impugnata);
pertanto, condivisa la proposta del relatore, il ricorso deve essere
accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata;
non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, a norma
dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la causa deve essere
decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda, rivolta

delle supplenze conferite ai sensi del comma 1 dell’art. 4 della legge

all’accertamento dell’illegittima apposizione del termine ai contratti di
assunzione inter partes ed alle conseguenti statuizioni sanzionatorie
del dedotto abuso;
la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle
Corti territoriali e solo di recente affrontata dalla Corte di legittimità,

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta la domanda proposta da Rosaria Metelli; compensa le
spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 ottobre 2017

giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo;

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